La migrazione di Odv e Aps

La fine dei registri territoriali

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L’entrata in vigore del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) pone fine ai numerosi registri territoriali sino ad ora gestiti dalle Regioni e Province autonome.

In particolare, i registri delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps) confluiranno nel Runts attraverso una specifica procedura di “migrazione” divenendo, di fatto, delle specifiche sezioni del nuovo registro.

Il decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts) prevede un iniziale “processo di popolamento” del nuovo registro unico attraverso la migrazione delle Odv ed Aps sino ad oggi presenti nei citati registri territoriali (art. 30).

L’ufficio di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presso il quale è istituito l’ufficio statale del Runts, verificato lo stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine di decorrenza del processo di trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali e provinciali delle Odv e delle Aps, e nel registro nazionale delle Aps. Tale termine (“data x”) è pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La data x, oltre a costituire il riferimento per l’inizio del processo di “migrazione” per le Odv e le Aps, rappresenta anche il termine iniziale per l’iscrizione degli altri enti (nuovi o già esistenti) al Runts: a decorrere dal giorno successivo a tale data, gli enti interessati possono infatti presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro unico.

Il successivo “schema 3” delinea gli aspetti procedurali essenziali della migrazione al Runts dei dati inerenti alle Odv ed Aps presenti negli attuali registri regionali e provinciali.

SCHEMA 3

MIGRAZIONE DI ODV E APS ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI E PROVINCIALI
Art. 31, decreto Runts

I competenti uffici delle regioni e province autonome (vecchi registri)

1) Entro 90 giorni dalla data x, comunicano telematicamente al Runts i dati in loro possesso relativi alle Odv ed Aps iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente la data x, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. Entro lo stesso termine trasferiscono al Runts copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto di ognuno degli enti interessati. Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di reperire l’atto costitutivo, per gli enti privi di personalità giuridica trova applicazione l’autocertificazione ai sensi dell’art.8, c.5, lett. a) del decreto Runts.

I registri delle Odv e delle Aps (vecchi registri) restano operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente la data x. A conclusione di tali procedimenti, i dati e le informazioni degli enti interessati sono traferiti al Runts in caso di esito favorevole degli stessi.

Ciascun ufficio regionale o provinciale del Runts (nuovo registro):

2) Entro 180 giorni dalla presa in carico delle informazioni degli enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione di tali enti. Per le Odv ed Aps che associano soggetti diversi dalle persone fisiche il requisito della prevalenza di Odv e Aps di cui rispettivamente agli articoli 32, c. 2 e 35, c. 3 del Cts, è verificato sulla base della qualifica che gli enti associati possedevano al giorno antecedente la data x.

Il procedimento in questione si può poi sviluppare, nello specifico, secondo le seguenti fasi:

3) Se la documentazione si rivela incompleta, l’ufficio richiede all’ente le informazioni e i documenti mancanti. In tal caso, il procedimento di iscrizione viene sospeso fino all’integrazione della richiesta ma non oltre 60 giorni, i quali decorrono dalla data di pubblicazione nel Runts dei riferimenti dell’ente al quale sia stata richiesta l’integrazione.

Se l’ente non invia la documentazione mancante entro i 60 giorni menzionati non viene iscritto al registro, e tale esito è comunicato all’ente e ne è data notizia nel Runts (in un’apposita lista degli enti non iscritti). In tale specifico caso, non si applica l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 che impone alle amministrazioni, prima di adottare un provvedimento di segno negativo, di comunicare all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

4) Se le informazioni e i documenti a disposizione sono completi (o sono stati integrati su richiesta) e la verifica dei requisiti si conclude positivamente, l’ufficio dispone con provvedimento l’iscrizione nel Runts nella sezione corrispondente e comunica tale esito all’ente.

5) In presenza di motivi ostativi all’iscrizione al Runts, l’ufficio ne dà comunicazione all’ente e assegna allo stesso 10 giorni per presentare controdeduzioni o manifestare l’intenzione di procedere alla regolarizzazione e, in tale ultimo caso, 60 giorni per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. Tale comunicazione da parte dell’ufficio interrompe i tempi del procedimento (i 180 giorni menzionati in precedenza) che ricominciano a decorrere dalla scadenza dei rispettivi termini (10 gg. o 60 gg.) o, se antecedente, dall’assolvimento delle richieste inerenti. L’omesso riscontro entro i 10 giorni o la mancata regolarizzazione entro i 60 giorni, sono causa di mancata iscrizione nel Runts e della conseguente comunicazione all’ente.

6) In presenza di motivi ostativi all’iscrizione nella sezione prescelta (Odv o Aps), ma in presenza dei requisiti per l’iscrizione in altra sezione del Runts, l’ufficio ne dà comunicazione all’ente, indicando la sezione nella quale è possibile iscriversi, concedendo 10 giorni per presentare controdeduzioni oppure per manifestare l’intenzione di iscriversi nella sezione proposta e, in tale ultimo caso, concedendo ulteriori 60 giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni. Anche in tale situazione, i tempi del procedimento vengono interrotti con le medesime modalità di cui al punto 5).

7) Qualora, nei casi di cui ai punti 3), 4) e 5) l’ufficio non emani alcun provvedimento espresso allo scadere dei termini procedimentali, l’ente deve comunque essere iscritto nella sezione (Odv o Aps) di provenienza (silenzio assenso).

Si noti che l’art. 31, c. 10 del decreto Runts prevede il meccanismo del silenzio/assenso per i casi previsti ai punti 3), 4) e 5) e non per il caso di cui al punto 6): potrebbe trattarsi di un errore, al quale sarebbe opportuno rimediare, o dare una conferma nel caso in cui l’esclusione fosse stata effettivamente voluta.

Sino al provvedimento di iscrizione o di mancata iscrizione al Runts, gli enti iscritti nei citati registri Odv e Aps continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

CASI SPECIFICI. LE RETI ASSOCIATIVE CON QUALIFICA DI ODV

In relazione al popolamento iniziale della sezione e), afferente alle “reti associative”, il competente ufficio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunica all’ufficio statale del Runts le informazioni delle Odv in possesso dei requisiti previsti per la qualifica di “rete associativa” (art. 41, commi 1 e 2 del codice del Terzo settore o Cts), già coinvolte nel procedimento di richiesta dei contributi afferenti all’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76 del Cts).

L’ufficio statale procede entro 180 giorni alla verifica di tutti i dati e i requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione “reti associative” e, in particolare, dei requisiti di onorabilità del rappresentante legale e degli amministratori previste dal Cts.

Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la migrazione delle Odv e Aps (vedi “schema 3”).

L’ufficio statale, con le medesime modalità, verifica altresì i requisiti per l’iscrizione della rete associativa anche nella sezione delle Odv e, in caso positivo, comunica all’ufficio regionale o provinciale del Runts competente il provvedimento di iscrizione nella sezione “reti associative”, ai fini dell’automatica iscrizione nella sezione delle Odv, con pari decorrenza.

Sino a che l’ente è iscritto nella sezione “reti associative”, la competenza generale sullo stesso spetta all’ufficio statale, anche in presenza di contestuale iscrizione in altra sezione del Runts.

LA MIGRAZIONE DELLE APS NAZIONALI E DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI/CIRCOLI AD ESSE AFFILIATE

Di seguito sono proposte due tabelle, utili a delineare gli aspetti procedurali essenziali della migrazione al Runts:

  • dei dati inerenti alle Aps iscritte nel relativo registro nazionale (Tabella 3);
  • dei dati inerenti le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle Aps nazionali (Tabella 4).

TABELLA 3

APS NAZIONALI
 (Art.32, decreto Runts)

UFFICIO CHE GESTISCE IL REGISTRO NAZIONALE DELLE APS
(VECCHIO REGISTRO)

1) Entro 30 giorni dalla data x, comunica con modalità telematiche i dati delle Aps nazionali iscritte al giorno antecedente la data x, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione

    • individuando, in modo distinto, le Aps nazionali alle quali risulti affiliato un numero non inferiore a 100 enti iscritti al medesimo registro nazionale e le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome: ciò al fine di iscriverle nella sezione “reti associative”;
    • dividendo gli enti di competenza dell’ufficio statale da quelli di competenza degli uffici regionali e provinciali.

2) Entro 90 giorni dalla data x, trasferisce copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto di ognuno degli enti interessati. Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di reperire l’atto costitutivo, per gli enti privi di personalità giuridica trova applicazione l’autocertificazione ai sensi dell’art. 8, c. 5, lett. a) del decreto Runts.

I dati delle Aps nazionali aventi procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al giorno antecedente la data x sono comunicati telematicamente al Runts in caso di esito favorevole degli stessi.
UFFICIO STATALE DEL RUNTS UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI DEL RUNTS
  • Prende in carico le informazioni relative agli enti che hanno i requisiti per essere iscritti nella sezione “reti associative”, e procede alla verifica del soddisfacimento dei requisiti necessari per l’iscrizione degli stessi in tale sezione, sulla base del procedimento descritto nello “schema 3”, ai punti da 2 a 7 in quanto compatibili.
  • Verifica, con le stesse modalità, i requisiti per l’iscrizione dell’ente anche nell’ulteriore sezione delle Aps e, in caso positivo, comunica all’ufficio competente il provvedimento di iscrizione nella sezione “reti associative”, ai fini dell’automatica iscrizione nella sezione delle Aps, con pari decorrenza.
  • Prendono in carico le informazioni relative gli enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, ad esclusione di quelli che hanno i requisiti numerici per essere iscritti nella sezione “reti associative”, e procede alla verifica dei requisiti sulla base del procedimento descritto nello “schema 3”, ai punti da 2 a 7 in quanto compatibili.

 

TABELLA 4

ARTICOLAZIONI E CIRCOLI AFFILIATI AD APS NAZIONALI
(Art. 33, decreto Runts)

UFFICIO CHE GESTISCE IL REGISTRO NAZIONALE DELLE APS (VECCHIO REGISTRO)

Entro 30 giorni dalla data x, comunica telematicamente al Runts i dati delle Aps iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati risultanti al giorno antecedente la data x, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando altresì l’associazione nazionale alla quale siano affiliate.
I dati delle Aps aventi procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al giorno antecedente la data x sono comunicati telematicamente al Runts in caso di esito favorevole degli stessi.
CIASCUN UFFICIO REGIONALE O PROVINCIALE DEL RUNTS
(NUOVO REGISTRO)
Prese in carico le informazioni relative agli enti aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, acquisisce eventuali informazioni e documenti mancanti, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti, e verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione sulla base del procedimento descritto nello “schema 3”, ai punti da 2 a 7 in quanto compatibili.
La procedura descritta nella presente tabella non si applica alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati ad un’Aps nazionale ad oggi iscritti anche nei rispettivi registri regionali o provinciali delle Aps e delle Odv: tali enti seguiranno, come logico, le modalità e le tempistiche previste dall’art.31 del decreto Runts (descritte nello “schema 3”).

 

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