Con la nota direttoriale n. 4027 del 12 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce importanti chiarimenti sulla possibilità, per le fabbricerie, di costituire un ramo ente del Terzo settore (Ets) oppure un ramo impresa sociale, ai sensi rispettivamente dell’art. 4, comma 3, del codice del Terzo settore e dell’art. 1, comma 3, del dlgs 112/2017.
Ma cosa sono le fabbricerie? Si tratta di enti antichi, disciplinati dalla normativa concordataria, che amministrano i beni delle chiese e provvedono alla manutenzione dei relativi edifici, senza interferire nelle attività di culto. In particolare, gestiscono patrimonio, rendite, restauri, arredi e spese connesse agli edifici ecclesiastici, sotto la vigilanza dell’autorità statale, d’intesa con quella ecclesiastica.
La nota chiarisce che, grazie alle modifiche normative introdotte nel 2022, anche le fabbricerie possono scegliere di collocare in un autonomo “ramo” le attività riconducibili alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, attività che rientrano tra quelle di interesse generale sia per gli Ets sia per l’impresa sociale. Si tratta, ad esempio, della gestione e valorizzazione di complessi monumentali, inclusi gli interventi di manutenzione e restauro degli edifici di valore storico-artistico.
Ovviamente non esiste alcun obbligo per le fabbricerie di entrare nel Terzo settore: si tratta di una scelta libera. Va precisato che il ramo Ets o impresa sociale non può avere un organo amministrativo distinto da quello della fabbriceria, proprio per non aggirare l’assetto ordinamentale speciale previsto dalla disciplina concordataria. Restano invece escluse dal ramo le attività di ufficiatura e di culto, che continuano a rimanere fuori dal perimetro del codice del Terzo settore e del dlgs 112/2017.
La nota affronta anche i profili patrimoniali e fiscali, chiarendo che il patrimonio destinato al ramo ha funzione sia operativa sia di garanzia verso i terzi, con un effetto di separazione rispetto al restante patrimonio dell’ente. Quanto ai costi, sono deducibili quelli inerenti alle attività del ramo, come manutenzione, restauro e gestione, mentre non sono deducibili le spese legate al culto, che non rientrano nelle attività proprie del ramo Ets o impresa sociale.
Infine, il Ministero ricorda che le fabbricerie già iscritte all’anagrafe Onlus, soppressa dal 1° gennaio 2026, possono presentare istanza di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore fino al 31 marzo 2026.
