Libri sociali

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La riforma del Terzo settore ha per la prima volta codificato l’obbligo della tenuta di alcuni libri sociali, utili agli associati o aderenti per seguire e controllare la vita degli enti del Terzo settore.

COME FUNZIONA

  • Gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:
    • il libro degli associati o aderenti;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

    I primi due libri sono a cura dell’organo di amministrazione, il terzo è tenuto dall’organo cui si riferisce.

    Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

    Diverse dai libri sociali sono le altre scritture obbligatorie, ossia:

CASI SPECIFICI

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti non si applica il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma del Terzo settore ha codificato l’obbligo di tenere i libri sociali, similmente a quanto già previsto per le società.

La norma nulla dice sulla obbligatorietà o meno della loro “vidimazione” da parte di un pubblico ufficiale (es. segretario comunale o notaio).

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 13, 14, 15, 17

Nota direttoriale n. 20 del 27 dicembre 2018 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La scheda è aggiornata a luglio 2023.

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