Il Terzo settore resta fuori dalle garanzie pubbliche del credito

Tra limiti normativi, massimali insufficienti e mancate attuazioni, il Fondo di garanzia Pmi continua a funzionare solo in parte come leva per favorire l’accesso al credito degli enti non profit. Ecco perchè

Se gli strumenti di finanza sociale faticano a essere effettivamente resi operativi e disponibili per gli enti del Terzo settore (Ets), se per il Terzo settore permangono difficoltà evidenti nella capacità di pieno accesso al credito, - inteso come mezzo per far crescere e consolidare attività e impatto, - un ruolo determinante può essere svolto dagli strumenti di garanzia, e in particolare di garanzia pubblica del credito, . Questi strumenti possono sostituire le garanzie reali o personali, riducendo il rischio e quindi facilitando l’accesso al credito e potenzialmente riducendone i costi, ad esempio in termini di tasso di interesse.

Nonostante ciò, non sono ancora stati superati gli enormi limiti nell’accesso per gli Ets al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Pmi).

Il Fondo di garanzia per le Pmi

Istituito dalla legge 662/1996, il Fondo di garanzia per le Pmi è oggi il principale strumento di garanzia per facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti.

Gestito da Mediocredito centrale, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, offre una garanzia pubblica, gratuita o a basso costo, che copre fino all'80% dei finanziamenti concessi dal sistema bancario, con un tetto di 5 milioni di euro per singola impresa. La garanzia può essere concessa in maniera diretta o tramite i Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi).

L’accesso alla garanzia del Fondo, però, restava precluso agli enti non commerciali e alla gran parte degli enti del Terzo settore (salvo le Pmi Cooperative sociali e le altre imprese sociali iscritte al registro delle imprese).

L’accesso al Fondo di garanzia per gli enti del Terzo settore

Una delle misure straordinarie introdotte nel periodo della pandemia di covid-19 (art. 13 del dl 23/2020), consentì l’erogazione della garanzia del fondo anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per finanziamenti della durata massima di 10 anni, con ammontare massimo elevato da 25 fino a 30 mila  euro, con garanzia al 100%: tra il 2020 e il 2022 furono concesse circa 3000 garanzie per circa 70 milioni di euro di finanziato.

Poi, finalmente, con la revisione della disciplina operativa del Fondo di garanzia per le Pmi (art. 15bis del dl 145/2023) furono inclusi per l’anno 2024 (misura poi prorogata anche per il 2025 e il 2026), quali soggetti legittimati ad accedere alla garanzia, anche gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nonché al Repertorio economico amministrativo (Rea) presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila euro.

Avendo ridotto la platea dei possibili beneficiari della garanzia, riservata ai soli Ets iscritti anche al Rea, e avendo limitato largamente l’ammontare massimo del finanziamento ammissibile (60 mila euro possono essere un tetto inadeguato per gli Ets più strutturati), la norma destinata ad aprire l’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi agli Ets è risultata nei fatti poco utilizzata e quindi inefficace.

Sono gli stessi dati pubblicati nel Report 2025 del Fondo di garanzia, a consentire da una lato una lettura chiara della rilevanza dello strumento per il sistema economico nazionale e allo stesso tempo di evidenziarne l’insuccesso in quanto strumento effettivamente disponibile per il Terzo settore.

Nel biennio 2024-2025 sono state accolte circa 475 mila domande di accesso al Fondo, che ha complessivamente garantito quasi 100 miliardi di euro di finanziamenti concessi a oltre 320 mila imprese: ma solo 223 sono state nel biennio le operazioni accolte con la procedura riservata agli Ets iscritti al Runts e al Rea, per soli 10 milioni di euro di finanziamenti!

Lo stesso dl 145/2023 aveva previsto - rimuovendo uno dei principali ostacoli al pieno utilizzo dello strumento - la possibilità di accesso al Fondo per tutti gli enti del Terzo settore, compresi quelli non iscritti al Rea, e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, purché la garanzia fosse erogata a valere su una apposita sezione speciale. Tale sezione, da istituire mediante un accordo tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle finanze, avrebbe potuto essere alimentata sia da risorse pubbliche sia da versamenti volontari di fondazioni e altri soggetti.

Priva di dotazione finanziaria, la sezione speciale è rimasta non attivata, per quanto, a metà del 2025, con il dl 95/2025 siano state stanziate risorse dedicate per 10 milioni di euro, ammontare presumibilmente insufficiente per la copertura dei potenziali fabbisogni. A questa prima dotazione, non si sono sommate erogazioni da parte di terzi, anche perché i versamenti nella sezione speciale del Fondo non sono fiscalmente incentivati, come invece lo sono altre forme di donazioni da parte di fondazioni, imprese e privati (come ad esempio l’art bonus, il Social bonus o il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile).

Insomma, con poche risorse a disposizione, e tuttora in attesa della formalizzazione degli accordi e circolari mancanti, la sezione speciale resta uno strumento nei fatti non utilizzabile.

Rimuovere gli ostacoli, per utilizzare pienamente gli strumenti

È la stessa Raccomandazione del Consiglio della UE (2023/1344) sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale, in via di recepimento nel nostro ordinamento con l’adozione del Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, a ricordare come occorrano sistemi di garanzia pubblici per incoraggiare i finanziatori specializzati e tradizionali a finanziare i soggetti dell'economia sociale.

Il mancato pieno accesso al principale strumento di garanzia pubblica rappresenta così un ostacolo allo sviluppo del Terzo settore e allo stesso tempo un ostacolo all’operatività del sistema bancario nei confronti dello stesso, rispetto alla quale solo in parte hanno supplito strumenti di garanzia dell’Unione Europea a supporto del credito destinato all’economia sociale. In particolare ricordiamo il programma  InvestEU, che ha raccolto la precedente esperienza del programma EaSI: pur utilizzati solo parzialmente dal sistema bancario nazionale, questi strumenti hanno consentito di garantire crediti al Terzo settore per importi ben più rilevanti di quelli assistiti dal Fondo di garanzia per le Pmi.

Serve innanzitutto dare piena attuazione alle norme esistenti e rimuovere gli ostacoli che impediscono agli strumenti utilizzati da gran parte del sistema bancario e da gran parte del sistema imprenditoriale del Paese, di essere utilizzati anche per sostenere le attività del Terzo settore.

Alcune azioni possono consentire di andare rapidamente in questa direzione:

  • stabilizzazione pluriennale delle misure di accesso degli Ets al Fondo di garanzia per le Pmi, superando l’attuale logica delle proroghe annuali
  • innalzamento del massimale di 60 mila euro per gli Ets iscritti al Rea, calibrandolo su dimensioni maggiormente coerenti
  • attivazione immediata della sezione speciale per gli Ets non Rea, prevedendo incentivi fiscali per i versamenti privati che possano incrementarne la dotazione.

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