Volontariato

Registro volontari vidimazione imposto registro esente
Agenzia delle entrate

Registro volontari, la vidimazione è esente dall’imposta di bollo

Con risposta a interpello, l’Agenzia delle entrate si è espressa ribadendo che gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali e ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, sono esonerati dal pagamento

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tempo genera valore volontariato impresa
Volontariato

“Il tempo che genera valore”: come avviare progetti di volontariato d’impresa

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Censimento Istat
Istat

Censimento Istat: il non profit conta meno volontari ma costruisce più reti sui territori

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gestione centri anziani
Sussidiarietà

Gestione centri anziani, affidamento del servizio o sussidiarietà?

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Giornata internazionale volontariato
Volontariato

5 dicembre giornata internazionale del volontariato, per dare voce alla solidarietà

Da nord a sud, sabato 3 dicembre le piazze di Bergamo e Cosenza si animano per il Volontariato. Lunedì 5 l’evento celebrativo a Bergamo alla presenza delle istituzioni

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Volontariato

CONTEGGIO ORE VOLONTARIATO

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Rapporto tra attività di interesse generale e diversa, rapporto tra attività commerciali e non commerciali

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_60" titolo_elemento="Poniamo il caso di un’organizzazione in cui le entrate commerciali non superino del 66% i costi complessivi dell'anno ma le entrate istituzionali siano di poco più alte di quelle commerciali. Ai fini del conteggio delle ore del volontariato totale qual è la regola da seguire nel tenere conto della proporzione tra entrate istituzionali e commerciali? "]Con la modifica del 2° comma dell’art. 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avvenuta con il dl 73/2022 (L. 4 agosto 2022 n. 122 pubblicata sulla GU 193 del 19.08.2022), la verifica della commercialità deve avvenire attraverso il raffronto fra i corrispettivi riscossi, comprensivi di eventuali contributi da parte di enti pubblici, e i costi diretti integrati con la parte pro-quota di tutti i costi indiretti, generali, finanziari e tributari ancorché imputabili alle attività di interesse generale. Se i primi non superano i secondi di oltre il 6% (per non oltre 3 periodi d’imposta consecutivi), l’ente del Terzo settore potrà considerarsi non commerciale.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

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Volontariato

COMPETENZE

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Soft skills

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_58" titolo_elemento="I numerosi progetti europei che hanno visto protagonisti tra gli altri molti centri di servizio non avevano già fatto il catalogo delle soft skills?"]Le Soft Skills sono quelle forme di “abilità” che l’Ue ha inserito nelle competenze chiave. Già nel 2006 il Parlamento e il Consiglio europeo avevano approvato una Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e nel 2018 sono state pubblicate quelle nuove, dove emerge con chiarezza il diritto fondamentale per ogni individuo a sviluppare queste competenze. Esse rappresentano proprio quella combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che diventano indispensabili per affrontare sia i cambiamenti in atto sia quelli che si preannunciano all’orizzonte. I progetti di ricerca dei CSV a cui si riferisce la domanda, al quale si aggiunge il lavoro di ricerca fatto anche dal Forum del Terzo Settore con la pubblicazione di due volumi dal titolo: “Analisi e innovazione dei processi formativi del terzo settore: competenze strategiche dei quadri e dei dirigenti” e “Analisi e innovazione dei processi formativi del terzo settore: competenze strategiche degli operatori volontari in servizio civile” a cui a breve se ne aggiungerà un altro, della stessa collana, circa le competenze strategiche dei volontari, partono tutti da questa premessa. Non si tratta quindi di fare un “catalogo” che, usando però un termine non del tutto appropriato, ha già fatto l’Ue. Certamente invece bisogna lavorare per trasformare queste competenze, erroneamente definite “leggere” in “pesanti” e “strategiche”, in quanto base indispensabile all’azione del proprio compito sociale, lavorativo e di apprendimento e soprattutto dell’agire della propria cittadinanza attiva in maniera piena e consapevole.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aggiornamento

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_59" titolo_elemento="È previsto l'aggiornamento nelle competenze?"]Bisogna distinguere in maniera molto chiara a cosa mira e in quale ambito viene agito l’aggiornamento delle competenze. È del tutto evidente che le competenze declinate come sapere, saper essere e saper fare sono aggiornabili con percorsi esperienziali e/o formativi (apprendimento permanente) che ciascuno può e anzi deve mettere in atto per consentire l’agire delle proprie competenze in maniera sempre più idonea, utile e appropriata. Diverso se si immagina un aggiornamento formale che vada ad incidere sui “livelli” di competenza acquisiti e validati con la messa in trasparenza e/o certificati. In questo caso non c’è percorso formalizzato che debba essere realizzato per confermare o mantenere il medesimo livello di competenza che a suo tempo è stata riconosciuta mediante un qualsiasi tipo di validazione formalmente riconosciuta.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

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Volontariato

ASSOCIATI E RETRIBUZIONE

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Retribuzione soci

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_57" titolo_elemento="Il socio di una organizzazione di volontariato può ricevere la retribuzione per l’attività svolta (ad esempio quella di educatore) in favore di anziani per un progetto finanziato da enti pubblici?"]Secondo il Ministero del Lavoro no.

Si legge infatti nella nota n. 18244 del 30 novembre 2021 che

“Con riguardo alla possibilità per le Odv di ricorrere, nei limiti di cui all’articolo 33, a prestazioni retribuite svolte dai propri associati, si ritiene preliminarmente utile sintetizzare le argomentazioni sulla base delle quali il richiedente ipotizza la possibilità di una risposta positiva. In primo luogo, il richiedente argomenta che la facoltà di ricorrere alle prestazioni lavorative (quindi retribuite) dei propri associati - attribuita esplicitamente alle associazioni di promozione sociale dall'articolo 36 del CTS - non incontra, per le ODV, un divieto espresso nell'articolo 33 comma 1. Ciò pur restando fermo il divieto generale in capo a quanti svolgano nei confronti di un determinato ente prestazioni volontarie, di svolgere al contempo anche attività retribuite. In assenza di apposite previsioni di legge, il richiedente sostiene che non potrebbe militare contro la possibilità che l'associato svolga prestazioni retribuite in favore dell'ente di appartenenza, un eventuale richiamo a quanto già previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge n. 266/1991, che specificamente imponeva la gratuità alle prestazioni degli associati.

Neppure si potrebbe, sempre secondo il richiedente, considerare consentita la retribuibilità delle prestazioni degli associati solo a fronte di una effettiva previsione di legge (come nel caso delle Aps), in quanto da un lato tale interpretazione, ove applicata a tutti gli enti del Terzo settore con l'unica eccezione delle Aps comporterebbe a suo avviso una disparità di trattamento tra le Aps e tutti gli altri enti del Terzo settore; dall'altro la stessa colliderebbe con il principio di libertà contenuto nella Costituzione, secondo cui tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge dovrebbe essere consentito.

A fronte delle sopra riferite argomentazioni, la scrivente, nel formulare le proprie osservazioni, ritiene preferibile ricorrere al criterio interpretativo della logica sistemica del quadro normativo complessivo del Codice del Terzo settore, caratterizzato, oltre che da elementi comuni connotanti l'intero complesso degli enti appartenenti al Terzo settore, da differenziazioni interne tra le varie tipologie di essi.

Il Terzo settore infatti, pur delimitato da un perimetro definito dal legislatore, non presenta affatto, al proprio interno, una totale uniformità tra le varie tipologie di assetti possibili al proprio interno: spetta anzi agli enti stessi, facendo uso dell'autonomia ad essi riconosciuta, individuare (anche variandola nel tempo se necessario) la tipologia organizzativa che meglio consente a ciascuno di essi, in un determinato momento della propria vita, lo svolgimento delle attività prescelte e la realizzazione delle finalità generali proprie degli Ets ma declinate da ciascuno secondo le proprie specificità e la propria storia e identità, poste alla base del rapporto associativo e/o della destinazione patrimoniale.

Anche la continuità storica tra gli istituti precedentemente regolati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 e quelli attualmente disciplinati rispettivamente dal capo I e dal capo II del titolo V del Codice non è priva di significato: il legislatore codicistico non ha inteso snaturare gli istituti esistenti quanto piuttosto inserirli tutti, secondo criteri logico-sistemici, all'interno di una cornice unitaria in grado di superare le precedenti frammentazioni, sovrapposizioni e incongruenze, di ricomprendere le forme più recenti, di consentire e agevolare eventuali percorsi modificativi ed evolutivi degli enti, percorsi prima consentiti solo a prezzo della perdita della qualificazione o comunque di conseguenze particolarmente onerose.

Ciò non deve intendersi, in concreto, come un’attenuazione delle distinzioni esistenti tra le diverse tipologie di enti (ciascuna di esse, al contrario, mantiene la propria identità, ad esito di un lungo percorso storico e giuridico), quanto piuttosto nell’individuazione, a fianco di enti caratterizzati da disciplina più rigorosa, di enti meno rigidamente regolamentati; nella modulazione, per ciascuna delle diverse tipologie, di un regime differenziato sulla base di caratteristiche specifiche, mantenendo peraltro un complessivo favor del legislatore verso lo svolgimento, con modalità sussidiarie rispetto a quelle degli enti pubblici, per finalità ritenute meritevoli, senza fini di lucro, di un range di attività, puntualmente individuate come di interesse per la collettività.

Sulla base di questa logica, a fronte di specifiche differenze tra gli enti, la previsione di regimi diversificati, fondati sulla correlazione tra benefici e vincoli, sulla proporzionalità tra i primi e i secondi, sul mantenimento di questi ultimi, ove necessari a preservare, pur aggiornandole, identità specifiche frutto di situazioni risalenti nel tempo, non può essere considerata fonte di discriminazione. Alla luce di quanto sopra, è possibile formulare alcune considerazioni relative alle ODV e APS e alla loro particolare collocazione rispetto ai restanti enti del Terzo settore. Entrambe hanno forma giuridica necessariamente associativa; per entrambe sono previste analoghe limitazioni relativamente alla tipologia di enti che possono accedere alle rispettive basi associative, così da garantire una prevalente omogeneità tra la qualificazione delle stesse e quelle dei relativi enti aderenti; per entrambe (e solo per esse), nell’ambito delle associazioni del Terzo settore, è posto l’ulteriore requisito della necessaria prevalenza dell’operare volontario delle persone associate o di quelle associate agli enti che ad essi aderiscono; solo per esse, conseguentemente, opera il limite al ricorso di prestazioni retribuite. Deve dedursene, nella logica sistematica prima richiamata, che in tali tipologie, diversamente da quanto previsto per gli altri Ets, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale. La regola generale è infatti che gli Ets “possono” avvalersi di volontari (art. 17 comma 1), mentre la regola specifica, comune ad entrambe, è che le stesse debbano avvalersene, nell’operare, “in modo prevalente”. In altri enti a disciplina specifica, le imprese sociali, collocate all’estremo opposto di una ideale linea sulla quale collocare le varie tipologie di enti, la regola è ribaltata: le imprese sociali “possono” avvalersi di volontari, ma il numero degli stessi non può superare quello dei lavoratori; rispetto alle prestazioni di questi ultimi, inoltre, le prestazioni dei volontari devono mantenere caratteri di complementarità e non sostituibilità (art. 13 comma 2 del d.lgs. n.112/2017). Oltre agli elementi che accomunano Odv e Aps rispetto ai restanti Ets, deve prestarsi attenzione alle distinzioni tra le due tipologie poste dal Codice. Con specifico riguardo ai limiti numerici posti dal Codice, nel caso delle Odv il limite è unico (rapporto dipendenti/volontari); per le Aps vi è la possibilità di far riferimento al rapporto dipendenti/volontari o in alternativa al rapporto dipendenti/associati. Tali limiti, quindi, dando concreta attuazione alle disposizioni sulla prevalenza già rinvenibili nelle precedenti leggi 266/1991 e 383/2000 sopra evidenziate, introducono una differenziazione specifica, a cui si aggiungono ulteriori distinzioni. Le Odv svolgono le proprie attività “prevalentemente in favore di terzi”, le Aps possono operare indifferentemente “in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi”. Con riguardo agli assetti organizzativi e alle cariche sociali, tutti gli amministratori delle Odv devono essere scelti all’interno della compagine associativa e ad essi non può essere attribuito alcun compenso; per le attività di interesse generale svolte dalle Odv, esse possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Viceversa, non si rilevano disposizioni analoghe a carico delle Aps.

Anche relativamente alle imposte indirette e al regime fiscale, Odv e Aps pur differenziandosi entrambe dalla generalità degli altri Ets, in virtù di alcune disposizioni comuni (art. 86), sono tuttavia destinatarie di disposizioni specifiche per ciascuna tipologia (art. 82 comma 3, art. 84, art. 85). In sintesi, nell’ambito del Terzo settore, Odv e Aps, quali enti a disciplina particolare, oltre ad essere accomunate da taluni elementi di similitudine, divergono tra loro per caratteristiche e per la presenza di disposizioni specifiche. Tra le caratteristiche comuni, la necessaria prevalenza delle attività svolte volontariamente dagli associati e la connessa individuazione, per entrambe, di limiti al ricorso a prestazioni lavorative retribuite, disposizioni non rinvenibili nella disciplina degli altri enti. Nel quadro normativo complessivo sopra analizzato, la disposizione che consente alle Aps di avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri associati, collocata all'art. 36 e quindi avente carattere speciale, non è presente nella corrispondente disciplina relativa alle Odv (art. 33, ugualmente avente carattere speciale). Conseguentemente l’estensione alle Odv della facoltà consentita alle Aps risulta problematica.

Ciò, in primo luogo, perché come ben noto, il carattere speciale di una norma riguardante uno specifico ente non è suscettibile di estensione per analogia a soggetti diversi da quelli per cui la stessa è posta; in secondo luogo, perché se in via analogica è teoricamente possibile colmare un eventuale vuoto normativo presente nella disciplina di una determinata fattispecie recuperando aliunde una determinata disposizione, non è invece consentito alterare la portata di una disposizione esistente ed ex se completa, rispetto alla quale dovrebbe al contrario valere la regola secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

In altri termini, se il legislatore avesse voluto disciplinare uniformemente le due situazioni avrebbe avuto davanti a sé due strade: tanto prevedere in entrambi i casi la facoltà, quanto in entrambi i casi ometterla: in entrambe le ipotesi, la lettura sarebbe stata la stessa per entrambi gli istituti. Dato che così non è stato, in quanto solo nell'articolo 36 risulta presente la disposizione facoltizzante, il ricorso all’analogia risulta forzato e non praticabile sulla base di una lettura che tenga conto della logica e della specialità di ciascuno dei due istituti. Pertanto, non risulta legittimata, stante la differente formulazione delle relative disposizioni, la piena equiparazione dei due regimi. Con riferimento invece ai restanti enti del Terzo settore, il silenzio del legislatore assume un significato ancora diverso: se nel caso di Aps e Odv il legislatore ha posto limiti e  vincoli alla possibilità di avvalersi del lavoro retribuito degli associati, nulla prevedendo con riferimento alle altre tipologie di enti, anche a disciplina particolare, deve ritenersi che nei confronti di tali tipologie trovi  spazio il generale principio di autonomia degli enti all’interno dei limiti stabiliti dalla legge.” [/vc_cantiereaccordion][/vc_column][/vc_row]

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Volontariato

REGISTRO VOLONTARI E LIBRO ASSOCIATI

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Onlus

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_40" titolo_elemento="Una Onlus in attesa di iscrizione al registro unico del Terzo settore, ha l’obbligo di redigere il registro dei volontari? "]La Onlus non è obbligata ad avere volontari ma se si avvale di volontari devono essere assicurati e devono risultare nel registro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Retroattività della data di inizio dell’attività volontaria

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_41" titolo_elemento="Iniziando da ora la tenuta del registro, per i volontari già attivi come si deve registrare la data di inizio? Deve coincidere con la data di inizio della tenuta del registro o deve essere indicata la data effettiva di inizio (avvenuta antecedentemente, e quindi indicata in modo retroattivo)? Per i volontari che già da anni prestano servizio nell'associazione la data da indicare nel registro dei volontari è quella effettiva da quando ha iniziato l'attività (es. 1/01/2000) oppure è la data di attivazione del registro dei volontari (es. 1/08/2022). Per i volontari che prestano servizio da anni, quale data dobbiamo indicare sul registro?"]Fa fede la data di vidimazione ma è possibile indicare la data di effettivo inizio dell’attività di volontariato previa verifica di aver attivato la polizza in data contestuale o antecedente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Cancellazione

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_42" titolo_elemento="Con quali modalità deve essere effettuata la cancellazione dal registro volontari? "]Sul registro cartaceo è possibile inserire la data di fine attività di volontariato ed eventualmente, come prevedeva il dm del 14/2/1992, barrare e firmare ogni variazione del registro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sospensione attività

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_43" titolo_elemento="In caso di temporanea sospensione dell’attività di un volontario, dopo quanto tempo deve essere cancellato dal registro? Se dopo la cancellazione, il volontario dovesse riprendere l’attività, andrebbe inscritto come nuovo volontario, con una nuova data di inizio?"]L’essenziale è che in costanza di attività di volontariato ci sia la copertura assicurativa e che il volontario sia effettivamente tale ai fini del computo dei volontari nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale. Se dopo la cancellazione il volontario rientra in attività, verrà inserito con la nuova data di inizio.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ricopiatura del registro

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_44" titolo_elemento="Il registro dei volontari una volta vidimato deve essere ricopiato?"]Deve essere compilato con i dati dei volontari in un momento successivo alla vidimazione.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vidimazione registro cartaceo

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_45" titolo_elemento="Il registro volontari può essere timbrato da un segretario comunale di altro comune rispetto a quello della sede legale dell’associazione? I Comuni hanno l'obbligo di fornire il servizio di vidimazione gratuitamente o è una scelta discrezionale dell'ente?"]Il dm del 6 ottobre 2021 (art. 3 co.1) precisa che la vidimazione del Registro volontari può essere fatto da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato. Con la nota ministeriale n. 12674 del 14 settembre 2022 il Ministero del Lavoro ha confermato che, pur non essendo espressamente elencato il segretario comunale tra i soggetti indicati, in qualità di pubblico ufficiale questi è compreso a tutti gli effetti nel novero dei soggetti titolati alla vidimazione del registro dei volontari, che può essere effettuata quindi presso gli Uffici Anagrafe del Comune della sede legale[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Aggiornamento annuale nominativi volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_46" titolo_elemento="Poniamo il caso ci sia un’associazione che ogni anno solare rinnovi i nominativi dei volontari, in quanto svolgendo attività in Ospedale con i bambini c’è un ricambio veloce. È corretto operare così?"]Si potrebbe chiedere annualmente la disponibilità dei volontari ed eliminare dal registro quanti non confermano tale disponibilità.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Periodo di prova

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_47" titolo_elemento="L'aspirante volontario può fare un periodo di prova in associazione per capire se è l'associazione giusta per lui? In questo caso, deve essere da subito assicurato?"]Chi effettua attività di volontariato anche occasionale deve essere in ogni caso assicurato.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Iscrizione soci nel registro dei volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_48" titolo_elemento="Gli associati di una associazione di promozione sociale che svolgono attività di volontariato all'interno della stessa, devono essere iscritti nel registro dei volontari come tutti gli altri volontari? Anche loro devono essere compresi nella polizza assicurativa per i volontari? "]Si.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vidimazione registro dei soci

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_49" titolo_elemento="Sussiste l'obbligo di vidimazione anche per il registro dei soci?"]No.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vidimazione e data certa

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_50" titolo_elemento="Poniamo il caso di un’organizzazione che alla riunione del Consiglio accetti i nuovi soci e i volontari fissi, che sono tutti anche soci. I volontari firmano anche un contratto di messa a disposizione come volontari e per le mansioni che scelgono (generali o specifiche). La lista dei volontari soci viene stampata da excel, firmata e timbrata dal presidente, e la sera viene inviata via pec all'Assicurazione. Inoltre, ad ogni variazione di soci volontari, sia per la cancellazione che per l'iscrizione, si invia una mail di variazione all'assicurazione, in modo da dimostrare la data certa. In questo caso persiste l’obbligo di vidimazione da parte di ufficiali?"]È obbligatoria l’attivazione del registro volontari con i contenuti indicati nel dm 6/10/2021, registro che deve essere vidimato.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Registro volontari occasionali e continuativi

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_51" titolo_elemento="È consigliabile tenere due registri separati per i volontari occasionali e per quelli continuativi? Entrambi i registri devono essere vidimati? Poniamo il caso in cui un’associazione non svolga un’attività quotidiana e che l’attività prevalente sia l’animazione del tempo libero di persone diversamente abili con periodicità media degli eventi mensile. In quel caso, può succedere che un volontario partecipi ad un evento e non all’evento successivo. Come si distingue tra volontari continuativi e occasionali? Si può creare una sezione separata dei volontari occasionali nel registro dei volontari? È obbligatorio? Operativamente, come si crea questa sezione nel registro? "]La scelta è rimessa all’ente che potrà quindi avvalersi:

  1. di un unico registro volontari con una sezione dedicata ai volontari occasionali;
  2. di due distinti documenti, ossia il registro volontari continuativi e l’elenco dei volontari occasionali.

In ogni caso gli elementi da inserire negli elenchi sono i medesimi così come deve essere assicurata a tutti la tutela assicurativa.

Se parliamo di registro volontari in formato cartaceo si potrebbe ipotizzare di utilizzare un verso per l’inserimento dei volontari continuativi, l’altro per i volontari occasionali.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tenuta elettronica del registro volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_52" titolo_elemento="Un foglio Excel condiviso in drive può fungere da registro telematico dei volontari? Se si compila un foglio Excel, bisogna poi far vidimare i fogli stampati e presentati all'organo collegiale? Come si fa a dare data certa al registro informatico intendendo un foglio Excel? È possibile inserire il registro soci e il registro volontari sul proprio gestionale (ad esempio la piattaforma Veryfico) oppure su fogli di Google Drive e una volta l’anno creare un file xls con marca temporanea?"]La gestione del registro volontari su foglio Excel – tenuta elettronica e non telematica – appare complessa.

Rispetto alla tenuta su supporto cartaceo consente di copiare in Excel i dati di persone che potenzialmente sono anche associati dell’ente. Perché possa essere tenuto il registro in modalità elettronica (cosa diversa dalla tenuta telematica) bisogna comunque garantire l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte avvalendosi della marca temporale e della firma digitale. Si pone però il tema della conservazione del registro gestito in modalità elettronica per cui l’unica soluzione appare la successiva stampa del registro su fogli previamente vidimati.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Bollatura

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_54" titolo_elemento="Sul registro cartaceo ci deve essere la bollatura annuale?"]Si effettua nel momento in cui si attiva il registro, non annualmente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Instaurazione del rapporto di volontariato e registro volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_53" titolo_elemento="Anche l'ammissione dei volontari va deliberata dal Consiglio direttivo? Il volontario deve essere accettato obbligatoriamente dal consiglio o può essere nominato un responsabile? Va riportata sul registro cartaceo la delibera de Consiglio direttivo che convalida l'iscrizione del volontario? Si possono riportare i volontari in ordine alfabetico? Per la procedura di accettazione e uscita volontari, il Consiglio può nominare un responsabile che possa accettare i volontari, gestirli e di conseguenza gestire il registro e l’assicurazione in modo autonomo non coinvolgendo l'intero consiglio per ogni entrata o uscita?"]Nel registro volontari non è necessario riportare la delibera del Consiglio direttivo che convalida l’iscrizione dei volontari: l’accoglienza dei volontari potrebbe essere anche delegata al coordinatore dei volontari, non è assimilabile alla instaurazione del rapporto associativo.

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 dicembre 2021 definisce i contenuti minimi e non la strutturazione del registro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sanatoria per la gestione pregressa

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_57" titolo_elemento="Nel caso in cui il registro dei volontari tenuto finora non sia conforme a quanto previsto dal CTS, pur essendo timbrato e vidimato, come si può ``regolarizzare``? Ovvero, è possibile prendere un nuovo registro con discontinuità da quello precedente? Oppure nello stesso registro ricominciare daccapo? Per quanto riguarda la data di iscrizione è possibile indicare come data di iscrizione quella effettiva del volontario anche se questa risulta precedente di qualche mese alla data di vidimazione del registro? Oppure è necessario indicare per quelli già in servizio come data di iscrizione quella di prima bollatura anche se i volontari stessi hanno già prestato opera? Non è quindi sufficiente il registro dei soci con pagine numerate e firmate solo dal legale rappresentante dell’associazione?"]Sul tema non sono purtroppo intervenuti provvedimenti di prassi. Si ritiene in ogni caso possibile:

1) inserire nel registro volontari una data antecedente a quella di vidimazione del registro purché ovviamente coerente con la decorrenza della copertura assicurativa del volontario;

2) adottare un nuovo registro volontari in discontinuità con il passato.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Firma dell’annotazione

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_54" titolo_elemento="La firma di chi effettua l'annotazione non è indicata nel decreto, bisogna inserirla obbligatoriamente o è una prassi consigliabile?"]A differenza del dm del 14/2/1992, non è previsto l’obbligo di barrare e firmare ogni variazione del registro ma rimane una prassi utile a dimostrare l’avvenuto aggiornamento del registro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Obbligo registro volontari

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_55" titolo_elemento="Tutti gli enti del Terzo settore devono tenere il registro dei volontari? "]Sì in presenza di volontari.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Registro telematico

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_56" titolo_elemento="Se si tiene il registro telematico, come ci si comporta per la vidimazione? Se si utilizza il registro volontari telematici attraverso un gestionale, come si fa a vidimarlo? "]Si procede con le marche temporali e la firma digitale.

Il registro tenuto con sistemi elettronici e/o telematici può essere adottato solo se assicura l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice civile.

«2. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

  1. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
  2. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma».

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Volontariato

ASSICURAZIONE

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Assicurazione soci

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_33" titolo_elemento="Tutti i soci iscritti devono essere assicurati o solo quelli che svolgono attività operativa? Nello specifico, vanno assicurati i soci che svolgono attività di volontariato rispetto a semplici soci iscritti che non svolgono alcuna attività? I soci che non svolgono il volontariato devono essere assicurati? Tra i volontari bisogna inserire i soci?"]Non tutti gli associati sono necessariamente anche volontari. Non tutti i volontari devono essere necessariamente associati.

Devono essere assicurati – per malattia, infortunio, responsabilità civile – i volontari (associati e non) sia continuativi che occasionali (ex art. 18 del CTS).

Devono essere assicurati – per infortuni avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente – i soci delle associazioni sportive dilettantistiche (ex art. 51 della Legge 289/2002).

È sempre opportuno che gli associati siano assicurati per infortunio per limitare la responsabilità del legale rappresentante dell’ente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Assicurazione volontari continuativi e occasionali

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_34" titolo_elemento="Ha senso (o è possibile) assicurare con formula continuativa i volontari continuativi e solo per eventi specifici i volontari occasionali?"]Si, è possibile.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Incidente stradale

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_36" titolo_elemento="L'autista di mezzi addetti al trasporto sociale, nel caso di incidente stradale può essere considerato infortunio?"]È necessario verificare la polizza assicurativa ma certamente è considerabile infortunio anche in analogia alla definizione che ne dà l’Inail parlando di infortunio sul lavoro: per infortunio si intende ogni lesione originata, in occasione di attività, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità operativa.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Massimali

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_35" titolo_elemento="Ci sono definizioni dei massimali?"]I massimali relativi ad una polizza assicurativa variano al variare del numero degli assicurati ed alla rischiosità coperta e sono direttamente proporzionali al premio versato. Tale analisi, quindi, è da fare con il proprio consulente assicurativo in modo da rispondere coerentemente alla responsabilità prevista. A puro titolo di esempio un ente a carattere nazionale ha coperto circa 150.000 volontari con massimale di 2.000.000 di euro (per sinistro, per persona e per danni per ogni singolo evento) con un premio annuo di circa 250.000 euro.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Volontariato convenzionato con il pubblico

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_36" titolo_elemento="In molte attività di volontariato convenzionate con pubblico e svolte negli ospedali le coperture sono stipulate dalle aziende sanitarie, il codice Terzo settore indica che deve essere stipulata dall’associazione. Come bisogna interpretare questa indicazione? Vale per tante associazioni, volontari ospedaliere, donatori di sangue ecc.?"]L’obbligo assicurativo è in capo all’ente del Terzo settore, infatti il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 testualmente recita: “Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell’attività medesima”. Il legislatore poi ha stabilito che il costo di tale copertura assicurativa, nel caso di convenzionamento pubblico, sia a carico dell’ente richiedente.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Obblighi

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_37" titolo_elemento="Quali sono le polizze obbligatorie?"]Il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 precisa che la copertura assicurativa deve essere contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell’attività medesima.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Volontari occasionali

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_38" titolo_elemento="Come si gestisce l'assicurazione per i volontari occasionali?"]Il 1° comma dell’art. 1 del Decreto 6 ottobre 2021 precisa che: “ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 (obbligo assicurativo), per volontari si intendono i soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attività anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma 1. Quindi dovranno essere considerati come i volontari continuativi (con conseguente copertura assicurativa ed inserimento nell’elenco dei volontari occasionali o in apposita sezione del registro volontari).[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Associazioni di promozione sociale

[/vc_column_text][vc_cantiereaccordion id_elemento="faq_39" titolo_elemento="Esistono polizze di facile gestione studiate per le esigenze delle associazioni di promozione sociale?"]Le principali compagnie già hanno polizze cumulative in essere, bisogna chiedere al proprio assicuratore.[/vc_cantiereaccordion][vc_separator][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

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