I nuovi regimi Iva previsti per gli Ets e le associazioni in genere

(La scheda è aggiornata a febbraio 2024)

In materia di Iva, il mondo degli Ets, degli enti associativi e degli enti non commerciali in genere, è attraversato da un periodo di grandi cambiamenti.

Tutto il mondo delle associazioni è profondamente interessato, in particolare, da quanto previsto dal decreto legge 146/2021 che modifica il regime Iva delle attività svolte.

Dal 1° gennaio 2025 (salvo ulteriori proroghe) entrano in vigore le nuove disposizioni sul regime Iva per gli enti associativi che, in risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea sul tema, passa dal regime di esclusione a quello di esenzione.

La modifica del regime Iva di dette operazioni comporta non tanto effetti economici a carico di detti enti, quanto un rilevante aggravio degli adempimenti cui fare fronte.

La realizzazione di operazioni Iva esenti, infatti, determina da una parte l’acquisizione di soggettività passiva Iva (laddove non fosse già presente), dall’altra la necessità di provvedere alla fatturazione, registrazione e dichiarazione delle operazioni interessate.

Gli enti associativi che ad oggi non ne sono provviste, quindi, si troveranno a dover obbligatoriamente aprire la partita Iva.

Oltre a tali variazioni, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono interessate, già a partire dal 1° gennaio 2024, da ulteriori cambiamenti normativi.

Il menzionato decreto legge 146/2021 prevede anche che alle Odv e alle Aps che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a 65.000 euro si applica, dal 1° gennaio 2024 e ai soli fini dell’Iva, il cosiddetto regime forfetario dei contribuenti minimi (disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, della legge 190/2014). Si ricorda che l’obbligo non coinvolge gli enti non profit che non svolgono alcun tipo di attività commerciale, e quindi sprovvisti di partiva Iva.

Altra disposizione attualmente “non operativa” per le Odv e le Aps è l’art. 86 del codice del Terzo settore, che  prevede alcune semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) solamente per le Odv e Aps che scelgono di applicare il regime forfetario previsto dal menzionato articolo.

È evidente come la coesistenza di diverse norme che interessano gli stessi soggetti (per esempio Odv e Aps) determina una situazione di incertezza e confusione, e si auspica quindi che tali disposizioni possano essere oggetto di un’opera di semplificazione ed armonizzazione da parte del legislatore.

CHI COINVOLGE

Il passaggio dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione” dall’Iva interessa le operazioni effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La possibilità di applicare il regime forfetario dei contribuenti minimi (legge 190/2014) interessa Odv e Aps con ricavi annuali pari o inferiori a 65.000 euro.

La possibilità di applicare il regime Iva forfetario di cui all’art. 86 del codice del Terzo settore coinvolge le Odv e le Aps che abbiano percepito nel periodo d’imposta precedente ricavi pari o inferiori a 130.000 euro. Tale regime sarà però efficace solo dall’anno successivo a quello in cui la Commissione europea avrà espresso il suo assenso alla parte fiscale della riforma.

Inoltre, per tutti gli enti di Terzo settore (Ets) la normativa stabilisce che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi, svolte occasionalmente, sono esclusi da Iva, oltre a godere dell’esenzione da ogni altro tributo.

COME FUNZIONA

LE MODIFICHE DAL REGIME DI ESCLUSIONE ALL’ESENZIONE IVA PER ALCUNE OPERAZIONI

Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione rappresenta un cambiamento
importante per il mondo delle associazioni in quanto determinate operazioni, da sempre considerate escluse dall’Iva, sono ricondotte tout court nel campo di applicazione del tributo ma non tutte necessariamente ricadranno nell’ambito delle operazioni esenti (pensiamo alla somministrazione di alimenti e bevande).

L’impatto del cambiamento, come già riportato, non sarà tanto in merito al tributo Iva da versare (in quanto molte operazioni oggi considerate “escluse” saranno considerate “esenti” e quindi comunque non si applicherà l’imposta) quanto sul fronte degli adempimenti da effettuare. Infatti, innanzitutto le associazioni che ne siano sprovviste devono dotarsi della partita Iva e quindi contabilizzare le relative operazioni nei registri Iva, senza contare l’obbligo di tenere una rendicontazione separata.

Nelle tre tabelle sottostanti sono elencate le diverse tipologie di attività interessate dalla modifica normativa e il regime ad esse applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

ATTIVITÀ CHE SONO AD OGGI FUORI CAMPO IVA
E LO SARANNO FINO AL 30 DICEMBRE 2024;
DAL 1° GENNAIO 2025 SARANNO INVECE IN ESENZIONE IVA (Fino al 30 dicembre 2024 l’associazione non deve aprire partita Iva,
mentre dal 1° gennaio 2025 dovrà aprire partita Iva non assoggettando ad Iva tali prestazioni)
Prestazioni di servizi dietro corrispettivo, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali

 

ATTIVITÀ CHE SONO AD OGGI FUORI CAMPO IVA
E LO SARANNO FINO AL 31 DICEMBRE 2024;
DAL 1° GENNAIO 2025 SARANNO SOGGETTE AD IVA(Fino al 31 dicembre 2024 l’associazione non deve aprire partita Iva,
mentre dal 1° gennaio 2025 dovrà aprire partita Iva ed assoggettare ad Iva tali prestazioni)
Cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona effettuate prevalentemente ai propri associati
Somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale, ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell’Interno, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali

ATTIVITÀ CHE OGGI RIENTRANO IN CAMPO IVA
E CHE RIMARRANNO COSÌ FINO AL 31 DICEMBRE 2024;

DAL 1° GENNAIO 2025 SARANNO INVECE IN ESENZIONE IVA 

(Fino al 31 dicembre 2024 tali prestazioni sono soggette ad Iva,
mentre dal 1° gennaio 2025 saranno esenti Iva)

Somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività

Prestazioni di servizi dietro corrispettivo strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone (non necessariamente socie o tesserate) che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate a loro esclusivo profitto

L’OPZIONE PER IL REGIME FORFETARIO PER ODV E APS CHE SVOLGONO ATTIVITÀ COMMERCIALI

Per Odv e Aps che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi pari o inferiori a 65.000 euro si applica, dal 1° gennaio 2024 e ai soli fini dell’Iva, il cosiddetto regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 58 a 63 della legge 190/2014).

Tale regime prevede che sulle fatture emesse l’Iva non sia applicata, pur essendo obbligatoria l’emissione della stessa fattura: inoltre, dal 1° gennaio 2024 tutti i soggetti, compresi quelli che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/1991, sono obbligati all’emissione e alla trasmissione delle fatture in formato elettronico.

Il fondamentale interrogativo in merito a tale disposizione è se l’utilizzo per le Odv e le Aps del menzionato regime forfetario rappresenti un obbligo oppure una mera facoltà.

Il 6 dicembre 2023, presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto ad un’interrogazione parlamentare in tema di semplificazioni fiscali per il Terzo settore.

Fra i chiarimenti forniti uno ha riguardato proprio il tema in oggetto: il Ministero ha precisato come le Odv e le Aps che abbiano avuto nell’anno precedente ricavi pari o inferiori a 65.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2024 “possano avvalersi” del regime forfetario dei contribuenti minimi.

Tale posizione rafforza in modo importante l’interpretazione per cui le Odv e le Aps abbiano la facoltà, ma non l’obbligo, di utilizzare il regime forfetario previsto dalla legge 190/2014, potendo continuare ad avvalersi del regime Iva per cui hanno optato in precedenza (ad esempio il regime di cui alla legge 398/1991, che è quello utilizzato dalla stragrande maggioranza degli enti di tipo associativo).

IL REGIME FORFETARIO PER ODV E APS PREVISTO DAL CODICE DEL TERZO SETTORE

Le Aps e le Odv in possesso dei requisiti per l’adozione del regime forfetario previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore godono anche di semplificazioni in materia di Iva. Per l’accesso al suddetto regime tali enti non devono aver percepito nell’anno precedente ricavi commerciali complessivi superiori a 130.000 euro.

Tale regime sarà però efficace solo dall’anno successivo a quello in cui la Commissione europea avrà espresso il suo assenso alla parte fiscale della riforma.

Il regime fiscale forfetario speciale per le Odv e le Aps prevede la tassazione del reddito relativo alle attività commerciali svolte nella seguente misura:

TIPOLOGIA DI ENTE

RICAVI COMMERCIALI COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
ODV Fino a 130.000 euro 1%
APS Fino a 130.000 euro 3%

Ai fini Iva sono invece previste le seguenti semplificazioni:

  • non si esercita la rivalsa Iva per le operazioni nazionali (ciò significa che le attività saranno considerate fuori campo di applicazione dell’Iva, non dovendo addebitare tale imposta);
  • non si ha diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
  • le cessioni di beni intracomunitari non sono imponibili ai fini Iva;
  • per quanto riguarda l’acquisto di beni intracomunitari, non sono soggetti all’Iva gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa (come, per esempio, i carburanti), se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti fatti in base a cataloghi, fisici o elettronici, per corrispondenza o via telefono e internet (acquisti a distanza), effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’Iva;
  • per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi Iva non residenti in Italia, si emettefattura senza l’applicazione dell’Iva, con la dicitura “inversione contabile”, mentre se rese a soggetti privati si applicherà normalmente l’Iva. Se si riceve una prestazione di servizi da un soggetto con partita Iva, si provvede ad integrare la fattura con l’Iva e a versarla;
  • si applica alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate la non imponibilità Iva, non potendo invece avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’Iva per le cessioni o acquisti non effettuati direttamente ma per mezzo di commissionari nel caso in cui i beni così acquistati sono riesportati nel loro stato originario entro sei mesi dalla consegna;
  • si ha soltanto l’obbligo, per le operazioni per le quali si risulta debitori dell’Iva, di emettere la fattura o di integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo dell’imposta e di versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

OBBLIGHI

Per accedere al regime forfetario delle Odv e Aps previsto dall’art. 86 del codice del Terzo settore, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca. In ogni caso, non è possibile revocare l’opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.

ENTRATA IN VIGORE

  • Dal 1° gennaio 2025 (salvo ulteriori proroghe), passeranno dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione” una serie di operazioni, elencate nelle tre tabelle precedenti.
  • Il regime forfetario previsto dall’art. 86 per Odv e Aps e le relative agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sono una novità introdotta dal codice del Terzo settore, che diventerà operativa e applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea in merito alla parte fiscale della riforma.
  • Per le Odv e le Aps con ricavi annuali pari o inferiori a 65.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2024 è applicabile, ai soli fini Iva, il regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 1, commi da 58 a 63 della legge 190/2014).

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”: art. 5, commi 15-quater e 15-quinquies

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “codice del Terzo settore”: artt. 86, 89, c.18

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”

ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà:

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