Cosa prevede la legge sul Terzo settore della provincia di Trento

Ridefinisce il sistema territoriale di riconoscimento e sostegno agli enti non profit, affiancandosi al registro unico nazionale del Terzo settore e lasciando aperti nodi sul coordinamento con la normativa statale. Il commento del costituzionalista Luca Gori

La legge provinciale 9 dicembre 2025, n. 9, della Provincia autonoma di Trento rappresenta un ulteriore tassello dell’attuazione, a livello territoriale, della riforma del Terzo settore. Per esaminare compiutamente questa legge, tuttavia, occorre fare un passo indietro.

Come già si era notato a proposito della legge della Provincia autonoma di Bolzano (vedi qui), il dlgs n. 64 del 2024 ha modificato il fondamentale dlgs n. 267 del 1992, che contiene disposizioni di attuazione dello statuto speciale di autonomia finalizzate a riconoscere, valorizzare e promuovere gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore), che operano nell'ambito provinciale, nonché gli altri enti iscritti in un elenco di nuova istituzione, a cura delle due Province autonome.

La legge provinciale di Trento dà attuazione a questa previsione delle norme di attuazione del dlgs n. 267 del 1992 (così come modificato nel 2024), confermando, in linea tendenziale, l’impianto già visto per la Provincia autonoma di Bolzano (sebbene – come si vedrà – non esente da problemi ancora “aperti”).

La legge provinciale di Trento, infatti, riconosce l’esistenza di un ambito di enti (gli enti del Terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro che operano sul territorio provinciale o nell’ambito della cooperazione internazionale, questi ultimi – si dice – con «anche finalità di osservazione e monitoraggio del settore») che si intende promuovere, ponendo l’accento – come si vedrà – significativamente sul tema dell’attività di volontariato (art. 2).

È istituito un elenco provinciale, strutturato in due sezioni.

La prima sezione è, in sostanza, riservata agli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), aventi sede legale o secondaria nel territorio provinciale (art. 3, c. 2, lett. a)). Il Runts, quindi, viene così “incapsulato” nell’elenco della Provincia autonoma.

Una seconda sezione, invece, è riservata alle associazioni, fondazioni e comitati «come definiti ai sensi del codice civile che, senza avere scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con sede legale o secondaria nel territorio provinciale». Questa seconda sezione si articola in due sottosezioni: una prima sottosezione «enti con prevalenza di volontariato associato» ((art. 3, c. 2, lett. a), che la legge, in altre parti, chiama «enti del volontariato») e una seconda dedicata agli altri enti (art. 3, c. 2, lett. b)). Qui si apre una prima questione interpretativa, legata al modo in cui sarà intesa la prevalenza di volontariato associato ai fini dell’iscrizione in una delle due sottosezioni, non essendo chiaro come misurare tale prevalenza (quantitativa, qualitativa, riferita a quali attività, ecc.). Per l’iscrizione a questa seconda sezione sono richiesti alcuni criteri formulati in termini di principio (a differenza di quanto previsto dal codice del Terzo settore, che ricorre invece a regole molto più cogenti e vincolanti per l’autonomia statutaria). Ad es., in questo caso, si richiede genericamente il rispetto di principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati, elettività delle cariche ma – correttamente - «tenuto conto della natura giuridica dell’ente e di eventuali peculiarità previste dalla normativa di settore».

A tali enti si aggiungono poi, di diritto, una serie di enti iscritti in altri registri provinciali (non precisamente identificati), comunque denominati, a condizione che tali registri richiedano i medesimi requisiti (creando, invero, qualche incertezza applicativa circa quali siano gli enti iscritti di diritto: art. 3, c. 5). Vi sono poi anche enti che possono iscriversi con modalità semplificate, se iscritti in ulteriori elenchi individuati dalla Giunta provinciale. Se l’intenzione è quella di concentrare l’iscrizione in un unico elenco provinciale, la tecnica utilizzata per raggiungere tale obiettivo non appare, invero, del tutto chiara.

Significativo, tuttavia, è il fatto che, per identificare le attività degli enti di tale sezione, si ricorra alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore.

Spetterà a una delibera della Giunta provinciale stabilire le modalità di iscrizione all’elenco, nonché le forme di monitoraggio, controllo e aggiornamento (art. 3, c. 8). Le norme transitorie prevedono che gli enti non ancora trasmigrati (sarebbe stato forse più corretto dire: per i quali la trasmigrazione non si è conclusa positivamente) debbano comunque iscriversi nel nuovo elenco se intendono usufruire dei benefici previsti dalla legge (art. 13, c. 2).

La legge di Trento lascia aperto un punto significativo, problematicamente affrontato dalla legge di Bolzano: la perdita della qualifica di ente del Terzo settore (Ets) e la successiva assunzione (eventuale) della qualifica di ente senza scopo di lucro iscritto nel registro provinciale o, addirittura, il passaggio alla qualifica di ente senza scopo di lucro di diritto comune. La legge di Bolzano, infatti, aveva previsto che, in caso di perdita della qualifica di Ets e contestuale iscrizione al registro provinciale, non scattasse l’obbligo di devoluzione parziale del patrimonio (art. 7, c. 4, legge n. 7 del 2025), in deroga a quanto previsto dal codice del Terzo settore. La norma – già sospettata di incostituzionalità per violazione di uno dei principi fondamentali che reggono l’intera riforma del Terzo settore – è stata poi modificata dal legislatore di Bolzano, che ne ha stabilito la sospensione dell’efficacia «(…) fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore sia differito al momento della sua cancellazione dall’elenco provinciale». Tuttavia, il Governo ha deliberato di impugnare tale norma davanti alla Corte costituzionale (19 dicembre 2025; il ricorso è disponibile qui), ritenendo che il legislatore bolzanino abbia invaso la competenza legislativa dello Stato e abbia “invertito” la gerarchia delle fonti, stabilendo – il legislatore provinciale – ciò che dovrebbe prevedere, in futuro, un’eventuale norma di attuazione dello statuto speciale. La Corte costituzionale sarà dunque chiamata a pronunciarsi su questo tema delicatissimo della finalità e della funzione del cosiddetto asset lock, ossia dell’esclusiva destinazione del patrimonio dell’ente del Terzo settore alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dalla legge dello Stato e rispetto alla quale è funzionale la disciplina della devoluzione parziale o totale del patrimonio.

Nella prospettiva della legge di Trento, dunque, nel caso di perdita della qualifica di Ets – nel silenzio della legge provinciale – si applica il regime previsto dal codice del Terzo settore in materia di devoluzione parziale. Nulla si dice, invece, a proposito della perdita della qualifica derivante dalla cancellazione dall’elenco provinciale, cosicché – si può ritenere – che, pur a fronte della fruizione di significativi benefici previsti dalla Provincia autonoma, nessuna conseguenza deriverebbe sul piano patrimoniale per l’ente cancellato (ai sensi dell’art. 3, c. 6).

La legge di Trento ricollega la fruizione dei benefici e degli strumenti promozionali previsti dalla normativa provinciale all’iscrizione al registro provinciale. Cosicché gli Ets potranno disporre del set di misure promozionali sancite dallo Stato e dalla Provincia autonoma; gli enti iscritti all’elenco provinciale, invece, delle sole misure della Provincia autonoma.

Dalla lettura della legge risulta un quadro di misure di promozione in diversi ambiti: dai contributi per la realizzazione di iniziative volte a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 9, che introduce una significativa previsione per cui, ai fini di un eventuale cofinanziamento delle misure provinciali, «l’attività prestata dai volontari può essere considerata ai fini della compartecipazione richiesta ai beneficiari»), alla messa a disposizione di beni mobili e immobili, fino a interventi in singoli ambiti settoriali (artt. 10-12).

Una delle chiavi di lettura dell’intera legge è costituita dall’attenzione all’attività di volontariato svolta sul territorio provinciale, rispetto alla quale si introducono specifiche misure di sostegno. L’immagine che la legge restituisce è quella di un Terzo settore a forte trazione volontaristica.

Da un lato, viene in rilievo il supporto ai cosiddetti «enti del volontariato» (art. 6), rispetto ai quali la Provincia si impegna per il coordinamento e la semplificazione degli adempimenti burocratici tramite linee guida e tavoli di confronto, nonché per favorire l’accesso ai finanziamenti. Dall’altro lato, si prevede il sostegno tramite il CSV provinciale (art. 4), il cui ambito di operatività è esteso non solo al volontariato negli Ets (come previsto dal codice del Terzo settore), ma anche agli enti iscritti nell’elenco provinciale. A tale scopo la Provincia, affidando al CSV una funzione ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge dello Stato, dovrà attribuire le opportune risorse – con diverse modalità: dalla messa a disposizione di beni mobili e immobili ad accordi convenzionali, ecc. – non potendosi far gravare sul Fondo unico nazionale (FUN) il sostegno al volontariato in enti diversi da quelli del Terzo settore (come previsto, peraltro, anche dall’art. 2-quater del decreto legislativo di attuazione dello statuto di autonomia n. 267 del 1992).

Significativo appare il riconoscimento degli enti di secondo livello, funzionale alla «promozione e allo sviluppo del volontariato», valorizzando la loro dimensione di soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati (art. 5, c. 1). A tale scopo, la Provincia può erogare contributi per la condivisione e diffusione di informazioni, prassi, strumenti, progetti e attività di consulenza, anche grazie al CSV e agli ordini professionali.

Sempre al volontariato è poi legata l’istituzione di una Consulta del volontariato, organo consultivo della Giunta provinciale (art. 7, cc. 1-5), e la previsione degli Stati generali del volontariato (art. 7, cc. 6-7), assemblea ibrida quanto alla composizione, costituita da rappresentanti della Giunta provinciale, del Consiglio provinciale, dei soggetti del “settore del volontariato” e dei settori economici e sociali collegati.

L’art. 8 della legge disciplina i rapporti di collaborazione fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione. Come già nel caso di Bolzano, la legge provinciale di Trento riserva gli istituti di amministrazione condivisa ai soli enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 55 del codice del Terzo settore, aprendo tuttavia, in forma implicita, alla promozione e valorizzazione dei rapporti fra enti pubblici ed enti iscritti nell’elenco provinciale più in generale. Su questo punto soccorre la previsione del decreto legislativo di attuazione dello statuto di autonomia n. 267 del 1992 che, all’art. 2-septies, prevede la possibilità di coinvolgere enti dell’elenco provinciale «a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore». L’art. 8, c. 2, indica altresì una serie di ambiti ritenuti di interesse prioritario che sono, però, in parte obiettivi, in parte attività e, in altra parte ancora, criteri operativi: in ogni caso, resta fermo che l’ambito di attività e la dimensione procedimentale debbano essere regolati dalla disciplina nazionale.

La legge provinciale di Trento aspira così a riordinare l’intera disciplina di settore alla luce della riforma del Terzo settore e della normativa di attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige: dall’elenco delle abrogazioni (art. 14) si coglie la “portata” dell’intervento. Tuttavia – come già notato per la legge provinciale di Bolzano – è evidente come l’assetto regionale e quello delineato delle Province autonome abbiano inteso, sfruttando i margini di autonomia costituzionalmente concessi, costruire un sistema di registrazione e promozione a cerchi concentrici: si consente così agli enti che non intendano o non possano iscriversi al Runts di conseguire comunque uno status mediano, con una serie di benefici e supporti istituiti dalla Provincia autonoma, alla quale spetterà individuare anche l’adeguato contrappeso in termini di monitoraggio e controlli. Come visto, non mancano gli elementi di difficile coordinamento, armonizzazione e rispetto del principio di gerarchia e competenza delle fonti del diritto. Sembra infatti delinearsi all’orizzonte o una nuova modifica delle norme di attuazione dello statuto di autonomia (come farebbe presumere la legge di Bolzano, sebbene impugnata davanti alla Corte costituzionale), o una revisione delle norme provinciali.

In ogni caso, si tratterà di misurare, nel corso del tempo, l’attrattività che questo sistema di promozione, fondato su basi diverse rispetto a quello nazionale, potrà avere nella cornice dell’autonomia speciale riconosciuta dalla Costituzione alle due Province autonome.

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