Quali schemi di bilancio di esercizio per le società di mutuo soccorso?

Secondo l’analisi delle diverse fonti normative su questa particolare qualifica di ente del Terzo settore, anche quelle di grandi dimensioni sarebbero tenute ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal dm 39/2020, in linea anche con quanto stabilito nel manuale di Unioncamere sul tema

L’argomento relativo a quale schema di bilancio di esercizio debbano adottare le società di mutuo soccorso risulta ad oggi ancora piuttosto ostico. Punti fermi sull’argomento sono rappresentati da:

  • la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19740 del 29 dicembre 2021, nella quale viene chiarito come “la vincolatività dei modelli di bilancio previsti dal dm 39/2020 riguarda gli enti del Terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale”.
  • la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5941 del 05 aprile 2022, che ha ribadito come la previsione di cui sopra non riguardi “gli enti iscritti nella sezione speciale “imprese sociali” del Registro imprese. Nel dettaglio, alle imprese sociali, in qualunque forma costituite, inclusi gli enti religiosi ex art. 1 comma 3 del dlgs 112/2017, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 del dlgs 112/2017; alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso le disposizioni specifiche previste dalla normativa speciale che le riguarda”.

Detto ciò, è facile desumere un quadro della situazione chiaro per le società di mutuo soccorso cosiddetti “minori”, ossia quelle che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi, mentre tutto appare meno lineare in riferimento alle società di mutuo soccorso di grandi dimensioni.

Infatti le prime, in quanto iscritte nella sola sezione f) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), dovrebbero predisporre i propri bilanci in linea con le previsioni contenute nel dm n. 39 del 5 marzo 2020 (modelli A, B e C oppure il solo modello D, a seconda che i relativi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano o meno superiori alla soglia dei 220 mila euro).

Invece, in riferimento alle società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni, cosiddetti “regolari”, essendo tenute queste ad iscriversi nella sezione speciale “imprese sociali” presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, non è chiaro se sia possibile utilizzare gli schemi di bilancio previsti dal codice del Terzo settore (Cts), dato che l’art. 2 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 marzo 2013 prevede che le società di mutuo soccorso adottino i modelli previsti per le imprese sociali che, ricordiamo, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del Cts, sono tenute e redigere il proprio bilancio di esercizio secondo le disposizioni del codice civile.

Tuttavia, non può non essere rilevato che le società di mutuo soccorso, anche se iscritte nel registro imprese, non svolgono attività in forma di impresa commerciale, in quanto i servizi resi sono rivolti ai soli associati e familiari e non all’intero mercato. D’altronde, questa loro collocazione nel Registro Imprese della Cciaa risponde a mere esigenze di inquadramento soggettivo.

Vale la pena, in proposito, sottolineare come l’art. 23 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, riformulando in maniera pressoché integrale il testo dell’art. 1 della legge n. 3818 del 1886 (a tutt’oggi la fonte primaria della disciplina delle società di mutuo soccorso), ribadisca che “le società di mutuo soccorso (…) non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

  1. a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
  2. b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
  3. c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
  4. d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.

Inoltre, un siffatto ragionamento porterebbe a concludere che anche le società di mutuo soccorso di grandi dimensioni, in quanto a tutti gli effetti enti del Terzo settore, sarebbero tenute ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal dm 39/2020.

Quest’ultima ipotesi, tra l’altro, è in linea con quanto previsto da Unioncamere in materia di deposito del bilancio nel registro delle imprese (pag. 34, comma 4.2.4. del Manuale Unioncamere 2023).

© Foto in copertina di Gabriella Carnevali, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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