Gli enti associativi sottoposti all’obbligo dovranno procedere con la comunicazione, da cui sono esonerati gli enti del Terzo settore. Una breve guida sulla compilazione, le modalità di invio e le indicazioni sugli enti obbligati
Come ogni anno, gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del modello Eas potranno farlo entro il 31 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate. Ma cos'è il modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.
Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).
Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).
Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello EAS entro il termine del 31 marzo prossimo.
Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets: il consiglio per essi è quello di presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.
Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare:
Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:
Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).
Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2022, inviando un nuovo modello Eas.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:
Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.
Se invece nel corso del 2022 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2023 dai soggetti obbligati:
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Qualora non venisse rispettato il termine del 31 marzo è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2023, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).
© Foto in copertina di Enrico Andreis, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"