Quali sono peculiari
Gli ambiti di intervento degli enti del Terzo settore (Ets), (art. 5 del codice del Terzo settore o Cts), appaiono più ampi rispetto a quelli indicati dal menzionato decreto legislativo 460/1997 (art. 10) sia in termini di attività esercitabili che di destinatari possibili.
Si pensi alla formazione: essa viene definita per le Onlus come attività qualificante solo se rivolta a soggetti svantaggiati. Nel codice del Terzo settore viene contemplata sia la formazione professionale che la formazione universitaria e post-universitaria.
Non è chiaro però l’eventuale vincolo legato alla tipologia di utenti delle attività di interesse generale: il dlgs 460/1997 circoscriveva tali soggetti, a differenza del Cts che richiede però che gli Ets dimostrino di promuovere “finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale”.
Come saranno interpretate queste locuzioni dall’Agenzia delle entrate, sempreché il ministero del Lavoro non intervenga prima nell’offrire gli opportuni chiarimenti?
È possibile che si tornerà a subordinare la qualifica di Ets alla circostanza che il sodalizio dimostri anche la realizzazione di finalità di utilità sociale e secondo quale accezione?