I libri sociali obbligatori per gli enti del Terzo settore sono:
• il libro degli associati o aderenti;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
Se nell’organizzazione sono presenti volontari è obbligatorio tenere anche l’apposito registro dei volontari (art. 17 del dlgs 117/2017).
Solo il registro dei volontari deve essere vidimato (art. 3, dm 6 ottobre 2021) e questa operazione può essere effettuata anche dal segretario comunale. Nulla vieta agli enti del Terzo settore di vidimare anche gli altri libri e registri, beneficiando dell’esenzione dell’imposta di bollo (art. 82, comma 5, del codice del Terzo settore) prevista per tutti gli Ets tranne per le imprese sociali costituite in forma di società.