Modello Eas 2026: obblighi, esoneri e novità per enti associativi e Terzo settore

La dichiarazione deve essere inviata entro il 31 marzo da alcune specifiche associazioni, mentre sono esclusi dall’obbligo gli Ets, e le associazioni e società sportive dilettantistiche

Entro il 31 marzo 2026 gli enti associativi non commerciali, diversi dagli enti del Terzo settore (Ets), in presenza di determinate condizioni, devono inviare il modello Eas.

Ma cos'è il modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? La riforma dello sport ha esonerato dall’invio le associazioni sportive dilettantistiche (Asd)? Alcune risposte.

Che cos’è il modello Eas e la sua importanza a fini fiscali

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate all’avverarsi di determinate condizioni.

Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione sia Ires che Iva delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148 del dpr 917 del 1986 e art. 4 del dpr 633 del 1972).

L’attività dietro corrispettivo agli associati

È fondamentale ricordare come le nuove regole fiscali (in vigore dal 1° gennaio scorso) abbiano determinato una modifica all’art. 148, comma 3, del dpr 917 del 1986 (“Tuir”), prevedendo che il beneficio della non commercialità ai fini delle imposte dirette (Ires) in relazione all’attività svolta dietro corrispettivo ai soci rimanga a favore delle associazioni “politiche”, “sindacali” e “di categoria”, “religiose”, “assistenziali” e “sportive dilettantistiche”, ma non si applichi più alle associazioni “culturali” e di “formazione extra-scolastica della persona” (la modifica qui ad oggetto è stata disposta dall’art. 89, comma 4 del codice del Terzo settore). Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale (Aps), ad esse tale beneficio continua, comunque, ad applicarsi in forza del nuovo regime ad esse dedicato e previsto dal codice del Terzo settore (art. 85, comma 1).

Ai fini Iva, la proroga intervenuta a fine anno scorso che ha posticipato al 2036 il passaggio dal regime di “esclusione” al regime di “esenzione” (vedi l’articolo “Ufficiale la proroga Iva decennale e altre novità per il Terzo settore”), ha mantenuto l’esclusione dall’Iva (quindi, la non commercialità) per le attività dietro corrispettivo agli associati da parte delle associazioni “politiche”, “sindacali” e “di categoria”, “religiose”, “assistenziali”, “culturali”, “sportive dilettantistiche”, “di promozione sociale” e “di formazione extra-scolastica della persona”.

Si è quindi venuto a determinare un disallineamento nell’applicazione dei due tributi menzionati, con la conseguenza per cui per alcune tipologie associative (nello specifico, le “culturali” e quelle “di formazione extra-scolastica della persona”) l’attività dietro corrispettivo agli associati continua ad essere non commerciale (o esclusa) ai fini Iva ma diventa invece commerciale ai fini dell’Ires. Anche per tali associazioni rimarrà fondamentale presentare il modello Eas per poter usufruire almeno della non commercialità a fini Iva dei corrispettivi provenienti dai soci.

Enti del Terzo settore e modello Eas

Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).

Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello Eas entro il termine del 31 marzo prossimo.

Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets: il consiglio per essi è quello di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.

Gli altri enti esonerati dall’invio

Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd): queste sono state, infatti, esonerate dall’invio del modello Eas a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 39 del 2021 (art. 6, comma 6-bis).

Vengono meno le altre due tipologie che fino al 31 dicembre scorso erano esonerate dalla presentazione del modello, cioè:

  • le Onlus, che non esistono più essendo stata abrogata, dal 1° gennaio scorso, la normativa di riferimento, ed essendo di conseguenza venuta l’Anagrafe unica che le conteneva;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991: si ricorda infatti che, a seguito delle nuove regole, il regime 398 dal 1° gennaio di quest’anno può essere utilizzato solamente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche (per effetto degli articoli 89, comma 1, lettera c) e 102, comma 2, lettere e) ed f) del Codice del Terzo settore). Le pro-loco che abbiano acquisito la qualifica di associazione di promozione sociale (Aps), sono comunque esonerate dall’invio del modello Eas in quanto enti del Terzo settore.

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello

In base a quanto disposto dalla già menzionata circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, possono limitarsi alla compilazione parziale del modello Eas gli enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche. Fra questi rientrano, ad esempio:

  • le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo;
  • associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Barrano infine la casella “SI” del rigo 3), relativa all’ottenimento della personalità giuridica.

Gli enti obbligati alla compilazione totale

Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio, corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).

L’obbligo di ripresentare il modello Eas

Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2025, inviando un nuovo modello Eas.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o rappresentante legale), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • all’importo dei ricavi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se, invece, nel corso del 2025 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2026 con le seguenti modalità:

  • gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione);
  • gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Le modalità di invio

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Qualora non venisse rispettato per l’invio il termine del 31 marzo prossimo è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 settembre 2026, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile reperire ulteriori notizie in merito al modello, comprensive anche delle indicazioni su come effettuare l’invio telematico.

Si avverte però fin d’ora come le informazioni presenti in tale sezione non siano state aggiornate rispetto alle novità normative intervenute a seguito della riforma del Terzo settore, e sarebbe in realtà auspicabile che la competente istituzione procedesse a tale aggiornamento.

Per una panoramica complessiva sulle scadenze del Terzo settore visita l'apposita sezione qui o consulta lo scadenziario in formato pdf realizzato da CSVnet Lombardia e Cesvot.

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