Organismo nazionale di controllo – Onc

COS'È E DA CHI È COMPOSTO

L’Organismo nazionale di controllo (Onc), insediatosi nel maggio 2018, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo sul sistema dei centri di servizio per il volontariato (Csv). L’Onc gode di piena autonomia statutaria e gestionale, nell’ambito delimitato dalle norme del codice del terzo settore nonché – in via residuale – dal codice civile. Spetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla fondazione.

La composizione dell’organo di amministrazione è stabilita dalla legge. L'organo di amministrazione dell'Onc, infatti, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale. La normativa dispone che esso debba essere formato da:

  • 7 membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dall'associazione delle Fob più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di Fob ad essa aderenti (Acri);
  • 2 membri designati dall'associazione dei Csv più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di Csv ad essa aderenti (CSVnet);
  • 2 membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del terzo settore ad essa aderenti (Forum Nazionale del Terzo Settore);
  • un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

I componenti dell'organo durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'Onc non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul Fondo unico nazionale (Fun) o sul bilancio dello Stato. 

Merita nota come la composizione preveda una maggioranza di membri (sette) espressione delle Fondazioni di origine bancarie (Fob), accanto a quattro membri provenienti dal terzo settore e due di designazione pubblica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato-Regioni). Tale mix mette in evidenza la presenza di diversi stakeholder nei confronti del sistema dei Csv, inclusa una minoritaria rappresentanza della pubblica amministrazione.

LE FUNZIONI

Le funzioni dell’Onc sono esercitate in conformità a quanto previsto dal codice del terzo settore e dallo statuto. Fra le funzioni più rilevanti dell’Onc – nell’impossibilità di esaminarle tutte, in questa sede – se ne possono rammentare alcune.

La prima è la funzione di amministrazione del Fun, determinando i contributi a carico delle Fob ed i contributi integrativi necessari ai fini di stabilizzare il sistema, negli anni in cui i contributi ordinari versati risultino inferiori ai costi annuali previamente individuati dall’Onc medesimo.

La seconda funzione, assai rilevante, è l’accreditamento dei Csv. L’Onc stabilisce il numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale ed individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti.

Spetta, inoltre, all’Onc definire triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del terzo settore, gli «indirizzi strategici generali» da perseguirsi attraverso le risorse del Fun. A tal proposito, l’art. 9 dello statuto dell’Onc prevede che la delibera avente ad oggetto gli indirizzi sia adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in ogni caso, della maggioranza dei quattro rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative dei Csv o degli enti di terzo settore. 

L’Onc svolge poi “attività regolativa” del sistema attraverso:

  • predisposizione di modelli di previsione e rendicontazione che i Csv sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del Fun;
  • adozione da parte dei Csv di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai Csv stessi attraverso le risorse del Fun, e valutarne gli esiti;
  • assunzione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv, su propria iniziativa o su iniziativa degli Otc;
  • definizione di indirizzi generali, criteri e modalità operative cui devono attenersi gli Otc nell'esercizio delle proprie funzioni;
  • approvazione del regolamento di funzionamento degli Otc che sono uffici territoriali dell’Onc privi di autonomia soggettiva;
  • controllo dell'operato degli Otc e autorizzazione di spese non preventivate;

L'Onc non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

È stata oggetto di critica da parte di alcune Regioni la scelta di “accentrare” a livello nazionale nell’Onc una serie di rilevanti funzioni e poteri, finora esercitati dai comitati di gestione regionali, lamentando la lesione di un interesse dei territori ad auto-amministrare i fondi destinati dalle Fob. La sentenza della corte costituzionale n. 185 del 2018, non solo ha ritenuto la soluzione normativa compatibile con la formulazione della legge-delega n. 106 del 2016, bensì ha definito il complesso delle funzioni dell’Onc «espressione proprio di quell’esigenza di uniformità che questa Corte ha ritenuto imprescindibile in tale settore, senza che ciò comporti, tuttavia, un irragionevole sacrificio delle specificità territoriali».

COSA CAMBIA

La nuova configurazione della governance del sistema Onc/Otc comporta il contenimento dei costi e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, grazie alla soggettività giuridica riconosciuta esclusivamente in capo all’Onc (e non già anche agli Otc che sono uffici territoriali dell’Onc), alla riduzione alla metà del numero delle persone coinvolte nella programmazione e controllo dei Csv (da 315, dei vecchi Comitati di gestione, a 166, dei nuovi Onc e Otc) e all’uniformità di trattamento sul piano nazionale grazie all’opera di coordinamento svolta dall’Onc (significativa in tal senso la relazione annuale che l’Onc deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei Csv).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”artt. 61, 62, 63, 64, 66

Decreto 19 gennaio 2018 “Costituzione dell'organismo nazionale di controllo”

ABROGAZIONI

Decreto 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”

ENTRATA IN VIGORE

Dal 03/08/2017 per le norme del codice del terzo settore.

La scheda è aggiornata al 20 maggio 2019.

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