Potrebbero essere soggetti a sanzione, gli enti del Terzo settore che su auto, van o pulmino concessi in comodati d’uso per trasportare persone con disabilità o in fragilità applichino messaggi pubblicitari di aziende terze
Ci sono specifici vincoli sull’attività di “sponsorizzazione” su un veicolo (auto, van o pulmino, talvolta attrezzato), realizzata tramite messaggi pubblicitari di aziende terze applicati sulla carrozzeria, che viene concesso in comodato gratuito da una società a un ente del Terzo settore (ad esempio, che si occupa di trasporto a favore di persone con disabilità o in fragilità). Gli stessi vincoli sono previsti anche se è lo stesso Ets ad apporre sui propri mezzi diversi messaggi pubblicitari, tramite sponsorizzazioni a fini di autofinanziamento, che siano diversi dal proprio marchio e ragione sociale.
Il punto è che la pubblicità sui veicoli non è una materia “libera”: è regolata dal Codice della strada e dal Regolamento di esecuzione, e alcune configurazioni (soprattutto quando la pubblicità è “per conto terzi” e collegata a un corrispettivo, anche indiretto) possono esporre l’ente a contestazioni e stop operativi.
Il quadro ruota attorno a due norme-cardine:
Il chiarimento ministeriale del 2020
Nel 2020 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso una circolare (3 febbraio 2020, prot. 300/A/884/20/105/41) che – come richiamato in atti parlamentari – ha precisato che i divieti sulla pubblicità per conto terzi a titolo oneroso si applicano anche ai veicoli acquisiti in comodato gratuito da associazioni di volontariato per il trasporto di persone con disabilità. Inoltre, la modifica dell'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, cosi come prevista dall'art. 5, comma 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120, al fine di estendere e disciplinare nel dettaglio la pubblicità non luminosa e per conto di terzi anche sui veicoli appartenenti alle Onlus, alle ODV iscritte nei registri di cui all' art. 6 legge 11 agosto 1991, n. 266 e infine alle ASD in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non ha ancora trovato attuazione.
Al di là del dibattito sul modello, per gli enti questo significa una cosa semplice: se il mezzo è qualificabile come “ad uso privato” e porta pubblicità di terzi legata a un corrispettivo, il rischio di non conformità aumenta sensibilmente.
Quali rischi concreti per Ets e servizi
I profili di rischio sono soprattutto tre:
Soluzioni alternative: più trasparenza, più continuità dei servizi
Se l’obiettivo è sostenere il trasporto sociale, spesso sono più lineari strumenti come erogazioni liberali finalizzate, campagne di raccolta fondi dedicate, cofinanziamenti territoriali e accordi trasparenti non basati sulla “vendita” di spazi pubblicitari sul veicolo.
Articolo a scopo informativo: nei casi concreti è opportuno un confronto tecnico-legale sui contratti e sulla configurazione effettiva dei messaggi pubblicitari.
