Bilancio economico e sociale

l codice del Terzo settore D.lgs 117/17 prevede che gli enti del Terzo settore (Ets) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro debbano redigere, pubblicare sul proprio sito istituzionale e depositare nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ogni anno entro il 30 giugno, il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida del Dm 4 luglio 2019. Del documento deve essere assicurata idonea diffusione.

Per gli enti per cui non è obbligatorio di legge, la redazione del bilancio sociale può rappresentare un importante mezzo per rispettare princìpi spesso richiamati anche nel codice del Terzo settore di trasparenza, informazione e rendicontazione delle proprie attività.

Il bilancio sociale è il risultato di un processo organizzato di raccolta di dati, di mappatura delle attività, di organizzazione delle informazioni. È essenziale quindi creare dei sistemi univoci di rilevazione dei dati ed identificare “a monte” del processo quali sono gli indicatori di riferimento.

Non esiste un set predeteriminato di indicatori. A seconda dell’obiettivo da raggiungere, della realtà organizzativa e dell’attività svolta, si andranno di volta in volta ad identificare indicatori di riferimento, anche potendone inserire ogni edizione di nuovi, in un’ottica graduale di implementazione del documento.

Nella redazione del bilancio sociale è obbligatorio attenersi ai seguenti principi, come enunciati nelle Linee guida Dm 4 luglio 2019:

rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate;

completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente;

trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;

neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi/manifestatisi nell’anno di riferimento;

comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia – per quanto possibile – spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);

chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;

attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;

autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.

Note per la compilazione:

La redazione del bilancio sociale varia a seconda delle regole interne dell’associazione: non esiste uno standard grafico unico.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, in coerenza con l’organizzazione dell’associazione.

I contenuti riportati per ogni sezione si distinguono in:

– contenuti obbligatori da Linee guida Dm 4 luglio 2019: in fucsia

– contenuti facoltativi, consigliati per fornire ulteriori informazioni sull’ente o proposte di sotto-sezioni: in blu

Gli enti tenuti ex lege a redigere il bilancio sociale devono riportare indice e sezioni come esposti, e riportare la trattazione di tutti i contenuti delle Linee guida Dm 4 luglio 2019 indicati come obbligatori (in fucsia nel format). È obbligatorio indicare la motivazione in caso di non compilazione di una sezione.

Gli enti non tenuti alla redazione del bilancio sociale, ma che intendano utilizzarlo quale strumento di rendicontazione e trasparenza, devono fare riferimento alla impostazione data anche compilandolo solo in parte, purchè si rispetti la finalità informativa del documento.

Solo i documenti conformi alle Linee guida possono fregiarsi della dicitura “bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 D.lgs 117/17”.

Si consiglia l’utilizzo di questo strumento, o di alcune sue parti, anche a tutti quegli enti per cui il bilancio sociale non è obbligatorio ma che, andando questo ad affiancare la mera rendicontazione economica, intendano dotarsi di un prezioso strumento di rendicontazione, trasparenza e comunicazione della realtà associativa ai propri stakeholder.

È consigliato l’inserimento di foto, tabelle o elementi grafici che possano facilitare la comprensione dei contenuti riportati e migliorare anche la comunicabilità del documento.

La proposta che segue è stata elaborata per l’Ets di tipo associativo e deve eventualmente essere adattata alle altre realtà di Ets, con l’opportuno inserimento delle disposizioni sul bilancio sociale previste per le singole categorie di Ets.

Questo format non prescinde da una attenta lettura delle Linee guida del Dm 4 luglio 2019 e non sostituisce le stesse nella redazione del documento.

È possibile inserire, tra i contenuti eventuali del bilancio sociale e in collegamento e coerenza con lo stesso, l’eventuale Valutazione di impatto sociale (Vis) generato dall’attività dell’ente nel contesto di riferimento, anche con riferimento alle Linee guida contenute nel Dm 23 luglio 2019.

Scarica il formulario per redigere il bilancio sociale

Sono a disposizione:

  • Istruzioni per la compilazione dei modelli di bilancio Ets
  • Mod. A Stato patrimoniale
  • Mod. B Rendiconto gestionale
  • Mod. C Relazione di missione
  • Mod. D Rendiconto per cassa

A cura del Cesvot.

Scarica i formulari di schemi di bilancio in formato editabile

Il documento, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) contiene format di verbali utili per l’operatività degli incarichi dell’organo di controllo nel rispetto degli artt. 30-31 dlgs 117/17.

Si raccomanda anche l’approfondimento del documento del Cndcec “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore”.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’associazione.

A cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Scarica le procedure e i formulari per i verbali relativi alle operazioni dell’organo di controllo degli enti del Terzo Settore

Il documento, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) e la Fondazione nazionale dei commercialisti contiene schemi di bilancio per le associazioni sportive dilettantistiche.

Scarica i formulari.

Gli enti del Terzo settore (Ets) possono esercitare attività diverse dalle Attività di interesse generale (Aig) a condizione che lo statuto ne preveda la possibilità e che siano secondarie e strumentali rispetto alle Aig.

I ricavi ed oneri relativi alle attività diverse sono da inserirsi nella “Sezione B” dei bilanci ministeriali indicati nel dm 5 mar. 2020. I limiti e i parametri per individuare il carattere della secondarietà e strumentalità delle attività diverse sono descritti dal dm 107/21.

Tali attività si considerano strumentali rispetto alle Aig quando sono esercitate per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.

Il criterio della secondarietà delle attività diverse è rispettato quando, in ciascun esercizio, l’Ets rispetta una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi.

Ai fini del computo del 66% rispetto ai costi complessivi (criterio b) l’Ets può far rientrare anche:

– i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro dei volontari, calcolati attraverso l’applicazione alle ore di volontariato prestate della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;

– le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi per il lavoro valore normale;

– la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Ai fini del computo di entrambe le percentuali non vengono considerati i proventi e gli oneri generati dal distacco di personale degli Ets presso altri enti.

L’organo di amministrazione è tenuto a documentare il rispetto di tali parametri, a seconda del tipo di bilancio adottato, o all’interno della nota integrativa al bilancio o nella relazione di missione (mod. C, punto 21) oppure in una annotazione che viene apposta in calce al rendiconto per cassa (mod. D). In entrambi i casi, si deve evidenziare quale dei due criteri è utilizzato ai fini della secondarietà delle attività diverse sulle Aig.

Se l’Ets adotta il modello di rendiconto per cassa (mod. D – dm 5 mar. 2020) si ricorda di compilare l’annotazione e inserirla in calce al rendiconto che si deve depositare nel Runts.

Se l’Ets adotta il bilancio formato da stato patrimoniale (mod. A), rendiconto gestionale (mod. B) e relazione di missione (mod. C) si ricorda di inserire e di elaborare la relazione all’interno del punto 21 della medesima relazione di missione.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.

Scarica il modello.

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