Come ogni anno, il Sole24Ore ha organizzato Telefisco, un evento durante il quale il Mef fornisce risposte ai più diversi questi: due di essi riguardavano anche gli enti del Terzo settore, in relazione, il primo, al perimetro dell’esenzione IVA e, il secondo, sulla transizione delle Onlus verso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Il primo quesito richiama una modifica al testo unico sull’Iva a seguito dell’approvazione del dlgs 186/2025. Con l’articolo 3 è stato modificato il richiamo all’esenzione Iva per diverse prestazioni sociali effettuate dalle Onlus con «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile», escludendo pertanto le imprese sociali costituite sotto forma di società. L’articolo 4 concede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% alle imprese sociali costituite nelle forme previste dal libro V, titolo V, del Codice civile.
Pertanto, ad esempio, le fondazioni (che sono costituite ai sensi del Libro I del Codice Civile) e che sinora si sono qualificate come Onlus - laddove si iscrivano al Runts e anche nel caso che prendano la qualifica di impesa sociale - continuano a fatturare le prestazioni sociali in regime di esenzione; non è prevista la possibilità di optare per l’applicazione della aliquota agevolata del 5%.
Il secondo quesito, riguarda le Onlus che presentano l’istanza di iscrizione al Runts per acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) entro il 31 marzo 2026 e quale deve essere il regime fiscale per le fatture emesse per le prestazioni sociali a partire dal 1° gennaio, nonché le conseguenze in caso di rigetto dell’istanza di iscrizione.
Il Mef risponde che si può ritenere applicabile il regime di esenzione Iva da parte delle ex Onlus per le prestazioni sociali anche dal 1° gennaio 2026 e in attesa della presentazione della predetta istanza. Nel caso in cui la domanda venga accolta, la qualifica di Ets si intenderà acquisita a partire dall’inizio del periodo di imposta senza soluzione di continuità. In caso di diniego, la Onlus dovrà provvedere a rettificare le fatture già emesse e applicare il regime fiscale proprio.
Di seguito le risposte dell’Agenzia delle entrate in tema di Terzo settore, rese note a Telefisco 2026 del 5 febbraio (Fonte Sole24Ore del 06/02/2026, pag. 27)
Quesito:
L’articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 esclude dalle esenzioni dell’articolo 10 del Dpr 633/72 le imprese sociali costituite sotto forma di società. Ne consegue che le imprese sociali costituite in altro modo (molte sono fondazioni) continuano a fatturare le prestazioni dei numeri 15, 19, 20 e 27-ter in regime di esenzione, senza possibilità di optare per l’imponibilità ad aliquota 5%?Il quesito verte sulla possibilità per le imprese sociali non costituite in forma societaria (ad esempio, le fondazioni) di optare, con riferimento alle prestazioni di cui all’articolo 10, primo comma, numeri 15, 19, 20 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 (decreto Iva), per l’imponibilità ai fini Iva con l’aliquota agevolata del 5%.
L’articolo 3 del dlgs 186/2025 modifica la portata soggettiva dell’esenzione prevista dall’articolo 10 del decreto Iva, sostituendo «le Onlus», quali soggetti che beneficiano dell’esenzione, ai numeri 19, 20 e 27-ter con gli «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile», e al numero 15 con «gli enti del Terzo settore».
Il successivo articolo 4 del dlgs 186/2025 modifica il numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto Iva, includendo tra i soggetti che beneficiano dell’aliquota agevolata del 5% anche le imprese sociali costituite nelle forme previste dal libro V, titolo V, del Codice civile per le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter se rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter.
Si ritiene, pertanto, che le imprese sociali costituite in forma diversa da quella societaria, comprese le fondazioni, beneficino dell’esenzione prevista dai numeri 15, 19, 20 e 27-ter dell’articolo 10 del decreto Iva. Non è, invece, possibile, per questi soggetti, optare per l’aliquota agevolata del 5%, che risulta applicabile, al ricorrere delle altre condizioni normativamente previste, dalle sole imprese sociali costituite in forma societaria.
Quesito:
Tenuto conto delle modifiche stabilite dall’articolo 3, comma 2, lettera b del Dlgs 186/2025, l’esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, numeri 15, 19, 20, 27-ter del Dpr 633/1972, nel caso in cui una Onlus debba presentare l’istanza di iscrizione al Runts per acquisire la qualifica di Ets entro il 31 marzo 2026, può applicare l’esenzione Iva alle fatture emesse anche nel periodo dal 1° gennaio 2026 nelle more della presentazione a prescindere dall’esito della medesima istanza? Oppure è necessario che la stessa ex Onlus nel corso del 2026, prima di poter emettere fatture in regime di esenzione per le prestazioni suddette, debba aver presentato l’istanza? Laddove sia consentito emettere le fatture in regime di esenzione da Iva quali sono i risvolti in caso di rigetto dell’istanza di iscrizione della ex Onlus o comunque le ipotesi in cui l’iscrizione seppure in presenza di istanza tempestiva non si concretizzi entro l’anno 2026?Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è data alle Onlus la possibilità di accedere al regime fiscale in favore degli Ets nel rispetto delle condizioni richieste dal codice del Terzo settore (Cts). Gli enti ancora iscritti all’Anagrafe delle Onlus al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di Ets devono presentare entro il 31 marzo 2026 all’ufficio del Runts territorialmente competente domanda di iscrizione ad hoc, indicando la sezione nella quale intendono essere iscritte, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Cts, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Il termine del 31 marzo 2026 resta fermo anche per le Onlus con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Si evidenzia che nell’ipotesi in cui la Onlus richieda l’iscrizione nel Runts entro questo termine e questa venga accolta, l’ente acquisirà la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (1° gennaio 2026 se l’ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), senza soluzione di continuità con la qualifica di Onlus.
Considerando l’effetto retroattivo dell’accoglimento della domanda di iscrizione al Runts e il termine del 31 marzo 2026 per la presentazione della relativa domanda, si può ritenere applicabile il regime di esenzione Iva da parte delle ex Onlus per le prestazioni previste dall’articolo 10, comma 1, numeri 15, 19, 20 e 27-ter, anche dal 1° gennaio 2026 e in attesa della presentazione della predetta istanza. Nel caso in cui la domanda venga accolta, la qualifica di Ets si intenderà acquisita a partire dall’inizio del periodo di imposta (1° gennaio 2026 se l’ente ha il periodo di imposta coincidente con l’anno solare) senza soluzione di continuità.
In caso di diniego, la Onlus dovrà provvedere a rettificare le fatture già emesse e applicare il regime fiscale proprio.
