La Riforma Istruzioni per l'uso
La nuova Odv - Organizzazione di volontariato
COS'È
Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.
Se questo requisito viene meno, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.
ATTIVITÀ
Le Odv possono svolgere le seguenti attività:
- attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente (e caratterizzante);
- attività diverse in via accessoria e non prevalente;
- raccolta fondi per le attività di interesse generale;
- raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Odv possono avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
I componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.
AGEVOLAZIONI
Le Odv sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti delle Odv, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)
Le Odv hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell’Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Csv.
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv.
L'indicazione illegittima della locuzione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv, oppure di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. La pena è il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
RUNTS
Per godere dei benefici previsti dalla normativa, un’Odv deve essere iscritta nell’apposita sezione del Runts. Le Odv già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio a quello nazionale: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all’operatività del registro. Gli uffici del Runts avranno poi 6 mesi di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti. Le Odv che verranno cosi iscritte d’ufficio, nel caso non desiderassero rimanere iscritte nel Runts, dovranno presentare domanda di cancellazione.
Le nuove Odv costituite dopo la operatività del Runts dovranno presentare domanda di iscrizione.
ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE
Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore, un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell’organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nello svolgimento della loro funzione.
Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria.
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Odv e le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.
In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
RISORSE ECONOMICHE
Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le Odv possono avere le seguenti entrate:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
Attività non commerciale
La normativa prevede per tutti gli Ets una serie di attività che vengono considerate non commerciali secondo specifici criteri. Per le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici a queste attività se ne aggiungono delle altre che, se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non vengono considerate commerciali, e sono:
- vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
- cessione di prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Attività commerciale
Le misure fiscali per le Odv sono tra le più agevolate. Le Odv possono svolgere in modalità commerciale le loro attività e possedere partita Iva.
Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.
Donazioni
Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.
Imposta di registro
Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv sono esenti dall'imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.
CASI SPECIFICI
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono sottoposte alla relativa normativa.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
COSTITUZIONE
Possono essere Odv solamente le associazioni, riconosciute e non: prima potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguate (tra cui le fondazioni).
BASE ASSOCIATIVA
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone o almeno 3 Odv.
ATTIVITÀ SVOLTE
Prima della riforma una Odv poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi ad esempio a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà). Le Odv possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del terzo settore, dove sono menzionate anche attività diverse, quali ad esempio quelle culturali o educative. Una Odv, infatti, può perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.
LAVORO
Viene introdotto il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): con la normativa precedente il limite era fissato al regolare funzionamento dell’Odv oppure al numero occorrente per qualificare o specializzare l’attività svolta. Questo profilo prima era regolato in modo diverso da ogni regione o provincia autonoma.
REGISTRO
Finora esisteva solo il registro di cui si dotata la singola Regione, ciascuno disciplinato con modalità diverse. Ora vi è un registro unico nazionale, omogeneo nelle modalità e criteri di funzionamento.
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67,68, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 86, 89, 101
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”
ABROGAZIONI
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa sulle Odv entra in vigore il 3 agosto 2017.
Le norme fiscali, invece, entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
NORMATIVA TRANSITORIA
Gli enti costituito dopo la entrata in vigore del codice del terzo settore (3 agosto 2017) devono già conformarsi alle presenti disposizioni. Per gli enti costituiti prima di tale data e fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continua ad applicarsi la normativa precedente che fa riferimento all’iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato.
Entro il termine del 30 giugno 2020, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per:
- adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili
- introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante una specifica clausola statutaria.
Per quanto riguarda le norme fiscali, fino all’approvazione della Commissione europea varrà la normativa attuale, in particolare l’art. 8 della legge 266, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una Odv.
Per le Odv che si costituiscono dal 3 agosto 2018 in poi lo statuto deve essere già conforme alle norme del codice del terzo settore per quanto riguarda le indicazioni applicabili in via diretta e immediata, escluse, quindi, quelle relative derivanti dall’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore.
La scheda è aggiornata al 3 luglio 2019.
COS'È
Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.
Se questo requisito viene meno, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.
ATTIVITÀ
Le Odv possono svolgere le seguenti attività:
- attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente (e caratterizzante);
- attività diverse in via accessoria e non prevalente;
- raccolta fondi per le attività di interesse generale;
- raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Odv possono avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
I componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.
AGEVOLAZIONI
Le Odv sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti delle Odv, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)
Le Odv hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell’Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Csv.
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv.
L'indicazione illegittima della locuzione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv, oppure di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. La pena è il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
RUNTS
Per godere dei benefici previsti dalla normativa, un’Odv deve essere iscritta nell’apposita sezione del Runts. Le Odv già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio a quello nazionale: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all’operatività del registro. Gli uffici del Runts avranno poi 6 mesi di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti. Le Odv che verranno cosi iscritte d’ufficio, nel caso non desiderassero rimanere iscritte nel Runts, dovranno presentare domanda di cancellazione.
Le nuove Odv costituite dopo la operatività del Runts dovranno presentare domanda di iscrizione.
ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE
Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore, un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell’organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nello svolgimento della loro funzione.
Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria.
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Odv e le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.
In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
RISORSE ECONOMICHE
Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le Odv possono avere le seguenti entrate:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
Attività non commerciale
La normativa prevede per tutti gli Ets una serie di attività che vengono considerate non commerciali secondo specifici criteri. Per le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici a queste attività se ne aggiungono delle altre che, se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non vengono considerate commerciali, e sono:
- vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
- cessione di prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Attività commerciale
Le misure fiscali per le Odv sono tra le più agevolate. Le Odv possono svolgere in modalità commerciale le loro attività e possedere partita Iva.
Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.
Donazioni
Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.
Imposta di registro
Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv sono esenti dall'imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.
CASI SPECIFICI
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono sottoposte alla relativa normativa.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
COSTITUZIONE
Possono essere Odv solamente le associazioni, riconosciute e non: prima potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguate (tra cui le fondazioni).
BASE ASSOCIATIVA
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone o almeno 3 Odv.
ATTIVITÀ SVOLTE
Prima della riforma una Odv poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi ad esempio a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà). Le Odv possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del terzo settore, dove sono menzionate anche attività diverse, quali ad esempio quelle culturali o educative. Una Odv, infatti, può perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.
LAVORO
Viene introdotto il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): con la normativa precedente il limite era fissato al regolare funzionamento dell’Odv oppure al numero occorrente per qualificare o specializzare l’attività svolta. Questo profilo prima era regolato in modo diverso da ogni regione o provincia autonoma.
REGISTRO
Finora esisteva solo il registro di cui si dotata la singola Regione, ciascuno disciplinato con modalità diverse. Ora vi è un registro unico nazionale, omogeneo nelle modalità e criteri di funzionamento.
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67,68, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 86, 89, 101
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”
ABROGAZIONI
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa sulle Odv entra in vigore il 3 agosto 2017.
Le norme fiscali, invece, entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
NORMATIVA TRANSITORIA
Gli enti costituito dopo la entrata in vigore del codice del terzo settore (3 agosto 2017) devono già conformarsi alle presenti disposizioni. Per gli enti costituiti prima di tale data e fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continua ad applicarsi la normativa precedente che fa riferimento all’iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato.
Entro il termine del 30 giugno 2020, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per:
- adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili
- introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante una specifica clausola statutaria.
Per quanto riguarda le norme fiscali, fino all’approvazione della Commissione europea varrà la normativa attuale, in particolare l’art. 8 della legge 266, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una Odv.
Per le Odv che si costituiscono dal 3 agosto 2018 in poi lo statuto deve essere già conforme alle norme del codice del terzo settore per quanto riguarda le indicazioni applicabili in via diretta e immediata, escluse, quindi, quelle relative derivanti dall’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore.
La scheda è aggiornata al 3 luglio 2019.