Il codice del Terzo settore detta regole per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo e dello degli enti del Terzo settore (Ets), nonché in merito alla loro costituzione e iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
L’atto costitutivo deve indicare: la sede legale dell’ente; il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; i diritti e gli obblighi degli associati, nel caso in cui siano presenti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista.
Con particolare riferimento alla natura di “ente del Terzo settore” l’atto costitutivo deve anche indicare:
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente costituisce parte integrante dell’atto costitutivo (anche se approvato come atto separato). In caso di contrasto, le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell’atto costitutivo.
Lo statuto deve rispettare anche tutte le previsioni del codice del Terzo settore relative al funzionamento dell’ente. Tra le più importanti, vi sono:
L’adeguamento degli statuti è necessario soprattutto nei casi in cui la legge detta soltanto principi generali, alla cui applicazione quindi provvede necessariamente lo statuto.
Il codice del Terzo settore disciplina le modalità e le procedure di acquisizione della personalità giuridica, che – in deroga alla normativa generale – può avvenire attraverso l’iscrizione nel Runts.
Le disposizioni del codice del Terzo settore sono applicabili in generale a tutti gli enti del Terzo settore, mentre alcune specifiche previsioni riguardano solamente alcune specifiche tipologie di Ets.
Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali – tranne quelli delle società cooperative a mutualità prevalente e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
In questo senso, la legge prevede che gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
Possono essere Odv solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.
Gli statuti delle Odv devono specificare che le attività di interesse generale sono rivolte in prevalenza a soggetti terzi, attraverso il ricorso prevalente all’attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Sono poi previsti requisiti riguardanti la base associativa, che deve essere formata da almeno 7 soci persone fisiche o da 3 soci che siano a loro volta Odv. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.
Viceversa, non deriva uno specifico obbligo di adeguamento statutario in tema di risorse economiche, essendo la materia direttamente disciplinata dalla legge.
Possono essere Aps solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.
Gli statuti delle Aps devono recare la specificazione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte, che possono essere associati, loro familiari o terzi. Gli statuti devono inoltre indicare le modalità di svolgimento di tali attività, attraverso il ricorso prevalente all’attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Sono poi previsti requisiti riguardanti la base associativa, che deve essere formata da almeno 7 soci persone fisiche o da 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Non è necessario un adeguamento per le norme sulle risorse economiche, che sono comunque immediatamente applicabili.
Così come avviene per gli atti costitutivi o gli statuti di tutti gli Etsa base associativa, anche quelli delle reti associative devono rispettare i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga al principio “una testa un voto”; tali atti possono inoltre derogare alle regole sulle modalità e sui limiti delle deleghe di voto e sulle competenze, normalmente inderogabili, dell’assemblea degli associati.
Gli enti filantropici devono essere costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione e prevedere come finalità statutaria l’erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
In alcune circostanze, la legge impone una denominazione specifica, in questi casi la denominazione di Ets non è necessaria.È questo il caso delle denominazioni di “Odv”, “Aps”, “società di mutuo soccorso”, “imprese sociali” (tranne che nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti), “cooperative sociali”, “enti filantropici”.
Il codice del Terzo settore prevede e disciplina la possibilità che l’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento preveda e regoli la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali.
In generale, per le associazioni di tali dimensioni sono consentite deroghe alle competenze assembleari, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 6, 21, 12, 32.3, 35.5, 37.2, 41.7-8-9-10, 101
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 11, 2 comma 5
La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore hanno l’obbligo di conformarsi alle previsioni contenute.
Agli enti costituiti in precedenza e fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, che si adeguano alla riforma. Entro il 31 marzo 2021 le Odv, le Aps, le Onlus e le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni inderogabili del codice del Terzo settore o introdurre clausole che ne escludono, qualora possibile, l’applicazione.
La scheda è aggiornata a dicembre 2020