Pa e Terzo settore, per le convenzioni vale l’iscrizione ai registri previgenti

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sull’anzianità minima di 6 mesi richiesta per l’attivazione delle convenzioni di pubbliche amministrazioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Sulle convenzioni tra pubblica amministrazione e Terzo settore secondo il codice del Terzo settore (art. 56 dlgs n. 117/2017), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la nota n. 2904 del 3 marzo 2023 in risposta a un quesito posto dal Forum Nazionale del Terzo settore. Il quesito riguarda la corretta interpretazione, nella parte in cui richiede per le convenzioni tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) per lo svolgimento di attività o di servizi sociali di interesse generali, della sussistenza del requisito dell’anzianità di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) di almeno 6 mesi. 

In alcuni bandi emanati da amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito viene difatti considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al Runts, senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.

Sul punto, nel quesito rivolto al Ministero si sottolineava che la giusta verifica dei requisiti avrebbe dovuto invece considerare validi anche i mesi di anzianità di iscrizione nei registri previgenti, in coerenza con il principio di continuità tra previgente e attuale sistema di registrazione.

L’anzianità di iscrizione al Runts deve tener conto del periodo pregresso

Nella nota ministeriale si afferma anzitutto che, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, l’art. 56 dlgs n. 117/2017 individua, oltre al requisito qualificatorio costituito dall’iscrizione al Runts dell’ente, l’ulteriore requisito dell’anzianità minima di iscrizione al Runts di sei mesi per “assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti”.

Per il Ministero, la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione al Runts deve essere di fatto considerata alla luce delle previsioni contenute negli artt. 101, comma 3 e 54, comma 4 del codice del Terzo settore.

In particolare:

  • il requisito dell’iscrizione al Runts, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

In questo senso, coerentemente al principio di continuità tra l’iscrizione ai preesistenti registri e quella al Runts, è quindi confermata l’inclusione, nel computo dei 6 mesi di iscrizione al Runts, anche del periodo precedentemente maturato in continuità di iscrizione a uno dei registri previgenti.

Lo stesso principio è applicabile, inoltre, nei confronti delle Odv e delle Aps per le quali sia ancora pendente il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al Runts medesimo, oltre che nei confronti delle Odv con riferimento all’art. 57 dlgs n. 117/2017 ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.

© Foto in copertina di Lucia Montagna, progetto FIAF-CSVnet "Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano"

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