La revisione del registro

La verifica dei requisiti

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Il decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 ("decreto Runts") assegna agli uffici regionali o provinciali il compito di provvedere, con cadenza almeno triennale, alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione degli enti alla relativa sezione del registro unico.

L’attività di revisione è programmata e condotta da ciascun ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore secondo criteri di uniformità nell’applicazione della disciplina e di efficacia dell’azione, ed è finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione al registro, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché alla specifica sezione di appartenenza.

Le verifiche in merito alla permanenza dei requisiti avvengono attraverso l’acquisizione di informazioni e documenti pertinenti da parte dei competenti uffici del Runts, mediante l’utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con apposito decreto dell’ufficio dirigenziale competente.

Qualora dall’acquisizione delle informazioni e degli atti conseguenti alle verifiche si renda necessario un approfondimento istruttorio, gli uffici del registro possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui l’ente sia contemporaneamente iscritto nella sezione “reti associative” e in altra sezione, l’attività di revisione è condotta dall’ufficio statale del Runts anche con riferimento a tale ulteriore sezione.

Sono esclusi dall’attività di revisione gli enti iscritti nelle sezioni “imprese sociali” e “società di mutuo soccorso”.

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