Servizio civile universale in Italia e all’estero

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Si tratta di una tipologia di servizio che un cittadino può prestare a favore di enti pubblici e/o privati ed è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della patria, all’educazione alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Introdotto nell’ordinamento italiano inizialmente come alternativa al servizio di leva, è diventato oggi uno strumento universale di partecipazione attiva alla vita del Paese, in linea con i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ma anche con quello di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L’accesso è su base volontaria ed è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Possono accedere cittadini italiani, cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.

L’orario di svolgimento del servizio da parte dell’operatore volontario si articola in un impegno settimanale di 25 ore, articolato su 5 o 6 giorni oppure su un monte ore annuo per i 12 mesi, corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore.

COME FUNZIONA

È possibile svolgere un periodo di servizio in uno dei seguenti ambiti:

  • assistenza;
  • protezione civile;
  • patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
  • patrimonio storico, artistico e culturale;
  • educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;
  • agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
  • promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Le organizzazioni pubbliche e senza scopo di lucro interessate a partecipare si iscrivono all’albo unico del servizio civile universale, condizione necessaria per la presentazione di programmi di intervento. È in questa fase che viene accertato se gli enti siano in possesso o meno di requisiti strutturali e organizzativi, di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile universale. Segue poi la pubblicazione del bando per la presentazione dei progetti destinata agli enti accreditati e la sua successiva approvazione. Dopo questa fase, viene pubblicato il bando per la selezione dei volontari.

CHI COINVOLGE

È un sistema che prevede l’interazione tra lo stato, gli enti pubblici e/o privati e i giovani che volontariamente chiedono di partecipare.

MISURE AGGIUNTIVE

In affiancamento ai programmi e progetti ordinari, sono previste tre misure aggiuntive:

  • l’impiego di operatori volontari con minori opportunità, di varia natura e riferimenti normativi
  • la previsione di un periodo di tutoraggio e di certificazione delle competenze degli operatori volontari
  • la possibilità di svolgere tre mesi di servizio in un Paese UE all’interno del periodo generale di servizio

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

Una quota dei soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell’Unione europea. Per questo periodo, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all’estero e si applicano le relative disposizioni. In alternativa, possono usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali e di accompagnamento alla certificazione delle competenze. La percentuale viene stabilita dal documento annuale di programmazione finanziaria.

La Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all’impiego di giovani con minori opportunità, nonché per quelle di tutoraggio e certificazione. I contributi vengono erogati per assicurare un incremento della qualità dell’intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, nonché l’accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.

SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO

Una quota dei soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale può svolgere il servizio civile universale all’estero, anche nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, per un periodo non inferiore a sei mesi. Le attività devono essere svolte nell’ambito dei programmi di intervento realizzati negli ambiti definiti dalla riforma, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo. La percentuale viene stabilita dal documento annuale di programmazione finanziaria.

Anche in questo caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, compresa la fornitura del vitto e dell’alloggio in relazione all’area geografica, per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria aggiuntiva. I contributi vengono erogati per assicurare un incremento della qualità dell’intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, in relazione ai Paesi di attuazione dell’intervento, la salute, la sicurezza e l’accrescimento delle conoscenze.

Gli enti che realizzano programmi di intervento all’estero devono garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il servizio civile che diventa universale può essere un passo verso la dimensione di un diritto per tutti. Si apre inoltre anche ai cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Rispetto al servizio civile nazionale prevede una più chiara distinzione e gerarchia fra finalità e settori di attività. Cessano i riferimenti al servizio militare obbligatorio. Si ampliano anche i settori di intervento: vengono introdotti la riqualificazione urbana e l’agricoltura sociale e biodiversità, il turismo sostenibile e sociale che prima non erano contemplate.

La riforma affida nuove funzioni allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome. Si introduce, inoltre, lo strumento della programmazione annuale e triennale per l’attuazione delle attività. È stata introdotta per legge la rappresentanza degli operatori volontari, la possibilità di fare tre mesi di servizio civile in un Paese dell’Unione europea o in alternativa di usufruire di un percorso di tre mesi di tutoraggio oppure di impiegare giovani con minori opportunità, a differenza del passato, ricevendo un piccolo sostegno economico (270 euro per posizione attivata nel 2020, che diventano 470 nella misura tutoraggio-certificazione delle competenze dal 2023).

OBBLIGHI E DIVIETI

Come in precedenza gli enti sono obbligati a selezionare gli operatori volontari nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. Viene precisato che vanno costituite apposite commissioni di valutazione che devono produrre un verbale della seduta. Viene precisato che non possono farne parte commissari che abbiano parentela con i depositari delle domande.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”: art. 8

 

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 2.1, 3 comma 1, 6, 12 comma 1, 16 comma 4, 22 comma 2, 24, 26 comma 1, 26 comma 2

 

Decreto legislativo 13 Aprile 2018, n. 43 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”. Il Decreto, composto di 13 articoli e modifica gli artt. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 24 e 26 del Decreto Legislativo n. 40 del 6 Marzo 2017

Legge 29 Dicembre 2021, n, 233

Legge 30 Dicembre 2021, n. 234

ABROGAZIONI

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 “Disciplina del Servizio civile nazionale”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa sul servizio civile universale è entrata in vigore a partire dal 18 aprile 2017.

La scheda è aggiornata a giugno 2022.

Per tutti gli aggiornamenti sul servizio civile universale (avvisi, circolari, ecc.) è possibile visitare il sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Nello specifico, si segnala la sezione nel menù principale “Servizio civile” organizzata per temi. Si consiglia, inoltre, di consultare periodicamente la sezione “News” e le “Faq”. Per i dati generali sugli enti di servizio civile accreditati è possibile consultare la sezione “Albo di servizio civile universale” (accessibile anche tramite ricerca per filtri). Per accedere ai dati specifici dei singoli progetti, invece, è necessario accedere tramite login e password all’“Area riservata”.

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