Le organizzazioni sportive possono prevedere statutariamente anche lo svolgimento di attività diverse, esattamente come previsto per gli enti del Terzo settore: tali attività diverse devono essere svolte nei limiti della secondarietà e strumentalità anche se tali vincoli non risultano ancora regolamentati.
Per gli enti del Terzo settore sportivi che presentano pluralità di attività di interesse generale, lo svolgimento di attività sportive non deve presentare i connotati della stabilità e prevalenza, ben potendo svolgere anche altre attività di interesse generale. In questo caso i limiti all’esercizio delle attività diverse da applicare sono quelli definiti dal dm 107/2021.
