I collaboratori negli enti del Terzo settore sportivi

Non si ravvedono disposizioni che vietino il ricorso alla disciplina speciale del lavoro sportivo introdotta dal decreto legislativo 36/2021 da parte di enti del Terzo settore iscritti anche nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Ovviamente è necessario poter dimostrare che i collaboratori in relazione ai quali si applicano le agevolazioni e semplificazioni contemplate per i lavoratori sportivi siano effettivamente qualificabili come tali. Si parla esclusivamente di atleti, l’allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara, figure strumentali allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche come risultanti dall’elenco approvato dal Dipartimento per lo sport e dal Ministero del Lavoro, e da ultimo aggiornato il 4 marzo 2025, sulla base delle indicazioni fornite dalle Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate quando tutti impegnati esclusivamente nelle discipline espressamente riconosciute come sportive dilettantistiche (come previsto al paragrafo 1.2).

Sulle agevolazioni e semplificazioni appena citate, si ricorda che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap. Sotto il profilo previdenziale invece i lavoratori sportivi autonomi sono assicurati alla gestione separata INPS e “l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui” ai sensi dell’art.35 del dlgs 36/2021.

In termini di adempimenti giuslavoristici, con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative è possibile gestire gratuitamente, attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la comunicazione di instaurazione del rapporto, conteggi e predisposizione del modello F24 per la liquidazione delle ritenute previdenziali e assistenziali, elaborazione dell’UNIEMENS e, in prospettiva del libro unico del lavoro (non obbligatorio finché non sarà resa operativa questa funzionalità sul registro), a condizione che il collaboratore non superi complessivamente i 15.000 euro da compensi da lavoro sportivo, per importi superiori gli adempimenti vengono assolti in modo ordinario. Resta a tutt’oggi però necessario trasmettere telematicamente all’Inps l’UNIEMENS in via autonoma o attraverso l’assistenza di un consulente del lavoro o altro professionista abilitato quando il collaboratore superi i 5.000 euro complessivi di redditi da lavoro sportivo.

Anche il ricorso a collaborazioni di natura amministrativo-gestionale, ammesse ad agevolazioni fiscali e previdenziali, è esclusivamente limitato a chi espleta attività – quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti – strumentali alle attività sportive dilettantistiche e non alla generalità delle attività di interesse generale organizzate dall’ente del Terzo settore sportivo.

A differenza di quanto avviene nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’organizzazione non potrà limitarsi a verificare che i compensi erogati non si configurino come forma di distribuzione anche indiretta di utili o proventi – per cui i compensi non devono superare del 40% quanto previsto, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale che dovranno essere illustrate nella delibera di affidamento dell’incarico o nello stesso contratto – ma dovrà anche garantire che;

    1. sia riconosciuto ai lavoratori – autonomi e subordinati – un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
    2. sia garantito che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non sia superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, salva l’applicazione del rapporto di uno a dodici in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Gli enti del Terzo settore sportivi potranno avvalersi di volontari che hanno una diversa definizione rispetto ai volontari nel mondo sportivo.

Se infatti nello sport si definiscono volontari quanti “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”, negli enti del Terzo settore il volontario è chi “per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”, dove pertanto l’aspetto solidaristico diviene elemento caratterizzante.

Ebbene l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore implica l’applicazione delle disposizioni contemplate dal codice del Terzo settore con le seguenti conseguenze:

  1. i volontari – anche se impegnati in attività sportiva dilettantistica – non possono ricevere rimborsi forfettari previsti per i volontari dello sport in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi affilianti, dal Coni, dal Cip e dalla società Sport e salute Spa nel rispetto dei limiti di legge e dei regolamenti adottati dall’organismo sportivo affiliante e nel rispetto delle nuove procedure di certificazione attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  2. i volontari devono risultare da un registro previamente vidimato, condizione che non si verifica in ambito sportivo a meno che non sia l’istituto assicurativo a richiederlo;
  3. i volontari devono essere assicurati contro il rischio responsabilità civile, infortunio e malattia e non solo il rischio responsabilità civile previsto per i volontari dello sport.

Il tema dei volontari riveste ovviamente un ruolo fondamentale nelle associazioni di promozione sociale e nelle organizzazioni di volontariato dove la relativa presenza qualificata rappresenta un requisito identifico di queste tipologie di enti del Terzo settore.

Resta ancora da chiarire se i dirigenti che non percepiscono indennità di carica possano o siano automaticamente da qualificare come volontari.

Sul punto, infatti, il CONI, con la nota del 1° febbraio 2024 redatta alla luce del confronto avuto con il Ministero dello Sport (nota 25 gennaio 2024), ha ritenuto che i membri del consiglio direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato, non rientrano nella categoria dei volontari da cui l’affermazione che non si configuri in questo caso una condizione di incompatibilità con l’eventuale percezione di compensi. Per quanto concerne invece il fronte degli enti del Terzo settore il Dicastero con la nota n. 6214 del 9 luglio 2020 ha affermato che l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato nel caso in cui risponda ai requisiti declinati nell’articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la gratuità: la scelta lessicale sembra affermare la necessità che si verifichi caso per caso, non essendo sufficiente la gratuità della carica elettiva per qualificare la stessa come attività di volontariato.

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