Scritture contabili e bilancio economico

Tutte le imprese sociali, a prescindere dalla loro forma giuridica, devono produrre e depositare determinati documenti informativi, analoghi a quelli previsti per le imprese “tradizionali”.

In sostanza, il fatto di svolgere attività imprenditoriale, fa sì che, anche quando le imprese sociali siano enti del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati), esse si uniformino agli obblighi previsti per le imprese del Libro V.

CHI COINVOLGE/CHI ESCLUDE

Queste previsioni riguardano quindi tutte le imprese sociali indifferentemente dalla forma giuridica originaria, tenendo però conto del fatto che le disposizioni individuate si applichino “in quanto compatibili” rispetto alla natura civilistica di ciascun ente; la norma infatti vuole uniformare le informazioni da raccogliere e depositare a garanzia della trasparenza, verso terzi, dell’impresa sociale.

I decreti applicativi su obblighi di pubblicità e trasparenza, così come sulla valutazione di impatto prevedono obblighi diversi a seconda dell’attività svolta e, soprattutto, della dimensione di impresa (fatturato, patrimonio, unità impiegate, ecc.).

COME FUNZIONA

Rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, un’impresa sociale deve:

  • tenere il libro giornale;
  • tenere il libro inventari;
  • redigere un bilancio di esercizio secondo criteri e con le voci definite dal codice civile, composto da stato patrimoniale e conto economico, confrontando le voci dell’anno con quelle dell’anno precedente;
  • redigere una nota integrativa in cui siano esposti i criteri di redazione del bilancio, i movimenti delle immobilizzazioni, i motivi di eventuali svalutazioni, l’elenco delle partecipazioni, ecc.;
  • redigere una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, completa delle informazioni che il codice civile prevede;
  • includere nel fascicolo di bilancio una relazione del collegio sindacale, che deve poter visionare con 30 giorni di anticipo il bilancio;
  • rendere tutti i documenti di bilancio sopra citati visionabili dai soci nel periodo precedente all’assemblea chiamata ad approvarlo;
  • approvare in assemblea la destinazione degli eventuali utili;
  • depositare entro 30 giorni il bilancio e le relazioni sopra citate presso il registro delle imprese così da renderlo visionabile a chiunque ne faccia richiesta;
  • inoltre, le imprese sociali sono tenute alla redazione e al deposito del bilancio sociale, così come definito dalle specifiche linee guida ministeriali dettate per gli enti del Terzo settore.

CASI SPECIFICI

Gli enti religiosi sono tenuti a quanto specificato limitatamente alle sole attività qualificate, dallo statuto o in un apposito regolamento, di imprenditorialità sociale e non alle altre attività relative alla loro specifica natura quali ad esempio le attività di culto.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a presentare anche i documenti elencati, compreso il bilancio sociale, in forma consolidata; rappresentando cioè, a cura dell’impresa capogruppo, i dati relativi a tutte le organizzazioni che ne fanno parte.

OBBLIGHI E DIVIETI

Oltre agli obblighi di deposito presso il registro delle imprese, nelle modalità che le discipline civilistiche prevedono per ciascuna forma di impresa, le imprese sociali devono pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La precedente disciplina dell’impresa sociale prevedeva solo l’obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, ma non tutte le prescrizioni relative alla redazione del bilancio e al suo deposito in analogia a qualsiasi altra impresa. Era già prevista la redazione del bilancio sociale.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” art. 9

Decreto ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”

Rispetto alla specificazione degli obblighi in termini di scritture contabili, si fa riferimento a quanto il codice civile prevede per la generalità delle imprese, aggiungendo la previsione del bilancio sociale.

ENTRATA IN VIGORE

La disciplina contabile e di bilancio delle imprese sociali è pienamente in vigore dal 3 agosto 2017, la redazione del bilancio sociale nella forma voluta dal decreto ministeriale 4 luglio 2019 è obbligatoria dall’esercizio 2020.

La scheda è aggiornata a giugno 2022.

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