Per quanto concerne le erogazioni liberali sicuramente è di maggior interesse – fiscalmente parlando – indirizzarle ad enti del terzo settore piuttosto che ad associazioni sportive dilettantistiche come emerge dal seguente prospetto riepilogativo:
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TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE |
TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE |
AGEVOLAZIONE |
RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI | Persona fisica | Detrazione dall’imposta lorda del 19% della donazione per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro | Art. 15, comma 1 lett. i ter, del Tuir |
| Persona giuridica | Detrazione dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro | Art. 78 del Tuir | |
| Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società e ONLUS iscritte nell’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle entrate | Persona fisica | Detrazione dall’imposta del 30% (35% se organizzazione di volontariato) dell’erogazione liberale per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro | Art. 83 dlgs 117/2017 |
| Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare | Art. 83 dlgs 117/2017 | ||
| Persona giuridica | Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare | Art. 83 dlgs 117/2017 |




