Le reti associative sono una particolare tipologia di ente del Terzo settore (Ets), costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Ets associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
È l’unica tipologia di Ets che può essere contemporaneamente iscritta in due o più sezioni del registro unico nazionale del Terzo settore: per fare un esempio, potrà esistere una rete associativa Aps (associazione di promozione sociale) o una rete associativa Odv (organizzazione di volontariato).
A esclusione degli aspetti di seguito specificati e di quelli che fanno riferimento alle eventuali ulteriori qualifiche di Ets possedute, le reti associative fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Qualora una rete associativa intenda acquisire una o più ulteriori qualifiche del Terzo settore (ad esempio quella di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale), sarà soggetta anche alle disposizioni specifiche dettate per tali ulteriori qualifiche, che dovranno quindi essere armonizzate all’interno dello statuto della rete.
Le reti associative nazionali sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Ets o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci Regioni o Province autonome.
Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche:
La qualifica di rete associativa nazionale è rilevante in quanto:
I rappresentanti legali ed amministratori delle reti associative non devono aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Diversamente, le stesse reti non possono essere iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga alla regola generale prevista per gli enti del Terzo settore, che prevede che ciascun associato possa esprimere un voto, ma che nell’atto costitutivo o nello statuto sia possibile attribuire più voti agli associati che siano enti del Terzo settore, sino ad un massimo di cinque, e in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
Nel caso delle reti associative, le modalità e i limiti delle deleghe di voto possono essere disciplinate anche in deroga alla regola generale prevista per gli enti del Terzo settore, che prevede che ciascun associato possa (se previsto dallo statuto) rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.
Anche le competenze dell’assemblea possono essere disciplinate in deroga alle previsioni generali stabilite per le competenze dell’assemblea degli enti del Terzo settore.
L’iscrizione, nonché la costituzione e l’operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per l’accesso alle risorse del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, che in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
La riforma riconosce e valorizza le reti associative, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: artt. 26, 41, 46, 47, 59, 60, 76, 92, 93, 96, 101
La riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:
Ogni previsione relativa al rapporto tra rete associativa e Consiglio nazionale del Terzo settore è efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei componenti del Consiglio rappresentativi delle reti associative nazionali.
Ogni riferimento al registro unico nazionale del Terzo settore si considera efficace dalla data di operatività del registro stesso.
La scheda è aggiornata a dicembre 2020.