Società di mutuo soccorso: possibile trasformarsi senza rinunciare al patrimonio

Il decreto Milleproroghe ha fissato il termine ultimo per questa operazione al 31 dicembre 2021. Ecco le indicazioni utili sui passaggi da compiere e le indicazioni del ministero. Senza tralasciare alcune criticità

È di nuovo possibile avviare il percorso di trasformazione di una società di mutuo soccorso (Soms) in associazione di Terzo settore mantenendo il possesso del patrimonio: lo ha stabilito il cosiddetto decreto Milleproroghe (decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, art.11, co.1), che ha fissato il termine ultimo per l’operazione al 31 dicembre 2021.

Ma quali passaggi concreti occorre attuare, e cosa è necessario sapere, nelle more dell’attuazione della riforma del Terzo settore, per portare a termine con successo l’operazione? Proviamo a chiarirlo.

La norma sulla trasformazione

La disposizione che consente alle Soms di trasformarsi in una associazione di Terzo settore salvando il patrimonio dall’obbligo di devoluzione a terzi è l’art. 43 del codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017), che dà attuazione a quanto previsto dall’art.5, co.1, lett. i, della legge delega sul Terzo settore (legge 6 giugno 2016 n. 106).

Il beneficio riguarda le società esistenti alla data del 3 agosto 2017, ed ha natura transitoria: inizialmente previsto per le trasformazioni attuate entro tre anni, è ora accessibile, come ricordato, per le operazioni deliberate entro il 31 dicembre del 2021. Da notare che la disposizione, nell’individuare l’ente che si genera “a valle” dell’operazione di trasformazione, cita esplicitamente, oltre alla categoria generica delle “associazioni di Terzo settore”, anche il tipo “speciale” delle associazioni di promozione sociale. Ricordiamo che la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o di perdita della qualifica di Soms “ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato” è stata introdotta dal decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012.

I passaggi da compiere

La trasformazione in associazione dovrà essere deliberata dall’assemblea straordinaria, che si riunisce e decide in base ai quorum, rispettivamente, costitutivo e deliberativo, fissati nello statuto in questi casi e rispettando le forme proprie per attuare una modifica statutaria.

Le società di mutuo soccorso “regolari”, ossia regolarmente iscritte al registro imprese nella speciale sezione delle imprese sociali, essendo dotate di personalità giuridica, provvederanno a modificare lo statuto nella forma dell’atto pubblico ed il patrimonio di trasformazione sarà oggetto di perizia giurata.

Le mutue “irregolari”, non dotate di personalità giuridica, possono in astratto procedere alla modifica dello statuto senza particolari formalità, ferma la necessità di redigere una situazione patrimoniale di trasformazione per dare nota del netto capitale che confluisce nella rinnovata forma associativa. È comunque consigliabile, anche in questi casi, sviluppare una procedura assistita da figure professionali, sia per la redazione del verbale di trasformazione (notaio), sia per la valutazione del patrimonio a mezzo di perizia. Circa quest’ultima, si richiama l’attenzione sulla circostanza che una successiva cancellazione dal registro unico nazionale del terzo settore (Runts) comporta la necessità (art. 50, co.2, codice Terzo settore) di devolvere il patrimonio formatosi in costanza dell’iscrizione, pertanto appare cruciale poter fornire, in tali casi, una individuazione certa del fondo di valori oggetto di dotazione iniziale.

È appena il caso di ricordare che la trasformazione comporta la cancellazione dall’Albo delle cooperative.

Le criticità

In attesa dell’operatività del registro unico nazionale degli enti di Terzo settore, le Soms possono procedere con la trasformazione canalizzando la scelta soltanto sulle tipologie associative per le quali l’iscrizione negli attuali registri (Aps, Odv) è equiparata all’iscrizione allo stesso Runts (art. 101, co.3, d.lgs. n. 117).

Il percorso, tuttavia, presenta qualche ostacolo. Le disposizioni in materia di iscrizione ai registri regionali delle Aps (che sembrano essere il tipo associativo più coerente con l’evoluzione del modello mutuale delle Soms) prevedono, di norma, un requisito di operatività temporale minima dell’ente al fine di poter acquisire la relativa qualifica. Questa situazione, se applicata alla casistica di specie, genera un periodo transitorio che va tra la data della deliberazione e quella di iscrizione al registro, variabile dai sei mesi ad un anno, a seconda delle normative, durante il quale il soggetto trasformato non può accedere alla qualifica di Aps, con ogni possibile conseguenza in tema di devoluzione obbligata del patrimonio.

Stesso discorso per gli enti che si affiliano ad una Aps nazionale, confidando nell’automatica iscrizione al registro nazionale, di cui all’art.7, co. 3, della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

La via indicata dal ministero  

La questione è stata affrontata dal ministero del Lavoro, direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale, nella nota n. 12411 del 16 novembre 2020.

In quella sede, pur ammettendo che i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dai registri esistenti continuano ad essere regolati sulla base della normativa di settore, ancora vigente in via transitoria,  il ministero ha ritenuto di sottolineare che “una eccessiva rigidità nell’applicazione della normativa di riferimento” può originare “conseguenze contrarie a quelle previste dal legislatore” ed ha auspicato  “che le Regioni intendano ragionevolmente adottare una prassi interpretativa volta ad agevolare gli enti impegnati nel percorso di adeguamento”. Una simile rigidità, nel caso qui ad oggetto, porterebbe a disattendere la normativa di favore introdotta dal codice, ossia la deroga all’obbligo di devolvere il patrimonio stabilita nei casi di perdita della qualifica di Soms.

In particolare, e proprio alla luce di queste considerazioni, il ministero ha ritenuto di richiamare, quale riferimento interpretativo, le argomentazioni dallo stesso rese nella nota n. 4313 del 18 maggio 2020. In quella sede, a fronte di un caso di trasformazione da organizzazione di volontariato (Odv) ad associazione di promozione sociale (Aps), la direzione prospettava conforme al canone della ragionevolezza calcolare il decorso del periodo annuale di operatività ricomprendendo il tempo della preesistente qualifica dell’ente, nella considerazione della comune matrice di appartenenza delle forme in questione alla categoria unitaria degli enti del Terzo settore.

Questo indirizzo, applicato al caso della trasformazione delle Soms in Aps, consente di superare le criticità poste dalla coesistenza tra la disciplina del codice del Terzo settore e le norme di iscrizione nei preesistenti registri.

Deve ritenersi acquisito, attesa la fonte da cui la condivisibile argomentazione discende, che l’iscrizione possa avvenire senza indugio anche nei casi in cui sia rivolta al registro nazionale, a seguito di richiesta operata dal legale rappresentante dell’Aps nazionale cui la ex Soms, ormai trasformata, abbia chiesto di affiliarsi.

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