Agli enti del Terzo settore (Ets) viene riconosciuta la possibilità di utilizzare in forma non onerosa beni mobili e immobili messi a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali per manifestazioni e iniziative temporanee, nel rispetto di determinati principi.
Gli enti pubblici possono inoltre concedere agli Ets in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà.
Gli enti del Terzo settore possono infine richiedere in concessione i beni culturali immobili di proprietà pubblica per l’uso dei quali non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro.
Gli enti del Terzo settore possono utilizzare in modalità non onerosa, pertanto senza pagamento di alcun corrispettivo, i beni mobili e immobili messi a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali per manifestazioni e iniziative temporanee, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
In occasione di particolari eventi o manifestazioni, e solo per il periodo di svolgimento delle stesse e per i locali o spazi cui si riferiscono, gli Ets possono inoltre esercitare anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa presentazione della comunicazione di inizio attività al Comune e la richiesta delle necessarie autorizzazioni. Non sono invece richiesti i requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali, ossia la presenza di determinati requisiti soggettivi in capo agli operatori, tra le quali la mancanza di condanne penali e l’acquisizione di determinate qualifiche professionali riguardanti l’attività di ristorazione.
Le sedi e i locali in cui gli enti del Terzo settore svolgono l’attività istituzionale sono sempre compatibili con le disposizioni d’uso ministeriali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica degli stessi.
I beni mobili e immobili di proprietà degli enti pubblici sovra indicati possono essere concessi agli Ets, ad eccezione delle imprese sociali, anche in comodato d’uso, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Il comodato può avere una durata massima di trenta anni e gravano sull’ente concessionario gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
Viene inoltre disposto che gli Ets che svolgono determinati tipi di attività possono richiedere in concessione, dietro pagamento di un canone agevolato, quantificato dalle amministrazioni interessate, i beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l’uso dei quali non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro.
Gli Ets ammessi a tale agevolazione sono esclusivamente quelli che svolgono una delle seguenti attività di interesse generale:
Tali enti si impegnano alla riqualificazione dei beni che prendono in comodato, mediante la realizzazione di interventi di recupero, restauro e ristrutturazione a proprie spese, le quali vengono detratte dal canone di concessione entro il limite massimo del canone stesso.
L’ente concessionario ha la possibilità di introdurre anche nuove destinazioni d’uso all’immobile, sempre nell’ambito dello svolgimento delle attività sopra indicate.
Il fine della concessione rimane comunque la realizzazione di un progetto per la corretta conservazione del bene, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione dello stesso.
La durata della concessione è variabile e commisurata al raggiungimento dell’iniziativa, e comunque non può eccedere i cinquanta anni.
Gli Ets aderenti a tali iniziative possono usufruire di tutte le agevolazioni previste per i privati, in particolare quelle riguardanti l’accesso al credito agevolato.
Il social bonus è una particolare misura agevolativa che prevede un credito d’imposta sulle erogazioni liberali effettuate da contribuenti persone fisiche e imprese in favore degli Ets che presentano un progetto per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e che utilizzano tali beni ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.
Sono esenti da Imu e Tasi gli immobili posseduti e utilizzati da Ets non commerciali. Pertanto, l’agevolazione non è applicabile agli immobili posseduti e utilizzati da imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e da Ets commerciali. Gli immobili, oltre ad essere posseduti ed utilizzati da Ets non commerciali, sono agevolabili se destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto.
La disposizione non si discosta molto da quanto previsto, antecedentemente all’entrata in vigore della riforma, in materia di Imu.
Viene inoltre stabilito che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possano deliberare esenzioni per altri tributi di loro competenza in favore di Ets che non abbiano quale oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Anche in questo caso, pertanto, vengono escluse dall’agevolazione tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e gli Ets commerciali.
Sono esenti da Ires i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps).
Il social bonus è un’agevolazione introdotta dalla riforma, così come la possibilità e le modalità di utilizzo in forma non onerosa di beni mobili e immobili pubblici e la presa in concessione dei beni culturali immobili ai fini della riqualificazione.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 70, 71, 81, 82 commi 6 e 7, 84 comma 2, 85 comma 7
Decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022.
Nota n. 34/17314 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Richiesta di chiarimenti sull’applicabilità dell’art. 71 comma 1 del dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – Cts). Riscontro”
Le disposizioni relative alle agevolazioni in materia di social bonus e imposte sugli immobili si sono applicate in via transitoria a decorrere dal 1° gennaio 2018 ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri.
Per tutti gli altri enti del Terzo settore le disposizioni esaminate in tale scheda si applicano a decorrere dall’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.