Beni e attività all’estero, attenzione al calcolo delle imposte per il Terzo settore

Ivie e Ivafe sono due imposte “nuove” che, a partire dal 2020, impattano nei bilanci degli enti non commerciali che detengono immobili o disponibilità finanziarie all’estero. Ma il loro effetto lo conosceremo nel prossimo giugno 2021, soprattutto per le Ong 

Articolo pubblicato su FiscoSport il 17 dicembre 2020

Passato quasi sotto silenzio l’anno scorso, l’allargamento della platea dei soggetti incisi dal prelievo per Ivie e Ivafe, si manifesterà a carico del bilancio d’esercizio 2020 anche per gli enti non commerciali e, al momento, non c’è alcuna norma agevolativa prevista per gli enti del Terzo settore (Ets).

Pertanto, salvo sorprese dell’ultimo momento, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) sono dovute da tutti gli enti non commerciali senza alcuna distinzione/esenzione.

Questo significa che saranno incise per esempio le organizzazioni non governative che, ancorché Onlus e prossimamente Ets, in Italia non scontano l’imposta di bollo sui conti correnti.
Saranno altresì colpiti gli immobili che sono utilizzati per fini istituzionali nei Paesi in via di sviluppo.
Vediamo il funzionamento delle due imposte.

L’IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO

L’Ivie è disciplinata dall’art. 19, commi 13-17 del decreto legge 201/2011.

I soggetti passivi sono:

  • il proprietario di un fabbricato o di un terreno, qualunque sia la loro destinazione. Non rileva perciò il fatto che siano destinati a fini strumentali per natura o per destinazione per l’esercizio di impresa o di lavoro autonomo o istituzionale
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi)
  • il concessionario in caso di costruzione che insiste su aree demaniali
  • il locatario per gli immobili da costruire o in corso di costruzione in forza di un contratto di locazione finanziaria
  • indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o di soggetti diversi da queste.
    Sono perciò compresi anche gli enti non commerciali.
Oggetto dell’imposta e base imponibile

L’oggetto dell’imposta sono gli immobili (terreni e fabbricati) posseduti all’estero o detenuti in forza di un contratto leasing o, come si precisa nella circolare Agenzia delle entrate n. 28/E del 02/07/2012 nei Paesi di common law posseduti a titolo di leasehold.

È costituita dal valore dell’immobile che risulta dall’atto di acquisto o da altri contratti dai quali risulta il costo complessivo sostenuto per l’acquisto dei diritti reali diversi dalla proprietà.
Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto risultante dalle scritture contabili.
In mancanza si dovrebbe utilizzare il valore di mercato rilevato nel luogo in cui insiste l’immobile al termine di ciascun anno solare di riferimento.
Se gli immobili sono situati nei Paesi dell’Unione europea o nei Paesi che aderiscono allo Spazio economico europeo (See) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è quello catastale determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato e utilizzato ai fini delle imposte che colpiscono lo stesso immobile in quel Paese.
All’interno della stessa circolare è riportato un utile schema che guida alla determinazione del valore di riferimento degli immobili in questione.

Aliquota

Per gli enti non commerciali l’aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili come sopra determinato. L’imposta è annuale e deve essere versata in occasione dei versamenti delle imposte annuali di I.Re.S. e I.R.A.P., acconti compresi.

L’IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO

L’Ivafe è disciplinata dall’art. 19 commi 18-23 del decreto legge 201/2011.

I soggetti passivi sono

  • le persone fisiche e
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi perciò gli enti non commerciali
    che detengono attività finanziarie all’estero
Oggetto dell’imposta e base imponibile

L’imposta si applica a:

  • conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero indipendentemente dalla natura delle fonti di alimentazione (erogazioni liberali, fondi derivanti da cooperazione internazionale ecc.)
  • i prodotti finanziari in generale, indipendentemente dal luogo di emissione, purché custoditi o depositati presso un intermediario non residente in Italia. Pertanto non è soggetta all’IVAFE un’attività finanziariacustodita o amministrata da un intermediario residente ma materialmente collocatain una cassetta di sicurezza all’estero.

Per prodotti finanziari si intendono:

  • azioni e altri titoli equivalenti che rappresentano il capitale o il patrimonio di soggetti residenti o non residenti (escluse le quote di società a responsabilità limitata e di società di persone);
  • quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr);
  • obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa;
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere);
  • contratti a termine e derivati (contratti di opzione, future, swap) e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

La base imponibile è così costituita:

  • per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri: il valore puntuale di quotazione. Può essere utilizzata la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se alla data di riferimento (31 dicembre o giorno in cui cessa la detenzione) non c’è stata negoziazione, si assume il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
  • per i titoli non negoziati (o esclusi dalla negoziazione): il valore nominale o, in mancanza, valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. In loro assenza, si considera il valore di acquisto.
Aliquota

L’aliquota è stabilita nel 2 per mille e, se il soggetto è diverso da una persona fisica, l’imposta dovuta non può superare i 14.000 euro/anno.

Se oggetto dell’imposta sono conti correnti o libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è pari a 34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro per i soggetti diversi.

Sono esenti i rapporti con un valore medio di giacenza annua non superiore a 5.000 euro.

CONSIDERAZIONI

Al di là delle considerazioni di incostituzionalità che sono state svolte da Antonio Viotto nel fascicolo n. 3/2016 della Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, in questa sede vale la pena sottolineare il fatto che alcuni enti non commerciali che operano all’estero saranno profondamente incisi dalle imposte di cui sopra nonostante si tratti di immobili o attività finanziarie che, in Italia, semplicemente non sarebbero tassati in virtù delle norme agevolative di cui godono.
È sufficiente pensare alle organizzazioni non governative o alle organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro (definizione ex art. 26, legge 190/2014) che in quanto (oggi) Onlus e prossimamente ETS godono:

  • dell’esenzione da l’imposta di bollo sui rapporti bancari
  • dell’esenzione dall’IMU per gli immobili utilizzati come strumentali per lo svolgimento dell’attività istituzionale/di interesse generale, sempreché il Comune dove tali immobili sono ubicati abbia deliberato l’esenzione

Si tenga presente che uno dei motivi per i quali sono state introdotte la Ivie e la Ivafe è stato proprio quello di parificare la tassazione interna a quella che gli stessi beni, ma detenuti/posseduti all’estero, avrebbero potuto aggirarla, seppure con qualche differenza per quanto riguarda gli immobili.

Ora il problema si pone per gli enti non commerciali che all’estero operano istituzionalmente e regolarmente con attività basate su contributi ricevuti da organismi internazionali e/o da erogazioni liberali.

Si pensi a una Ong che istituzionalmente apre rapporti di conto corrente spesso “agganciati” a precisi programmi di cooperazione internazionale e che talvolta sono soggetti a prelievi all’ingresso perché lo Stato ospite è “a caccia” di valuta pregiata.
In alcuni scenari si arriva a usare il trasporto di valuta per quanto questo strumento sia spesso pericoloso.
Oppure a quelle organizzazioni che costruiscono e gestiscono ospedali nei Paesi in via di sviluppo o in zone di guerra.
In sostanza la IVIE andrebbe a colpire immobili

  • destinati a pubblica utilità e per i quali l’organizzazione, generalmente, non riscuote proventi
  • che non sono il frutto di investimenti speculativi
  • che al termine del programma di cooperazione sono normalmente lasciati alla gestione delle autorità locali

Eppure, per quanto di nostra conoscenza, non si hanno notizie di proposte di modifica in favore delle Onlus o degli Ets che da tempo, mediante la compilazione obbligatoria del quadro RW del modello Enc, comunicano la consistenza dei beni all’estero e quindi l’ammontare del loro importo.

È opinione di chi scrive che lo strano silenzio sull’argomento sia dovuto probabilmente alla mancanza di percezione dell’entità del prelievo fiscale che, nel prossimo giugno, arriverà a manifestarsi in tutta la sua gravità: si pensi all’IVIE dovuta sul costo di costruzione di un ospedale di alcuni milioni di euro.

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