Le indicazioni ministeriali

La circolare in sintesi

Una circolare ministeriale scioglie alcuni nodi sulle modifiche statutarie da parte degli enti del Terzo settore (Ets) previste dal codice del Terzo settore. Definite le variazioni obbligatorie e quelle facoltative in un lungo elenco di indicazioni per agire con maggiore sicurezza nel periodo transitorio, in attesa dell’istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Due le modalità possibili: “semplificata”, applicando le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie nello statuto di ciascun ente; oppure “non semplificata”, applicando invece le procedure e le maggioranze qualificate previste normalmente per le modifiche statutarie all’interno dello statuto.

La maggior parte delle variazioni statutarie, essendo obbligatorie, possono essere approvate in via semplificata. Il documento è da leggere in stretta relazione con la nota direttoriale del 29 dicembre 2017 dedicata in particolare alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps).

Nuovi enti ed enti già costituiti, cosa fare?

Il ministero ribadisce ciò che aveva già indicato nella nota direttoriale di dicembre 2017: gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 devono essere conformi alle disposizioni previste dal codice del Terzo settore, ad esclusione di quelle che dipendono dall’operatività del Runts. Il termine per adeguare gli statuti con le maggioranze dell’assemblea ordinaria (ad oggi fissato al 31 maggio 2022) è previsto solo per gli enti preesistenti al 3 agosto 2017 ed iscritti nei registri Odv, Aps e Onlus.

Le modifiche, se rispondono a un requisito obbligatorio previsto dal codice del Terzo settore, possono essere adottate con forma semplificata. Lo statuto di un Ets deve necessariamente indicare la forma giuridica, i principi generali, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio, le modalità di esercizio da parte degli associati e degli aderenti del diritto ad esaminare i libri sociali. 

Le altre indicazioni obbligatorie, e quindi adottabili con procedura semplificata, sono:

Attività di interesse generale. Lo statuto di un Ets deve contenere obbligatoriamente l’elenco con specifico riferimento alla corrispondente lettera dell’articolo 5 comma 1 del Cts.

Attività diverse. Se un Ets vuole esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (che saranno definite da un apposito decreto attuativo) lo deve obbligatoriamente indicare nell’atto costitutivo o nello statuto, senza necessariamente riportare l’elenco specifico. Le attività diverse possono essere individuate successivamente, a patto che nello statuto venga indicato l’organo di competenza che può operare questa scelta. Se nello statuto non è prevista la possibilità di esercitare attività diverse, la modifica può essere effettuata entro il 31 marzo 2021 ma con modalità non semplificata. Se lo statuto, invece, prevede già la possibilità di esercitare attività diverse, le indicazioni sulla loro funzione “secondaria e strumentale” e sull’organo demandato alla loro individuazione, possono essere inserite con modalità semplificata.

Destinazione del patrimonio e devoluzione in caso di estinzione o scioglimento. Lo statuto deve indicare l’eventuale destinazione ad altri Ets e quale organo dell’ente può operare questa scelta. L’eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore: nella fase transitoria, quindi, le Onlus e gli enti non commerciali che abbiano nello statuto le clausole di cui all’art. 148 del dpr 917 del 1986, dovranno ricevere il parere del ministero del Lavoro e delle politiche sociali secondo quanto previsto dalle precedenti normative.

Denominazione sociale. La sigla Ets dovrà essere contenuta obbligatoriamente nello statuto ma l’obbligatorietà del suo utilizzo discende dall’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore: per questo motivo, nello statuto si dovrà inserire una clausola che acquisti efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all’iscrizione al registro. Nei casi di qualifiche specifiche, prevale l’utilizzo di quest’ultime.

È obbligatorio, infatti, utilizzare le sigle OdvAps ed Ente filantropico per le singole qualifiche. L’uso di queste locuzioni è prioritario rispetto a quello di Ets. Nel periodo transitorio, le Odv e le Aps iscritte ai registri territoriali potranno continuare a utilizzare le loro locuzioni, inserendo negli statuti clausole integrative automatiche per l’utilizzo dell’acronimo Ets.

Le reti associative utilizzeranno la locuzione della singola sezione in cui sono iscritte. Se iscritte a più sezioni, dovranno utilizzare la sigla relativa alla propria qualifica.

Gli “altri enti di Terzo settore” dovranno usare la locuzione Ets.

Le Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e inserire negli statuti l’utilizzo dell’acronimo Ets attraverso clausole sospensive condizionate al rispetto dell’adeguamento stesso e all’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore. Gli enti costituiti secondo le norme del codice del Terzo settore dopo il 3 agosto 2017 devono inserire una clausola automatica integrativa per l’uso della locuzione Ets.

Bilancio di esercizio e bilancio sociale. Bisogna indicare nello statuto, tra le competenze degli organi sociali, quelle relative alla predisposizione, approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e a quello sociale. Con riferimento al bilancio sociale, si ricorda che esso è obbligatorio per gli enti che hanno entrate annuali superiori ad un milione di euro.

Diritto di esaminare i libri sociali. Deve essere previsto il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

Volontariato. Le disposizioni relative all’articolo 17 del codice del Terzo settore sono tutte già efficaci. Gli enti che si avvalgono della presenza di volontari devono adeguare eventuali incongruenze nei propri statuti.

Ammissione dei soci. Se un Ets vuole indicare eventuali deroghe di autonomia per l’ammissione di nuovi soci, ne deve definire le precise modalità nello statuto. Se decide di introdurre delle deroghe, deve indicare:

  • l’organo che può ammettere nuovi soci, diverso dal consiglio direttivo;
  • il lasso di tempo entro cui l’ente può decidere dell’ammissione;
  • i requisiti di ammissione ai nuovi associati e la relativa procedura di ammissione.

In ogni caso, questi requisiti non possono essere discriminatori e devono essere in linea con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La circolare ribadisce che non sono derogabili, invece, la necessità di dare comunicazione all’interessato, l’annotazione sul libro soci, il principio secondo cui debba essere l’interessato a fare domanda di ammissione e quello di dare eventuale motivazione della deliberazione.

Diritto di voto per i neo associati. Se si vuole derogare, è necessario inserire nello statuto il periodo minimo di iscrizione affinché un socio possa votare in assemblea. La deroga, però, può essere fatta solo in meglio e quindi riducendo – ma non aumentando – il periodo di 3 mesi previsto dal codice del Terzo settore.

Competenze dell’assemblea. Si può derogare, indicandolo nello statuto, la gestione delle deleghe in assemblea e le competenze (per gli enti con almeno 500 associati).

Organo di amministrazione. Lo statuto deve contenere obbligatoriamente funzioni, composizione, funzionamento (se collegiale): queste modifiche, quindi, si possono adottare con procedura semplificata. Per le fondazioni del Terzo settore è necessario inserire la previsione di un organo di amministrazione.

Organo di controllo. Gli Ets obbligati ad avere l’organo di controllo (tutte le fondazioni e gli enti con patrimonio destinato e le associazioni che superino i limiti dimensionali previsti dall’art. 30 del codice del Terzo settore) devono disciplinare nel proprio statuto l’organo di controllo. Le associazioni che nel tempo acquisiscano i requisiti per cui diventi obbligatorio l’organo di controllo, possono prevedere nello statuto una clausola per cui le indicazioni diventino operative solo al verificarsi di determinate condizioni.

Odv, Aps, enti filantropici, reti associative: alcune specificità
Per le Odv è necessario indicare la forma associativa, le finalità e modalità di svolgimento delle attività specifiche (apporto prevalente di volontari). Per le Aps è necessario specificare i destinatari delle attività di interesse generale e le modalità di svolgimento. Gli enti filantropici devono indicare nello statuto i principi ai quali attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione delle risorse. Le reti associative devono indicare obbligatoriamente nello statuto l’allineamento con la loro missione prevista dalla legge, le modalità di ordinamento interno nel rispetto di democraticità, pari opportunità, uguaglianza ed elettività e le eventuali deroghe in tema di diritto di voto, deleghe e competenze dell’assemblea.

Trasformazioni, fusioni e scissioni. Associazioni e fondazioni che vogliano derogare la possibilità di effettuare trasformazioni, fusioni o scissioni (ad esclusione dei casi in cui i passaggi siano tra associazione non riconosciuta e riconosciuta e viceversa) possono prevederlo nelle forme semplificate.

Rimangono facoltative, e quindi soggette a procedura non semplificata, le modifiche statutarie relative a raccolta fondi, patrimonio destinato per uno specifico affare, eventuali deroghe al potere di rappresentanza in assemblea, competenze dell’assemblea delle fondazioni, indicazioni sugli amministratori (requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori).

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