Entro il 31 marzo 2026 gli enti associativi non commerciali, diversi dagli enti del Terzo settore (Ets), in presenza di determinate condizioni, devono inviare il modello Eas.
Ma cos'è il modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? La riforma dello sport ha esonerato dall’invio le associazioni sportive dilettantistiche (Asd)? Alcune risposte.
Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate all’avverarsi di determinate condizioni.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione sia Ires che Iva delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148 del dpr 917 del 1986 e art. 4 del dpr 633 del 1972).
È fondamentale ricordare come le nuove regole fiscali (in vigore dal 1° gennaio scorso) abbiano determinato una modifica all’art. 148, comma 3, del dpr 917 del 1986 (“Tuir”), prevedendo che il beneficio della non commercialità ai fini delle imposte dirette (Ires) in relazione all’attività svolta dietro corrispettivo ai soci rimanga a favore delle associazioni “politiche”, “sindacali” e “di categoria”, “religiose”, “assistenziali” e “sportive dilettantistiche”, ma non si applichi più alle associazioni “culturali” e di “formazione extra-scolastica della persona” (la modifica qui ad oggetto è stata disposta dall’art. 89, comma 4 del codice del Terzo settore). Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale (Aps), ad esse tale beneficio continua, comunque, ad applicarsi in forza del nuovo regime ad esse dedicato e previsto dal codice del Terzo settore (art. 85, comma 1).
Ai fini Iva, la proroga intervenuta a fine anno scorso che ha posticipato al 2036 il passaggio dal regime di “esclusione” al regime di “esenzione” (vedi l’articolo “Ufficiale la proroga Iva decennale e altre novità per il Terzo settore”), ha mantenuto l’esclusione dall’Iva (quindi, la non commercialità) per le attività dietro corrispettivo agli associati da parte delle associazioni “politiche”, “sindacali” e “di categoria”, “religiose”, “assistenziali”, “culturali”, “sportive dilettantistiche”, “di promozione sociale” e “di formazione extra-scolastica della persona”.
Si è quindi venuto a determinare un disallineamento nell’applicazione dei due tributi menzionati, con la conseguenza per cui per alcune tipologie associative (nello specifico, le “culturali” e quelle “di formazione extra-scolastica della persona”) l’attività dietro corrispettivo agli associati continua ad essere non commerciale (o esclusa) ai fini Iva ma diventa invece commerciale ai fini dell’Ires. Anche per tali associazioni rimarrà fondamentale presentare il modello Eas per poter usufruire almeno della non commercialità a fini Iva dei corrispettivi provenienti dai soci.
Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).
Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello Eas entro il termine del 31 marzo prossimo.
Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets: il consiglio per essi è quello di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.
Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd): queste sono state, infatti, esonerate dall’invio del modello Eas a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 39 del 2021 (art. 6, comma 6-bis).
Vengono meno le altre due tipologie che fino al 31 dicembre scorso erano esonerate dalla presentazione del modello, cioè:
In base a quanto disposto dalla già menzionata circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, possono limitarsi alla compilazione parziale del modello Eas gli enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche. Fra questi rientrano, ad esempio:
Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Barrano infine la casella “SI” del rigo 3), relativa all’ottenimento della personalità giuridica.
Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2025, inviando un nuovo modello Eas.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:
Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.
Se, invece, nel corso del 2025 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2026 con le seguenti modalità:
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Qualora non venisse rispettato per l’invio il termine del 31 marzo prossimo è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 settembre 2026, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile reperire ulteriori notizie in merito al modello, comprensive anche delle indicazioni su come effettuare l’invio telematico.
Si avverte però fin d’ora come le informazioni presenti in tale sezione non siano state aggiornate rispetto alle novità normative intervenute a seguito della riforma del Terzo settore, e sarebbe in realtà auspicabile che la competente istituzione procedesse a tale aggiornamento.
Per una panoramica complessiva sulle scadenze del Terzo settore visita l'apposita sezione qui o consulta lo scadenziario in formato pdf realizzato da CSVnet Lombardia e Cesvot.
