Trasmigrazione degli enti nel registro unico del terzo settore, le tempistiche

Dal suo avvio sarà popolato da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, enti riconosciuti dalla disposizioni transitorie della riforma. Ecco un focus sulle procedure e le modalità per non rimanere esclusi

Articolo pubblicato su Welforum.it l'8 ottobre 2020

Come è noto, uno degli aspetti più significativi della riforma è costituito dall’Istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, alla sua nascita, il nuovo Runts non sarà vuoto, ma popolato da enti che già oggi sono riconosciuti dalle disposizioni transitorie della riforma come enti di Terzo settore; potranno quindi richiedere l’iscrizione al Runts anche altri enti aventi i requisiti.

Questo articolo si occupa dei modi attraverso cui da una parte organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) e dall’altra le Onlus trasmigreranno dagli attuali registri o elenchi al nuovo registro unico, evidenziando le tempistiche connesse ai diversi passaggi.

I tempi per Odv e Aps

L’art. 30, comma 1, del decreto Runts stabilisce la fissazione di un termine da parte dell’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (presso cui è istituito l’ufficio statale del Runts), a decorrere dal quale avrà inizio il processo di trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Odv e delle Aps delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle Aps. L’Ufficio ministeriale adotterà tale termine sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico del Runts, per il quale si ricorda sono previsti 180 giorni dalla data della pubblicazione. Entro i novanta giorni successivi al termine di cui all’articolo 30, i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicano telematicamente al Runts i dati in loro possesso relativi alle Aps e alle Odv già̀ iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine (tra cui anche copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto in loro possesso).

È di immediata evidenza che detto termine sarà estremamente significativo per garantire agli enti una data entro la quale si rende necessario inviare agli uffici competenti del registro delle Odv o Aps della Regione (o Provincia) presso la quale sono iscritti lo statuto con gli adeguamenti previsti dagli artt. 32 e ss. per le Odv e 35 e ss. per le Aps del decreto 117 (ivi compresi i riferimenti alle altre disposizioni generali previste nel testo decreto legislativo applicabili a detti soggetti). Ciascun ufficio regionale o provinciale del Runts verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza.

Nel caso in cui le informazioni disponibili sulla base dei dati trasmessi siano incomplete, richiede all’ente le informazioni e documenti mancanti. La richiesta è trasmessa dall’ufficio competente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente, o, in mancanza, all’indirizzo mail del medesimo. Il procedimento è sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti per non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull’elenco di cui al periodo precedente. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell’ente nel Runts.

Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l’ufficio competente del Runts con apposito provvedimento dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente. Il provvedimento è comunicato all’ente interessato. Qualora con unico provvedimento venga disposta l’iscrizione di più enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione.

Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all’iscrizione, l’ufficio competente del Runts ne dà comunicazione all’ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. L’omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta giorni è causa di mancata iscrizione dell’ente nel Runts. Qualora l’ufficio competente del Runts accerti la presenza di motivi ostativi all’iscrizione nella sezione del Runts nella sezione delle Aps o in quella delle Odv, ma la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, ne dà comunicazione all’ente, individuando la sezione proposta e assegnandogli rispettivamente dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà̀ di ottenere l’iscrizione nella diversa sezione e, se necessario, sessanta giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni.

I tempi per le Onlus

Diversa la fase inziale per le Onlus, in quanto l’iscrizione al Runts richiede che l’ente effettui apposita istanza (o il notaio se l’ente è giuridicamente riconosciuto) indicando la sezione nella quale l’ente si intende collocare sulla base della qualifica adottata (es. Ets residuale). Nello specifico, per quanto concerne il processo di popolamento iniziale delle Onlus, il decreto richiede alla Agenzia delle Entrate di comunicare al Runts i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus al giorno antecedente il termine di cui all’articolo 30 (vd. sopra, si tratta del termine che dovrà essere fissato dagli uffici ministeriali ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Decreto).

L’elenco degli enti di cui sopra deve essere pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale (dell’avvenuta pubblicazione viene data comunicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana). Ciascun ente inserito nell’elenco, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel Runts, deve presentare, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (di cui all’articolo 101, comma 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), all’ufficio del Runts territorialmente competente, apposita domanda indicando la sezione del Runts nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice e degli ultimi due bilanci approvati.

Ciascun ufficio del Runts, entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa, verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispone l’iscrizione nel Runts nella sezione prescelta. Entro lo stesso termine il medesimo ufficio può̀ richiedere all’ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all’iscrizione, proporre l’iscrizione in una diversa sezione del Runts rispetto a quella richiesta. In tal caso si applicano in quanto compatibili le disposizioni procedurali previste per Odv e Aps (vd. sopra la tempistica stabilita per ciascun ufficio regionale o provinciale del Runts al fine di verificare, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti). Qualora l’ente sia una persona giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, è attribuito al notaio il compito di provvedere al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del Runts, richiedendo ai sensi del presente articolo l’iscrizione dell’ente nella sezione prescelta. L’ufficio del Runts, verificata la regolarità̀ formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del Runts indicata nella domanda.

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