Per l’espletamento delle funzioni assegnate ex lege ai centri di servizio per il volontariato (Csv), il codice del terzo settore prevede la stabilità del loro finanziamento per la continuità dei servizi offerti. A tal fine l’organismo nazionale di controllo (Onc) ha istituito dal 2019 il fondo unico nazionale (Fun), alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (Fob).
Il Fun è amministrato dall’Onc, che ne ripartisce il finanziamento tra le varie regioni e provincie autonome. Gli organismi territoriali di controllo (Otc) ripartiscono la quota regionale tra i Csv della Regione (se ve n’è più di uno).
I contributi che costituiscono il Fun danno luogo ad un patrimonio autonomo e separato da quello delle Fob, dell’Onc e degli stessi Csv.
Il fondo unico nazionale (Fun) è alimentato dalle fondazioni di origine bancaria attraverso:
Per le somme versate al Fun, dal 2018 la legge riconosce dei vantaggi fiscali alle Fob, e in particolare un credito di imposta pari al 100% dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle Fob al Fun risultino superiori ai costi annuali del sistema Csv/Onc/Otc, la differenza è destinata dall’Onc ad una riserva destinata a stabilizzare le assegnazioni future ai Csv.
Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle Fob al Fun risultino inferiori ai costi annuali del sistema Csv/Onc/Otc, l’Onc pone la differenza a carico delle Fob.
I contributi costituenti il Fun danno luogo ad un patrimonio autonomo e separato da quello delle Fob, dell’Onc e degli stessi Csv, stante la destinazione esclusiva per:
I singoli Csv, per la programmazione dei loro servizi si possono avvalere, oltre che delle risorse del Fun, anche di entrate diverse liberamente percepite e gestite con il solo obbligo di contabilità separata.
L’attività di indirizzo e controllo sugli enti gestori dei Csv è svolta dall’organismo nazionale di controllo (Onc) e dagli organismi territoriali di controllo (Otc).
L’Onc è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, che gode di piena autonomia statutaria e gestionale, nell’ambito delimitato dalle norme del codice del Terzo settore nonché, in via residuale, dal codice civile. Spetta al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla fondazione.
La composizione dell’organo di amministrazione è stabilita dalla legge e prevede una maggioranza di membri (sette) espressione delle fondazioni di origine bancarie (Fob), accanto a quattro membri provenienti dal Terzo settore e due di designazione pubblica (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Conferenza Stato-Regioni): tale mix mette in evidenza la presenza di diversi stakeholder nei confronti del sistema dei Csv, inclusa una minoritaria rappresentanza della pubblica amministrazione.
La prima e più importante funzione dell’Onc è quella di amministrare il Fun, determinando i contributi a carico delle Fob ed i contributi integrativi necessari ai fini di stabilizzare il sistema, negli anni in cui i contributi ordinari versati risultino inferiori ai costi annuali previamente individuati dall’Onc medesimo.
La seconda funzione, assai rilevante, è l’accreditamento dei Csv: l’Onc stabilisce il numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale (nel 2018 ha stabilito che tale numero sia di 49) ed individua criteri obiettivi ed imparziali, oltre che procedure pubbliche e trasparenti.
L’Onc definisce inoltre triennalmente gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del Fun.
All’Onc spetta inoltre l’assunzione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv, su propria iniziativa o su iniziativa degli Otc, oltre che la definizione di indirizzi generali, criteri e modalità operative cui devono attenersi gli Otc nell’esercizio delle proprie funzioni.
Gli organismi territoriali di controllo (Otc) sono uffici territoriali dell’Onc, privi di autonoma personalità giuridica, chiamati a svolgere funzioni di controllo dei Csv nell’ambito territoriale di riferimento, in conformità alle norme del codice del Terzo settore, oltre che allo statuto e alle direttive dell’Onc. Gli Otc non hanno una propria autonomia regolamentare, in quanto il loro regolamento deve essere approvato dall’Onc.
Su tutto il territorio nazionale sono previsti 15 Otc: 7 di competenza regionale e 8 pluriregionale.
La composizione numerica di ciascun Otc, pur essendo variabile in base all’ampiezza dell’ambito territoriale di riferimento, riflette la composizione mista dell’Onc, assicurando una prevalenza agli esponenti designati dalle Fob e con la partecipazione dei diversi stakeholder (tra cui esponenti delle Odv del territorio, dell’Anci, delle Regioni e Province autonome).
Le funzioni dell’Otc, il cui operato è controllato dall’Onc, possono essere suddivise in:
L’Onc e gli Otc non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano previste dalla legge e che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle sue funzioni.
In caso di scioglimento dell’ente gestore Csv o di revoca dell’accreditamento, le risorse del Fun ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all’Onc, che le destina all’ente accreditato come Csv in sostituzione del precedente o, in mancanza, ad altri Csv della medesima Regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fun.
In caso di scioglimento dell’ente accreditato come Csv o di revoca dell’accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall’ente mediante le risorse del Fun mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall’ente secondo le indicazioni provenienti dall’Onc.
Attraverso l’istituzione del Fun e la previsione unitaria dell’erogazione contributiva da parte delle Fob entro il 31 ottobre di ogni anno, si persegue quell’unicità virtuosa nella gestione finanziaria delle risorse Fob che in passato è stata spesso caratterizzata da forte “localismo” attraverso i 20 “Fondi per il volontariato regionali” amministrati da altrettanti Comitati di Gestione (“Coge”) i quali sono stati sciolti dalla data di costituzione degli Otc.
Questo nuovo sistema di finanziamento consente finalmente di perseguire quella perequazione territoriale delle risorse per effetto dell’abolizione del vincolo di destinazione del 50% del quindicesimo nella Regione in cui ciascuna Fob ha sede legale, nonché della facoltà di ciascuna Fob di destinare liberamente il restante 50%.
La nuova configurazione della governance del sistema Onc/Otc comporta inoltre il contenimento dei costi e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, grazie alla soggettività giuridica riconosciuta esclusivamente in capo all’Onc (e non già anche agli Otc, che sono uffici territoriali dell’Onc), alla riduzione alla metà del numero delle persone coinvolte nella programmazione e controllo dei Csv (da 315, dei vecchi Comitati di gestione, a 166, dei nuovi Onc e Otc) e all’uniformità di trattamento sul piano nazionale grazie all’opera di coordinamento svolta dall’Onc (significativa, in tal senso, la relazione annuale che l’Onc deve presentare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociale sulla proprie attività e sull’attività e lo stato dei Csv).
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. da 61 a 66, 101
Decreto 19 gennaio 2018 “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo”
ABROGAZIONI
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni del codice del Terzo settore sono entrate in vigore il 3 agosto 2017.