Rappresentanza operatori volontari

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È l’organo di rappresentanza degli operatori volontari articolato a livello nazionale e regionale. È istituito, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con l’obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

COME FUNZIONA

La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale:

  • Nord: Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Centro: Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise;
  • Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
  • Estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile.

I delegati delle Regioni, delle Province autonome e dell’estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all’estero. Ogni anno i delegati delle Regioni, delle Province autonome e dell’estero, riuniti in un’assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali.

La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle Regioni, delle Province autonome e dell’estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all’estero.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La rappresentanza degli operatori volontari, che era già attiva con il servizio civile nazionale, assume adesso valore di norma di legge e, con una specifica previsione legislativa, ha anche una copertura economica per lo svolgimento di alcune sue funzioni.

ENTRATA IN VIGORE

Opera in continuità con la precedente rappresentanza. Nel 2022 sono previste le elezioni per il rinnovo dei delegati regionali e di due rappresentanti nazionali.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 1. comma 2, 9 comma 2-3-4

PERIODO TRANSITORIO

In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza, a livello regionale, i delegati delle Regioni, delle Province autonome e degli operatori volontari in servizio all’estero in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e, a livello nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La scheda è aggiornata a giugno 2022.

Per tutti gli aggiornamenti sul servizio civile universale (avvisi, circolari, ecc.) è possibile visitare il sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Nello specifico, si segnala la sezione nel menù principale “Servizio civile” organizzata per temi. Si consiglia, inoltre, di consultare periodicamente la sezione “News” e le “Faq”. Per i dati generali sugli enti di servizio civile accreditati è possibile consultare la sezione “Albo di servizio civile universale” (accessibile anche tramite ricerca per filtri). Per accedere ai dati specifici dei singoli progetti, invece, è necessario accedere tramite login e password all’“Area riservata”.

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