Una delle fondamentali novità recate dalle nuove regole in tema di fiscalità del Terzo settore, operative dal 1° gennaio scorso, è stata l’abrogazione definitiva della normativa in tema di Onlus, con la conseguente soppressione dell’Anagrafe unica, cioè il registro in cui tali enti erano iscritti e che era gestito dall’Agenzia delle entrate.
Il codice del Terzo settore e il decreto ministeriale 106/2020 hanno disposto un termine specifico entro il quale le ex Onlus debbano presentare domanda di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), che coincide con la data del prossimo 31 marzo.
Il decreto ministeriale 106/2020 (“decreto Runts”) ha disposto (articolo 34, comma 3) che le ex Onlus debbano presentare domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea: dato che tale autorizzazione è arrivata nel corso del 2025, si tratta del 31 marzo 2026.
Vi sono quindi ancora pochi giorni affinché una ex Onlus possa presentare la domanda di iscrizione al registro unico e mantenere una parte importante dei benefici collegati alla precedente qualifica, tra cui in primis il proprio patrimonio. Qualora, infatti, una ex Onlus presenti la domanda di iscrizione al Runts in una data successiva a quella del 31 marzo prossimo, dovrà necessariamente devolvere l’incremento patrimoniale verificatosi a partire dalla sua iscrizione alla precedente Anagrafe unica (articolo 101, comma 8 del codice del Terzo settore e articolo 34, comma 14 del decreto Runts). Il patrimonio in questione dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe, richiedendo il preventivo parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La stessa conseguenza si applicherà, ovviamente, anche alle ex Onlus che decideranno di non iscriversi al Runts e di continuare ad operare come semplici associazioni o fondazioni regolate dal codice civile.
Per evitare una simile pesante conseguenza, le ex Onlus sono tenute a presentare la domanda di iscrizione al Runts entro il prossimo 31 marzo.
Entro lo stesso termine, le Onlus che intendono acquisire la qualifica di impresa sociale devono presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017 (articolo 5, comma 2).
La recente circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 1 del 2026, ha chiarito come il termine del 31 marzo 2026 si applica a tutte le ex Onlus, anche a quelle che hanno il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per maggiori informazioni su come iscriversi al Runts, si rinvia all’approfondimento contenuto nel sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre che ai materiali presenti nell’apposita sezione di Cantiere terzo settore.
Il codice del Terzo settore (articolo 101, comma 8) ha individuato alcune tipologie di enti per le quali, vista la loro impossibilità ad iscriversi al Runts, l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale non si applica.
Tali soggetti sono, nello specifico:
La devoluzione del patrimonio non si applica a tali soggetti, che erano iscritti all’Anagrafe unica delle Onlus, a condizione che i rispettivi statuti prevedano espressamente lo svolgimento, senza finalità di lucro e con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice, e che i propri beni siano destinati stabilmente allo svolgimento di tali attività.
In caso di successivo scioglimento per qualunque causa, oppure di soppressione o modifica delle specifiche clausole statutarie richiamate, anche tali enti saranno chiamati a devolvere il proprio patrimonio, ad altri enti con finalità analoghe, richiedendo il preventivo parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sulla base di quanto detto in precedenza, è assolutamente fondamentale per una ex Onlus rispettare il termine del 31 marzo, ed è altrettanto cruciale valutare con molta attenzione in quale sezione del Runts iscriversi.
L’abrogazione definitiva della normativa Onlus ha infatti avuto come conseguenza anche la fine dei molteplici benefici e agevolazioni, soprattutto di carattere fiscale, che tale qualifica portava con sé. Come precisato dalla richiamata Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 1 del 2026, il vecchio regime Onlus è cessato a partire dal 1° gennaio per gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, mentre per le organizzazioni con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare le precedenti agevolazioni potranno essere godute fino al termine dell’esercizio (ad esempio, se una ex Onlus ha il periodo di imposta che parte il 1° settembre e si conclude il 31 agosto, potrà continuare ad applicare il precedente regime fino al 31 agosto 2026).
È importante precisare come, nell’ipotesi in cui una ex Onlus richieda l’iscrizione al Runts entro il termine del 31 marzo, e la domanda sia accolta successivamente, l’ente acquisirà la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo di imposta (quindi dal 1° gennaio, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
La Circolare dell’Agenzia dell’Entrate, n. 1 del 2026, ha chiarito come per le ex Onlus sia possibile applicare sin dal 1° gennaio 2026, in relazione a determinate attività, il regime di esenzione Iva previsto per gli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali in forma societaria. Questo proprio in ragione degli effetti retroattivi che produce l’accoglimento della domanda di iscrizione al Runts, sempre che la stessa sia presentata entro il termine del 31 marzo.
Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di iscrizione al registro unico, l’ente dovrà procedere a rettificare le fatture già emesse, applicando il regime fiscale ordinariamente previsto.
Per un approfondimento del nuovo regime fiscale che si prospetta ad oggi per le ex Onlus, si rinvia all’articolo “Onlus: come orientarsi nel nuovo scenario fiscale da gennaio 2026”.
La presentazione dell’istanza di iscrizione al Runts entro il termine del 31 marzo è fondamentale anche per mantenere l’iscrizione al 5 per mille 2026, qualora la ex Onlus compaia nell’elenco permanente degli enti iscritti al 5 per mille 2026 contenente gli enti accreditati come Onlus al 31 dicembre 2025. Se si desidera continuare ad accedere al 5 per mille è necessario fare la istanza sul Runts, riportando anche l’Iban dell’ente.
Per approfondire il tema, si rinvia all’articolo “Onlus, dal 5 per mille 2026 all’iscrizione al registro del Terzo settore”.
Per un supporto e un accompagnamento consulenziale per l’iscrizione nel registro unico, si consiglia di chiedere assistenza al Centro di servizio per il volontariato (Csv) o al Forum terzo settore di riferimento per il proprio territorio.
Per saperne di più sul passaggio da Onlus a ente del Terzo settore:
