Arrivano i chiarimenti sull’attestazione del patrimonio negli enti del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una nota definisce la documentazione di cui dovrà avvalersi il notaio per il perfezionamento dell’iscrizione al registro unico nazionale

Con la nota del 16 giugno 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla documentazione di cui il notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del perfezionamento della loro iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Come noto, già con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 il Ministero ha evidenziato la necessità che tale verifica sulla sussistenza del patrimonio minimo non sia “temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di scrizione al Runts, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile”. A tale riguardo, il parametro temporale richiamato nella citata circolare (che peraltro ribadisce il principio secondo cui “l'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del Runts ad una verifica di natura sostanziale”) è stato elaborato richiamando la massima n. 3 del 27 ottobre 2020, emanata dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, che individua in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine temporale di riferimento e che cita espressamente, quale documentazione di riferimento, “bilancio, situazione patrimoniale, perizia etc.”.

La nota del 16 giugno 2022 trae origine dalla richiesta di alcune associazioni di assumere come validoper il solo periodo di primo popolamento del Runts e unicamente con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – un arco temporale ampliato a 180 giorni antecedenti la presentazione dell’attestazione patrimoniale.

Sul punto il Ministero del Lavoro ritiene che – unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione, già in possesso della personalità giuridica ex dpr n. 361/2000 che si avvalgano, per l’approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell’organo di controllo – la questione possa essere rimessa alla prudente valutazione del notaio incaricato, che può quindi, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all’ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando la documentazione contabile aggiornata a un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180.

© Foto in copertina di Lucio Governa, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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