Per approfondire il nuovo quadro relativo alla fiscalità degli Ets, è importante chiarire gli ambiti e i significati dei “concetti base”, non solamente di natura fiscale, attorno a cui sono costruite le indicazioni normative rivolte alle associazioni, ai comitati e alle fondazioni.
Forma giuridica
È la struttura legale riconosciuta dall’ordinamento giuridico che definisce le regole di funzionamento, responsabilità, fiscalità e contabilità di un’organizzazione, sia essa un’impresa, un ente non profit o un ente pubblico. Le forme giuridiche che caratterizzano gli enti non lucrativi, disciplinate dal codice civile, sono principalmente quella di associazione, fondazione, comitato e cooperativa.
Onlus
Ente senza scopo di lucro, solitamente costituito in forma di associazione, fondazione o comitato, iscritto all’Anagrafe unica delle Onlus. Possono usufruire di tale qualifica anche le cooperative sociali, che sono considerate Onlus di diritto. La qualifica in questione verrà definitivamente abrogata a partire dal 1° gennaio 2026. Nel periodo antecedente a tale abrogazione, le Onlus sono considerate enti del Terzo settore in via transitoria.
Associazione sportiva dilettantistica (Asd)
Ente senza scopo di lucro, costituito in forma di associazione, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva, che svolge attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, e che è iscritto al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd).
I CONCETTI LEGATI ALLA FISCALITÀ
Entrata/provento di natura non commerciale
È una somma di denaro o valore economico privo della natura corrispettiva, cioè ricevuto senza che le due parti siano reciprocamente vincolate al pagamento di un controvalore in cambio di una prestazione di servizio o di una cessione di bene. Entrate/proventi tipicamente non commerciali sono, ad esempio, le quote sociali, il 5 per mille, le sovvenzioni, i contributi pubblici o privati di natura non corrispettiva.
Attività non commerciale
In linea generale, un’attività non è considerata commerciale quando il suo scopo principale non è la produzione o lo scambio di beni e servizi, e che quindi è svolta esclusivamente o principalmente grazie ad entrate quali, ad esempio, le quote sociali, le erogazioni liberali, il 5 per mille, i contributi pubblici o privati non di natura corrispettiva. Negli enti non profit, la presenza del corrispettivo non determina sempre e comunque la natura commerciale dell’attività, in quanto le norme di riferimento possono prevedere delle agevolazioni e/o delle de-commercializzazioni: è il caso, ad esempio, del Titolo X del codice del Terzo settore per gli Ets e dell’art.148 del Tuir per gli enti associativi e per le Asd.
Ires
L’acronimo sta per “imposta sul reddito delle società”. Riguarda le società di capitali come S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., le cooperative e può riguardare anche gli enti non lucrativi che svolgono attività commerciale in forma esclusiva, prevalente o minoritaria. È un’imposta diretta, che si applica sui redditi complessivi dell’ente: il reddito complessivo si determina dalla somma dei redditi di ogni singola categoria, i quali concorrono a formarlo sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio.