Il servizio civile universale (Scu) è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È costituito dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello stato, dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, e dalle donazioni di soggetti pubblici e privati. A queste risorse si aggiungono le risorse comunitarie destinate all’attuazione degli interventi di servizio civile universale.
La Presidenza del Consiglio dei ministri cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, dopo aver ricevuto il parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, nel caso in cui se ne manifesti l’esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell’anno di riferimento.
Il documento di programmazione finanziaria, in relazione alle risorse disponibili, stabilisce:
Nell’ambito dei programmi di intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile. L’obiettivo è di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell’intervento, garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attività formative in relazione ai Paesi di attuazione dell’intervento, la salute, la sicurezza e l’accrescimento delle conoscenze.
Per gli interventi in Italia, il contributo è destinato a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all’impiego di giovani con minori opportunità e per quelle di tutoraggio.
Per i programmi all’estero, invece, il finanziamento viene utilizzato a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, compresa la fornitura del vitto e dell’alloggio in relazione all’area geografica, per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.
I contributi sono erogati per assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell’intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative e per l’accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.
Rispetto alla normativa precedente, che esauriva il rimborso agli enti solo per la formazione generale e per un forfait sui costi sostenuti per i progetti all’estero, viene previsto un piccolo rimborso per l’inserimento di giovani con minori opportunità e per la misura del tutoraggio.
Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 12 comma 2-3, 13 comma 2-3, 24
La normativa che regola questa parte della riforma è in continuità con la precedente.
La scheda è aggiornata aa dicembre 2020.