Utilizzo di beni e immobili pubblici

Il codice del Terzo settore prevede una pluralità di strumenti tesi a concretizzare nella gestione di beni immobili, in particolare di beni immobili che necessitano di interventi di conservazione e valorizzazione, l’identità di fini tra enti pubblici e Terzo settore. In sostanza tali strumenti mirano, sempre all’interno di procedure ispirate alla trasparenza e parità di trattamento, a facilitare operazioni mirate a valorizzare degli immobili di cui si promuove l’utilizzo a finalità sociale da parte delle organizzazioni di Terzo settore.

Esistono una pluralità di strumenti, adatti a situazioni diverse, che saranno di seguito sinteticamente illustrati:

  • il social bonus che prevede incentivi fiscali per le donazioni destinati al recupero di immobili degradati o di beni confiscati;
  • la facoltà degli enti pubblici di concedere in comodato propri immobili ad enti di Terzo settore diversi dalle imprese sociali;
  • la concessione a canoni agevolati di beni culturali ad enti di Terzo settore.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Gli strumenti descritti nascono dall’esigenza di valorizzazione a finalità sociali di beni altrimenti sottoutilizzati o in condizione o rischio di degrado; sono quindi previsti meccanismi che facilitano e incentivano la loro presa in carico da parte del Terzo settore, che assume contestualmente un impegno al mantenimento dei beni stessi.

Come sopra evidenziato, una parte significativa di questi strumenti riguarda la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e dei beni sottratti alla criminalità.

Alcuni di questi strumenti si collegano al fatto che i soggetti e le azioni legati agli immobili siano estranei ad una logica di impresa:

  • il “social bonus” si applica laddove il tipo di utilizzo del bene sia di tipo non commerciale;
  • i comodati di immobili pubblici sono concedibili a enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali.

COME FUNZIONA

SOCIAL BONUS

In sostanza si tratta di un “patto a tre” tra ente di Terzo settore, donatore (impresa o privato cittadino) e Stato. Lo Stato riconosce un credito di imposta (da ripartirsi in parti uguali su tre annualità) per donazioni destinate ad enti del Terzo settore che, previa presentazione di un progetto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recuperano immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata per svolgervi attività non commerciali.

Grazie a tali donazioni gli enti del Terzo settore possono svolgere attività di manutenzione, protezione e restauro di tali beni, dando evidenza con apposita rendicontazione al fatto che le cifre ricevute e supportate dal credito di imposta sono state appunto utilizzate per tale finalità ed evidenziando le attività che grazie a ciò è stato possibile svolgere; ciò viene documentato anche sul sito web dell’ente.

COMODATI DI IMMOBILI PUBBLICI

Gli enti pubblici possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, affinché vi svolgano le proprie attività istituzionali di interesse generale. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente del Terzo settore concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a propria cura e a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.

CONCESSIONI A CANONI AGEVOLATI PER ATTIVITÀ CULTURALI

beni culturali immobili di proprietà di enti pubblici che allo stato attuale non sono affittati a soggetti terzi con la corresponsione di un canone e che necessitano di interventi di restauro possono, previa predisposizione e approvazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione nonché il miglioramento della fruizione pubblica e la valorizzazione, essere dati in concessione a enti del Terzo settore per svolgervi attività di valenza culturale quali:

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Entro tali accordi vengono inclusi gli interventi di recupero, restauro, ristrutturazione per i quali l’ente del Terzo settore concessionario sostiene le spese.

È possibile modificare le destinazioni d’uso qualora il nuovo utilizzo sia compreso nelle attività sopra elencate.

L’individuazione dell’ente del Terzo settore cui affidare il bene avviene mediante le procedure semplificate; con tale ente del Terzo settore, la pubblica amministrazione che concede l’immobile può attivare specifiche forme di partenariato tese a valorizzare il bene in forma congiunta e integrata.

Le concessioni sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

CASI SPECIFICI

Il terzo degli strumenti considerati, la concessione a canoni agevolati, si attua solo per determinati tipi di attività collegati all’ambito culturale.

OBBLIGHI E DIVIETI

Gli strumenti promozionali come il social bonus o la concessione di beni culturali da valorizzare si attuano sulla base della presentazione di un progetto, prevedendo quindi che discendano da una sintonia di intenti tra amministrazione e ente del Terzo settore.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Alcuni degli istituti qui trattati riprendono e ampliano alla generalità del Terzo settore meccanismi sperimentati in ambito culturale (es. art bonus).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 71 comma 2 e 3, 81, 89 comma 17

Decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus” pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022.

Le procedure per la concessione dei beni immobili con valenza culturale fanno riferimento all’art. 151 del dlgs 50/2016, il codice degli appalti; si fa altresì riferimento alle modalità di utilizzo e valorizzazione dei beni culturali prevista dalla legge 42/2004.

ENTRATA IN VIGORE

La normativa relativa all’utilizzo di beni e immobili pubblici è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata a ottobre 2023.

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