L’Agenzia delle entrate chiarisce che le associazioni non commerciali che organizzano fiere e mostre con ricavi sotto i 50mila euro potranno continuare a certificare gli incassi senza collegarli
Un recente chiarimento dell'Agenzia delle entrate, contenuto nella risposta n. 298/2025, offre un’importante interpretazione per gli enti non commerciali che organizzano fiere e mostre in modalità commerciale, esonerandoli dal complesso obbligo di interconnessione tra POS e registratore fiscale nel caso in cui si tratti di contribuenti minori, quindi soggetti con ricavi annui non superiori a 50.000 euro.
Si evita, così, un inutile aggravio burocratico e tecnologico per questo tipo di realtà associative e nel caso specifico, tutte le attività di cui alla Tabella C, punto 5, del DPR 633/72 (fra le quali rientrano, ad esempio, spettacoli cinematografici o sportivi, mostre, fiere ed esposizioni) dall’obbligo del collegamento del POS.
La questione nasce in quanto a partire dal 1° gennaio 2026, la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dovranno avvenire tramite strumenti che garantiscano la "piena integrazione" con il processo di pagamento elettronico. In sintesi, il POS dovrà essere tecnicamente collegato al registratore telematico affinché i dati fiscali e quelli del pagamento viaggino insieme verso l'Agenzia delle entrate (art. 1, commi 74-77 della Legge di Bilancio 2025).
Di fronte a questo scenario, un'associazione non commerciale dedita all'organizzazione di esposizioni feline (attività rientrante nella Tabella C, punto 5, del dpr 633/1972) ha ritenuto di essere esonerata dall’obbligo trovandosi nella condizione di essere contribuente minore (ex art. 8 dpr. 544/1999), avendo realizzato un ricavi non superiori a 50.000 euro, potendo quindi certificare i corrispettivi tramite il rilascio di una ricevuta fiscale (ex art. 74 dpr n. 633/1972 e la risposta dell’Agenzia delle entrate dell’08 gennaio 2009, n. 7).
L'Agenzia delle entrate ha accolto la tesi dell'associazione, fondando la risposta su alcuni criteri che regolano il regime speciale IVA ex art. 74-quater dpr 633/1972.
Il primo riguarda il ruolo della SIAE, alla quale è stato affidato l’accertamento e la riscossione delle imposte per le attività di cui alla Tabella C, punto 5, del DPR 633/72 organizzate in modo saltuario od occasionale. Ne consegue che i dati relativi ai corrispettivi debbano già essere trasmessi alla SIAE, che provvede successivamente a trasmetterli all'Agenzia delle entrate, per cui viene meno il presupposto tecnico per imporre il collegamento del POS a un registratore, non essendo il canale previsto dalla normativa per l'invio dei dati.
Il secondo criterio si basa sulla tutela dei "contribuenti minori", infatti l'Agenzia ribadisce che i soggetti con ricavi annui non superiori a 50.000 euro mantengono il diritto di documentare gli incassi tramite ricevute fiscali manuali o scontrini a taglio fisso, senza dover ricorrere a biglietterie automatizzate o misuratori fiscali.
La risposta dell’Agenzia delle entrate non riguarda le associazioni che utilizzano regimi forfettari o comunque realizzano iniziative nell’ambito di Raccolte pubbliche occasionali di fondi.
© Foto in copertina di Eleonora Callierotti, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"
