La riforma fiscale per il Terzo settore dal 1° gennaio 2026

Questa sezione, articolata in moduli tematici, ha l’obiettivo di illustrare in modo chiaro e accessibile le principali novità fiscali in vigore dal 1° gennaio 2026, che interesseranno un’ampia platea di enti non profit, con particolare riferimento agli enti del Terzo settore.

Attraverso un linguaggio il più possibile semplificato, supportato da infografiche ed esempi pratici, si intende facilitare la comprensione dei cambiamenti normativi più rilevanti, offrendo uno strumento utile per orientarsi nel nuovo scenario fiscale.

Il tema sarà sviluppato in moduli di autoformazione, a partire da un primo modulo per fissare i concetti di base necessari alla comprensione dell’intero impianto fiscale e proseguire con altri moduli specifici per analizzare in maniera più approfondita le novità normative.

Si precisa che i contenuti potranno essere soggetti a ulteriori puntualizzazioni a seguito di eventuali prassi o normative che usciranno entro la fine del 2025. Inoltre è fondamentale sottolineare che la consultazione di questa sezione non può in alcun modo sostituire il parere di professionisti qualificati. Per una corretta applicazione delle nuove disposizioni, si raccomanda di rivolgersi ai centri di servizio per il volontariato (Csv) o alle reti associative.

La sezione è realizzata da Cantiere terzo settore e CSVnet Lombardia.

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A seguito della “comfort letter” del 7 marzo 2025 inviata dalla DG Concorrenza della UE al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e delle modifiche apportate dal decreto legge n. 84 del 2025 al codice del Terzo settore (dlgs 117/2017 o “Cts”) e al decreto sull’impresa sociale (dlgs 112/2017), la quasi totalità degli articoli sulla fiscalità che erano in attesa del parere favorevole della Commissione europea diventano operativi a partire dal 1° gennaio 2026, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare. In caso di esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare, la nuova fiscalità si applica a partire dal primo giorno dell’esercizio finanziario di riferimento (es.: associazione genitori “scuola x” con esercizio finanziario dal 1° settembre al 31 agosto, comincerà ad applicare le nuove regole a partire dal 1° settembre 2026).

In particolare, si conferma l’applicabilità delle norme in materia di imposte sui redditi degli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali (art. 79 del dlgs 117/2017) e dell’esenzione da Ires per gli utili delle imprese sociali accantonati a riserva indivisibile (art. 18 del dlgs 112/2017).

Rimangono invece ancora in attesa del parere positivo della Commissione UE le disposizioni che mirano a fornire alle imprese sociali un accesso agevolato al capitale di rischio (art. 18, commi 3, 4 e 5 dlgs 112/2017), quelle sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16 del dlgs 112/2017) e le misure di finanza sociale per gli enti del Terzo settore (art. 77 dlgs 117/2017).

Se, finora, il mondo delle associazioni, delle fondazioni, dei comitati e in generale degli enti senza finalità di lucro ha usufruito di criteri comuni per determinare la propria natura di ente commerciale o non commerciale ai fini delle imposte sui redditi, dal 1° gennaio 2026 queste regole cambiano e si differenziano in base al fatto che l’ente sia o meno iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e, in conseguenza di ciò, in possesso della qualifica di “Ets” (ente del Terzo settore).

Per quanto riguarda gli Ets, il codice del Terzo settore costituirà il riferimento normativo per definire la loro natura fiscale.

Gli enti non profit non iscritti al Runts, e quindi non qualificati come Ets, continueranno invece a fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), pur se l’applicabilità delle nuove regole avrà conseguenze anche per una parte importante di tali organizzazioni.

Tra gli effetti più rilevanti derivanti dal nuovo quadro normativo si segnala, infatti, la disapplicazione del regime forfettario “398” non solo per gli enti del Terzo settore associativi ma anche per associazioni non Ets, con la sola eccezione delle associazioni e società sportive dilettantistiche (asd e ssd), alle quali tale regime si potrà ancora applicare.

Un altro fondamentale effetto riguarda le Onlus, la cui qualifica viene definitivamente abrogata a partire dal 1° gennaio 2026. Gli enti in possesso della qualifica di Onlus hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la domanda di iscrizione al Runts; in alternativa, devono devolvere l’incremento del patrimonio accumulato a partire dall’assunzione della qualifica di Onlus.

Per maggiori approfondimenti, si vedano gli articoli “Autorizzazione Europea alle norme fiscali della riforma del Terzo settore. E adesso?” e “Nuova fiscalità Terzo settore a partire dal 1° gennaio 2026”.

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