Una delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che possono essere qualificate “di interesse generale” sono elencate dalla normativa di riferimento. L’elenco (aggiornabile) delle 26 tipologie spazia dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente, dall’housing all’agricoltura sociale e al commercio equo.
La corretta individuazione di tali attività e le modalità di svolgimento delle stesse (a titolo gratuito o oneroso) è fondamentale anche al fine di qualificare come commerciale o non commerciale, in primis, la singola attività di interesse generale e, di conseguenza, l’Ets nel suo complesso.
Gli Ets possono esercitare anche attività diverse da quelle generali, a patto che l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ets.
Le attività secondarie sono individuate con decreto ministeriale, in base al rapporto tra l’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.
Gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale, previste dall’articolo 5 del codice del Terzo settore:
Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le attività di interesse generale individuate dall’ente devono essere obbligatoriamente indicate nello statuto: al fine di ricondurle in modo immediato a quelle elencate dall’articolo 5 del Codice è possibile riportare per intero il testo delle singole lettere lì riportate.
* fanno riferimento a una specifica normativa.
Tutti gli Ets, con le rispettive differenze per imprese sociali e cooperative sociali.
Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate, con l’aggiunta del microcredito ma ad esclusione della:
Nel caso dell’impresa sociale, si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.
Diversamente, le cooperative sociali, possono svolgere le attività indicate dalla normativa di riferimento, in particolare:
Le attività di interesse generale devono essere indicate nello statuto.
La natura secondaria e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale deve essere documentata dall’organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Un’altra attività fondamentale che gli Ets possono realizzare è quella di raccolta fondi. Il legislatore della riforma definisce per la prima volta la “raccolta fondi”, identificandola nel “complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale”. A tal proposito, è possibile effettuare la raccolta fondi anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’ente che non svolga, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale perde la qualifica di Ets.
Nella normativa previgente la riforma era presente il riferimento al concetto di “attività di utilità sociale”.
Con la riforma è stata introdotta la locuzione “attività di interesse generale”, formula evidentemente più vicina ai bisogni della società civile e che è stata mutuata dalla definizione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Inoltre, rispetto alle attività che erano tipiche delle Onlus, la riforma ha indicato anche l’housing sociale, il commercio equo solidale, la radiodiffusione a carattere comunitaria, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l’agricoltura sociale.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 5, 6, 13, 79 comma 2, 3 e 5
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 2
Dal 3 agosto 2017 per gli Ets e dal 20 luglio 2017 per le imprese sociali.
Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) devono uniformarsi alle disposizioni citate.
Agli enti costituiti prima della riforma, e comunque fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, si applica la normativa previgente relativa all’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
La scheda è aggiornata a dicembre 2020.