Si raccomanda anche l’approfondimento del documento del Cndcec “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore”.
Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.
A cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Gli enti del Terzo settore (Ets) possono esercitare attività diverse dalle Attività di interesse generale (Aig) a condizione che lo statuto ne preveda la possibilità e che siano secondarie e strumentali rispetto alle Aig.
I ricavi ed oneri relativi alle attività diverse sono da inserirsi nella “Sezione B” dei bilanci ministeriali indicati nel dm 5 mar. 2020. I limiti e i parametri per individuare il carattere della secondarietà e strumentalità delle attività diverse sono descritti dal dm 107/21.
Tali attività si considerano strumentali rispetto alle Aig quando sono esercitate per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
Il criterio della secondarietà delle attività diverse è rispettato quando, in ciascun esercizio, l’Ets rispetta una delle seguenti condizioni:
a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi.
Ai fini del computo del 66% rispetto ai costi complessivi (criterio b) l’Ets può far rientrare anche:
– i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro dei volontari, calcolati attraverso l’applicazione alle ore di volontariato prestate della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
– le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi per il lavoro valore normale;
– la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
Ai fini del computo di entrambe le percentuali non vengono considerati i proventi e gli oneri generati dal distacco di personale degli Ets presso altri enti.
L’organo di amministrazione è tenuto a documentare il rispetto di tali parametri, a seconda del tipo di bilancio adottato, o all’interno della nota integrativa al bilancio o nella relazione di missione (mod. C, punto 21) oppure in una annotazione che viene apposta in calce al rendiconto per cassa (mod. D). In entrambi i casi, si deve evidenziare quale dei due criteri è utilizzato ai fini della secondarietà delle attività diverse sulle Aig.
Se l’Ets adotta il modello di rendiconto per cassa (mod. D – dm 5 mar. 2020) si ricorda di compilare l’annotazione e inserirla in calce al rendiconto che si deve depositare nel Runts.
Se l’Ets adotta il bilancio formato da stato patrimoniale (mod. A), rendiconto gestionale (mod. B) e relazione di missione (mod. C) si ricorda di inserire e di elaborare la relazione all’interno del punto 21 della medesima relazione di missione.
Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.
Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.

VERIF!CO, LA SOLUZIONE GESTIONALE PER IL TERZO SETTORE PROPOSTA DAI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO SEMPLIFICA LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA.
PER SAPERNE DI PIÙ verifico.org