Erogazioni liberali al Terzo settore, c’è tempo fino al 16 marzo per la comunicazione

Da quest’anno l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate è anche per alcuni enti, tra cui Onlus, anche quelle “di diritto”, associazioni di promozione sociale e specifiche fondazioni e associazioni riconosciute, che abbiano registrato nell’ultimo bilancio entrate superiori a 220.000 euro

C’è tempo fino al prossimo 16 marzo, come previsto dal dl 124/2019 art 16-bis, comma 4, per comunicare all’Agenzia delle entrate le erogazioni liberali tracciabili in denaro, deducibili o detraibili ricevute nel 2022 ed eseguite da persone fisiche di cui si conosce il codice fiscale. L’obbligo prevede che siano indicate anche eventuali erogazioni liberali restituite nell’anno precedente con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata. È il caso di donazioni sottoposte a condizione per le quali non è stato possibile da parte dell’ente dare seguito alla riserva.

Dal 2023 gli enti obbligati a tale adempimento sono i seguenti, a condizione che nel 2022 abbiano fatto registrare nell’ultimo bilancio entrate superiori a 220.000 euro:

  • le Onlus (comprese le Onlus “di diritto”, quindi le organizzazioni di volontariato, le Ong e le cooperative sociali);
  • le associazioni di promozione sociale;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per tutti gli altri enti la comunicazione rimane facoltativa.

L’obbligo sarà esteso a tutti gli enti del Terzo settore (non solo a quelli menzionati precedentemente) con ricavi, rendite e proventi o entrate superiori a 220.000 euro a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Come inviare la comunicazione

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle erogazioni liberali sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2021, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

La comunicazione, finalizzata a permettere allo Stato l’elaborazione sempre più completa delle dichiarazioni dei redditi precompilate, era stata introdotta in modalità sperimentale e non vincolante per gli anni 2017, 2018 e 2019. La misura trova una stabilizzazione con applicazione “a step” a partire dalle donazioni ricevute nel 2020. La trasmissione dei dati è effettuata con le stesse modalità previste nel periodo di sperimentazione occorso negli anni scorsi, disciplinato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018. Con esso sono confermate le disposizioni a tutela del diritto del contribuente donatore che non intende far conoscere all’ente i propri dati.

La comunicazione può avvenire attraverso intermediario abilitato o utilizzando i canali Entratel e Fisconline, installando un software specifico, come descritto direttamente sul sito dell’Agenzia.

Per maggiori informazioni, ecco le faq dell’Agenzia delle entrate.

© Foto in copertina di Antonio Perrone, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

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