La legge 182/2025 abolisce l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, introducendo un meccanismo di compensazione in denaro a favore degli eredi legittimari. Si apre così a una maggiore commerciabilità dei beni donati
Cambiano alcune regole relative alle donazioni, con nuove indicazioni che possono interessare anche i beni destinati agli enti del Terzo settore. La legge 2 dicembre 2025, n. 182, infatti, interviene su alcune disposizioni del codice civile in materia di beni provenienti da donazioni, abrogando l’istituto della cosiddetta azione di restituzione, allo scopo di rendere più facile la circolazione dei beni (specie i beni immobili) ricevuti in donazione e che siano oggetto di successiva alienazione.
Si interviene, infatti, sull’assetto tradizionale per cui, in caso di lesione della quota di legittima, l’erede legittimario poteva sinora chiedere la restituzione del bene donato anche nei confronti di terzi acquirenti del bene oggetto di donazione.
Si ricorda che, in base all’attuale disciplina del codice civile (artt. 560 e ss. c.c.), alla morte del donante, il valore dei beni donati in vita dal soggetto deceduto è riunito al valore dei beni ereditari per stabilire se gli eredi legittimi abbiano visto leso il proprio diritto alla quota ereditaria di legittima: in caso di lesione, gli eredi, esercitando l’azione di restituzione, hanno il diritto di recuperare i beni immobili oggetto della donazione non solo nei confronti del soggetto che ha ricevuto la donazione (donatario), ma anche nei confronti del terzo che ha successivamente acquisito il bene dal donatario.
Le modifiche poste in essere dalla legge n. 182/2025 fanno invece sì che oggi il terzo che ha acquistato il bene dal donatario non sarà più tenuto a restituirlo, ma è previsto l’obbligo del donatario – e solo in via sussidiaria del terzo acquirente – di compensare in denaro l’erede che risulta leso.
In altre parole, gli eredi non potranno più richiedere ai terzi la restituzione del bene donato, bensì saranno titolari soltanto nei confronti del donatario di un diritto di credito pari al valore del bene ricevuto in donazione.
Le nuove norme si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge, lasciando intatto il regime anteriore per le successioni già aperte.
La riforma intervenuta ha di fatto come conseguenza positiva una maggiore facilità di smobilizzo di beni (specie immobili) ricevuti in donazione, oggi scarsamente commercializzabili, a beneficio di tutti coloro i quali, anche Ets, ricevano beni immobili in donazione, oggi difficilmente smobilizzabili.
© Foto in copertina di Giuseppe Fichera, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"
