I limiti per i veicoli “sponsorizzati” per il trasporto sociale

Sono soggetti a sanzione, gli enti del Terzo settore che su auto, van o pulmino concessi in comodati d’uso per trasportare persone con disabilità o in fragilità applichino messaggi pubblicitari di aziende terze

Ci sono specifici vincoli sull’attività di “sponsorizzazione” su un veicolo (auto, van o pulmino, talvolta attrezzato), realizzata tramite messaggi pubblicitari di aziende terze applicati sulla carrozzeria, che viene concesso in comodato gratuito da una società a un ente del Terzo settore (ad esempio, che si occupa di trasporto a favore di persone con disabilità o in fragilità). Gli stessi vincoli sono previsti anche se è lo stesso Ets ad apporre sui propri mezzi diversi messaggi pubblicitari, tramite sponsorizzazioni a fini di autofinanziamento, che siano diversi dal proprio marchio e ragione sociale.

Il punto è che la pubblicità sui veicoli non è una materia “libera”: è regolata dal Codice della strada e dal Regolamento di esecuzione, e alcune configurazioni (soprattutto quando la pubblicità è “per conto terzi” e collegata a un corrispettivo, anche indiretto) possono esporre l’ente a contestazioni e stop operativi.

Il quadro ruota attorno a due norme-cardine:

  • Codice della strada (art. 23 del dlgs 285/1992) : stabilisce i principi e i divieti generali sulla pubblicità, per ragioni di sicurezza della circolazione, e prevede sanzioni e l’obbligo di rimozione in caso di violazioni.
  • Regolamento di esecuzione (art. 57 del dpr 495/1992): disciplina la pubblicità “sui veicoli” e, soprattutto, chiarisce che l’apposizione di pubblicità non luminosa è consentita “unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”; sulle autovetture ad uso privato è ammessa solo l’indicazione del marchio/ragione sociale del soggetto cui appartiene il veicolo (in sostanza: “pubblicità propria”, non di terzi).

Il chiarimento ministeriale del 2020
Nel 2020 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso una circolare (3 febbraio 2020, prot. 300/A/884/20/105/41) che – come richiamato in atti parlamentari – ha precisato che i divieti sulla pubblicità per conto terzi a titolo oneroso si applicano anche ai veicoli acquisiti in comodato gratuito da associazioni di volontariato per il trasporto di persone con disabilità.

Al di là del dibattito sul modello, per gli enti questo significa una cosa semplice: se il mezzo è qualificabile come “ad uso privato” e porta pubblicità di terzi legata a un corrispettivo, il rischio di non conformità aumenta sensibilmente.

Quali rischi concreti per Ets e servizi
I profili di rischio sono soprattutto tre:

  1. Sanzioni amministrative e obbligo di ripristino/rimozione della pubblicità non conforme (con costi e tempi spesso non previsti).
  2. Rallentamenti o interruzioni del servizio (anche “di fatto”), se il veicolo deve essere adeguato o se intervengono contestazioni durante l’operatività.
  3. Rischio contrattuale: molti comodati e accordi collegati alla raccolta pubblicitaria contengono clausole che scaricano sull’ente utilizzatore responsabilità e oneri.

Soluzioni alternative: più trasparenza, più continuità dei servizi
Se l’obiettivo è sostenere il trasporto sociale, spesso sono più lineari strumenti come erogazioni liberali finalizzate, campagne di raccolta fondi dedicate, cofinanziamenti territoriali e accordi trasparenti non basati sulla “vendita” di spazi pubblicitari sul veicolo.

Articolo a scopo informativo: nei casi concreti è opportuno un confronto tecnico-legale sui contratti e sulla configurazione effettiva dei messaggi pubblicitari.

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