A quasi un anno dalla comfort letter inviata dalla DG Concorrenza con la quale la Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo settore, tra le norme che restano ancora in attesa dell'autorizzazione comunitaria ci sono quelle del relative ai “Titoli di solidarietà degli enti del terzo settore ed altre forme di finanza sociale” (Titolo IX del dlgs 117/2017), ma ci sono anche altri strumenti di finanza sociale messi a disposizione degli enti del Terzo settore (Ets), che sono ancora non utilizzabili o lo sono solo parzialmente.
Appare evidente, e anche recenti ricerche lo hanno confermato, che a fronte di un’importante capacità di produrre ricchezza economica, oltre che sociale, il Terzo settore fa fatica ad accedere pienamente a quegli strumenti finanziari e assicurativi che gli consentirebbero di rafforzare il proprio impatto sui territori.
Qualche numero può meglio evidenziare questo disallineamento tra l’offerta di strumenti finanziari e i bisogni effettivi: nel periodo 2019-2025, i prestiti bancari alle istituzioni senza scopo di lucro si sono ridotti di 1,4 miliardi di euro e rappresentano solo l’1% del credito concesso in Italia (6,7 miliardi su circa 665 miliardi di prestiti complessivi).
È a maggior ragione in un contesto come questo, che vanno pienamente valorizzate tutte le opportunità di accesso a strumenti finanziari offerte dalle norme esistenti.
In particolare la mancata attuazione della parte del codice del Terzo settore (Cts) riguardante i Titoli di solidarietà (art. 77 del dlgs 117/2017), limita la possibilità di convogliare finanza privata (cioè il risparmio delle famiglie o la liquidità delle imprese) sugli Ets, stante la natura di prestito obbligazionario finalizzato dei Titoli di solidarietà, che possono essere emessi dagli istituti di credito con l'obiettivo di raccogliere denaro da impiegare esclusivamente per finanziare le attività istituzionali degli enti del Terzo settore.
Facendo leva sul vantaggio fiscale offerto al risparmiatore (stesso regime dei Titoli di Stato, con aliquota ridotta del 12,50% anziché ordinaria del 26%) e alla banca emittente (che beneficia anche di un credito di imposta del 50% sulle liberalità erogate qualora siano almeno pari allo 0,60% dell’ammontare delle obbligazioni collocate), i Titoli di solidarietà potranno essere un importante strumento per allargare l’offerta di credito al Terzo settore, soprattutto se le banche emittenti sapranno cogliere la possibilità di mettere in connessione diretta la raccolta (dai risparmiatori) e l’impiego (verso gli enti del Terzo settore), guardando anche ad alcune lodevoli esperienze pionieristiche precedenti alla stessa Riforma.
Per quanto formalmente non inserito tra le forme di finanza sociale, anche il Social bonus (art. 81 del dlgs 117/2017) risponde al medesimo bisogno di convogliare capitali privati verso le attività degli Ets e in questo modo supportarne la sostenibilità finanziaria e l'impatto sociale, anche se questo avviene senza l’intermediazione di un operatore finanziario e nella forma di una erogazione liberale (da parte di persone fisiche, enti o società) finalizzata al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che beneficia di un significativo incentivo fiscale in termini di credito d’imposta.
Pur essendo stata completata (tra 2022 e 2023) l’adozione dei regolamenti attuativi che ne consentono l’operatività, ad oggi sono ancora pochi i progetti ammissibili al Social bonus presentati ed approvati, ed è quindi per ora marginale il contributo che questo strumento offre alla costruzione di quel funding mix che serve a sostenere la crescita del Terzo settore.
Ma sempre restando nel perimetro del Cts, non si può non citare la in buona parte mancata piena operatività delle norme riguardanti l’accesso al credito agevolato (art. 67 del dlgs 117/2017), che estendono le provvidenze di garanzia e di credito previste per le cooperative, alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) che abbiano rapporti di convenzione con le amministrazioni pubbliche (art. 56 del dlgs 117/2017) e che abbiano ottenuto l'approvazione di progetti di attività e di servizi di interesse generale.
E così, alla gran parte degli Ets è ancora ad esempio precluso l’accesso a strumenti come Italia Economia Sociale, la misura di accesso al credito per investimenti, a lungo termine e con tassi di interesse agevolati, gestita da Invitalia e sostenuta con le risorse del Fondo rotativo imprese (Fri) di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), il cui utilizzo è ancora riservato esclusivamente agli Ets con qualifica di impresa sociale, pur se anche costituiti in forma di associazione o fondazione.
E infine, oltre alla possibilità di utilizzare adeguatamente gli strumenti di finanza pubblica (uno dei quali è appunto il Fondo rotativo imprese), va ancora consolidata la possibilità di accesso agli strumenti di garanzia pubblica, vedi gli attuali enormi limiti nella effettiva possibilità di accesso per la generalità degli Ets al Fondo di Garanzia per le Pmi: la garanzia pubblica per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
Se quella dell’accesso alle fonti di finanziamento costituisce una delle principali sfide per le organizzazioni non profit (e rappresenta uno dei temi centrali affrontati anche nel Piano nazionale d’azione dell’economia sociale), tanta strada c’è ancora da fare per rendere pienamente operativi gli strumenti che possano aiutare a colmare la distanza tra domanda e offerta.
