Quando e cosa comunicare al registro unico nazionale del Terzo settore

Questa sezione è stata realizzata in collaborazione con CSVnet Lombardia e Celivo

Si consiglia di accorpare in una pratica più richieste di variazione

Tutti gli anni, entro il 30 giugno devi:

  • Presentare un’istanza di deposito bilancio al Runts per trasmettere il bilancio di esercizio secondo i modelli ministeriali (dm 05 marzo 2020), inclusi rendiconti e relazioni illustrative per ogni eventuale raccolta pubblica di fondi effettuata
  • Se l’ente è tenuto alla redazione del bilancio sociale, dovrà trasmetterlo al Runts attraverso l’istanza di deposito bilancio

NOTE:

Istanza di deposito bilancio
Questa operazione può essere effettuata anche da un commercialista iscritto all’albo

Bilancio sociale
Se l’ente ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro è tenuto a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.

Oltre a quanto descritto al punto precedente devi anche presentare un’istanza di variazione al Runts entro il 30giugno per:

  • Aggiornare il numero di soci persone fisiche/volontari/dipendenti (confermandolo anche se non è variato) con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente
  • Inserire/aggiornare, sempre facendo riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, i dati di eventuali enti giuridici associati, specificando per ognuno se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts in cui è iscritto l’ente.

RICORDA:

Soci

Qualora il numero dei soci scenda sotto il limite previsto dal dlgs 117/2017 (7 persone fisiche oppure 3 enti iscritti alla stessa sezione Runts) tale dato deve essere aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal Runts.

Volontari

Per i volontari va indicato il numero di quelli iscritti nel registro dei volontari dell’ente oltre che quello degli eventuali volontari degli enti aderenti di cui l’organizzazione si avvale.

Entro 30 giorni dalla modifica devi presentare un’istanza di variazione al Runts per inserire i dati di eventuali nuovi amministratori, cancellare i dati di amministratori decaduti, aggiornare le date di nomina e i ruoli degli amministratori

Se viene eletto un nuovo legale rappresentante, entro 20 giorni devi comunicarlo all’Agenzia delle entrate tramite il modello AA5/6

RICORDA:

Modello AA5/6
Se l’ente ha partita Iva occorre utilizzare il modello AA7/10 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Entro 30 giorni dalla modifica devi presentare un’istanza di variazione al RUNTS per inserire i dati di eventuali nuovi componenti, cancellare i dati di componenti decaduti, aggiornare le date di nomina, allegare le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali indicati agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017
Ricordati che:

  • deve essere redatto secondo i modelli ministeriali (dm 5/3/2020)
  • deve includere i rendiconti e le relazioni illustrative per ogni eventuale raccolta pubblica di fondi effettuata
  • deve essere depositato al Runts tramite apposita istanza entro il 30/06

deve essere allegata la relazione dell’Organo di Controllo nei casi in cui esso sia presente nell’Ets

  • Entro 30 giorni devi presentare un’istanza di variazione al Runts in cui:
    • dichiarare l’affiliazione/adesione alla rete associativa

allegare l’attestazione di affiliazione firmata dal legale rappresentante della rete di appartenenza

  • Entro 20 giorni devi registrare il nuovo statuto presso l’Agenzia delle Entrate presentando due copie di verbale e statuto firmate in originale, il modello 69 e la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro di 200 € tramite modello F24 (le Odv sono esenti)
  • Entro 30 giorni devi presentare un’istanza di variazione al Runts in cui segnalare la data di ultimo aggiornamento statutario e allegare il nuovo statuto almeno in forma di scrittura registrata presso l’Agenzia delle entrate (l’istanza comporta la verifica di conformità del nuovo statuto da parte degli uffici del Runts)

QUANDO IL NOTAIO?

Se si tratta di una fondazione o di un’associazione riconosciuta il nuovo statuto dovrà essere redatto per atto pubblico e sarà il notaio a registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate e a depositarlo al Runts


È cambiata anche la denominazione dell’ente?

Oltre a quanto descritto al punto precedente devi anche:

  • Richiedere all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento dei dati tramite il modello AA5/6; ciò può essere fatto contestualmente al deposito dello statuto

Segnalare, nell’istanza di variazione al Runts, la nuova denominazione dell’ente

Modello AA5/6

Se l’ente ha partita iva occorre utilizzare il modello AA7/10 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate


È stato deciso di migrare a un’altra sezione del Runts?

Oltre a quanto descritto al punto precedente devi anche aggiornare la sezione di appartenenza nell’istanza di aggiornamento dei dati sul Runts


Sono state aggiunte/rimosse alcune attività di interesse generale?

Devi aggiornare, nell’istanza di variazione al Runts, il campo relativo alle attività di interesse generale che si intendono effettivamente esercitare


È stata aggiunta/rimossa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale?

Devi aggiornare, nell’istanza di variazione al Runts, il campo relativo allo svolgimento di attività diverse

  • Se la sede legale è indicata nello statuto con un indirizzo specifico, oppure è indicato il solo Comune e la sede viene spostata in un altro Comune:
  • Entro 20 giorni devi depositare il nuovo statuto presso l’Agenzia delle entrate presentando due copie di verbale e statuto firmate in originale, il modello 69 e la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro di 200€ tramite modello F24 (le Odv sono esenti). Contestualmente al deposito dello statuto vanno aggiornati i dati tramite il modello AA5/6
  • Entro 30 giorni devi presentare un’istanza di variazione al Runts in cui segnalare la data di ultimo aggiornamento statutario e allegare il nuovo statuto almeno in forma di scrittura registrata presso l’Agenzia delle entrate (l’istanza comporta la verifica di conformità del nuovo statuto da parte degli uffici del Runts)

 

  • Se il cambio di sede legale non comporta modifica statutaria (ad esempio nei casi in cui in statuto è indicato il solo Comune e la sede viene spostata in un altro indirizzo ma rimanendo all’interno dello stesso Comune):
  • Entro 20 giorni devi aggiornare i dati tramite il modello AA5/6
  • Entro 30 giorni devi presentare un’istanza di variazione al Runts in cui segnalare l’indirizzo della nuova sede legale dell’ente

Modello AA5/6

Se l’ente ha partita Iva occorre utilizzare il modello AA7/10 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Entro 30 giorni devi presentare un’istanza di variazione al Runts per aggiornare le informazioni relative alle sedi secondarie

Sedi secondarie

Si ricorda che non costituiscono sedi secondarie le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale.

  • Entro 30 giorni devi comunicarlo all’Agenzia delle entrate tramite il modello AA7/10
  • Entro 30 giorni devi presentare un’istanza di variazione al Runts per aggiornare le informazioni relative alla partita Iva

  • Se l’ente, nel periodo di imposta, ha svolto prevalentemente attività commerciale, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale devi comunicare al Runts, tramite istanza di variazione, la perdita della natura di Ets non commerciale e attuare le procedure che ne conseguono.
  • Con le stesse modalità e tempistiche devi comunicare al Runts l’eventuale nuova acquisizione della natura di Ets non commerciale

Entro 30 giorni devi presentare al Runts un’istanza di variazione aggiornando i campi cambiati
La domanda di acquisizione di personalità giuridica può essere presentata solo per il tramite di un notaio (comporta l’attestazione di sussistenza dell’ammontare del patrimonio minimo, che è di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni

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