La normativa prevede alcune semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) solamente per le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) che scelgono di applicare il regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore.
Inoltre, per tutti gli enti di Terzo settore (Ets) la normativa stabilisce che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi sono esclusi da Iva, oltre a godere dell’esenzione da ogni altro tributo.
La normativa esplicitata coinvolge le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv).
Le Aps e le Odv in possesso dei requisiti per l’adozione del regime forfetario, godono anche di semplificazioni in materia di Iva. Per l’accesso al suddetto regime tali enti non devono aver percepito nell’anno ricavi commerciali complessivi superiori a 130.000 euro.
Il regime fiscale forfetario prevede la tassazione del reddito relativo alle attività commerciali svolte nella seguente misura:
Ai fini Iva sono previste le seguenti semplificazioni:
Resta sempre possibile l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, la quale rimane valida per almeno un triennio.
Le Aps ed Odv in regime forfetario, inoltre, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Per accedere al regime forfetario, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.
Il regime forfetario previsto dall’art. 86 e le relative agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sono una novità della riforma.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 86, 89, c.18
Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore come detto a partire dal periodo d’imposta successivo:
Le disposizioni in tema di Iva previste per gli Ets e descritte nella presente scheda scatteranno quindi da quel momento, fino al quale continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti.
La scheda è aggiornata a dicembre 2020.