Lo statuto dell’ente del Terzo settore sportivo dilettantistico e dell’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale

Gli enti del terzo settore che intendono iscriversi anche nel registro nazionale delle attività sportiva dilettantistiche (Rasd) dovranno implementare i vincoli statutari legati alla tipologia di ente del Terzo settore prescelto ma, ai fini sportivi, è sufficiente che contemplino tra le attività di interesse generale “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” e che non prevedano disposizioni in contrasto con la disciplina delle organizzazioni sportive.

A tal fine è essenziale che sia presentata l’istanza di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

L’associazione dovrà quindi ottenere l’affiliazione ad uno o più organismi sportivi, intendendo tali le Federazioni sportive nazionale, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, e ovviamente promuovere una delle discipline sportive espressamente riconosciute dall’ordinamento.

È quindi essenziale – pena l’omessa iscrizione o la decadenza dall’iscrizione nel Rasd – che le discipline eventualmente indicate in statuto (alcuni organismi sportivi richiedono che siano esplicitate ai fini dell’affiliazione anche se l’ufficio del Registro ad oggi non pare richiederlo) siano quelle espressamente riconosciute il cui elenco è consultabile all’interno del Regolamento delle attività sportive dilettantistiche. Si raccomanda l’utilizzo dell’esatta locuzione ivi indicata onde evitare contestazioni.

L’elenco delle discipline è in ogni caso soggetto a modifiche nel tempo, essendo ora possibile – sia per gli organismi sportivi che per le organizzazioni di base – proporre il riconoscimento di nuove discipline sportive.

Chi aveva già acquisito la doppia qualifica di Asd ed Aps potrebbe aver mantenuto questo status limitandosi a modificare lo statuto per renderlo conforme al decreto legislativo 36/2021. Ancorché si tratti di organizzazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore, nel verificare lo statuto di una “associazione sportiva dilettantistica” del Terzo settore gli uffici potrebbero richiedere che il sodalizio recepisca anche i vincoli propri delle organizzazioni sportive: sul punto si ritiene necessario un chiarimento ministeriale.

 

Si tratta in particolare dei seguenti aspetti che si evincono dagli artt. 6,7, 8 e 11 del menzionato dlgs 36/2021, ossia:

  • la denominazione, recante la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
  • la sede legale;
  • l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  • l’eventuale possibilità di esercitare attività diverse da quelle propriamente sportive (o meglio delle attività agonistico/competitive, didattiche, formative e di preparazione atletica) a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze non ancora adottato;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro (ai sensi dell’articolo 8 del dlgs 36/2021 che rinvia alla definizione offerta dal decreto legislativo relativo alle imprese sociali);
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
  • la circostanza che è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal Cip: per quanto non si configuri come vincolo statutario alcuni organismi richiedono che sia esplicitato nell’atto per cui, per ogni evenienza, se ne raccomanda l’inserimento;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni che per un Ets sportivo può essere tradotto in obbligo di devoluzione ad altro ente del terzo settore per fini sportivi.

A questi requisiti si sommano quelli contemplati dall’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi e dall’art. 4 del decreto Iva, come condizione di accesso alle agevolazioni fiscali ivi contemplate:

  • divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
  • espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
  • previsione per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi,
  • principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice civile,
  • sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti
  • criteri di ammissione ed esclusione dei soci, associati o partecipanti
  • criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
  • criteri e idonee forme di pubblicità delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non valutabilità della stessa;

unitamente ad un requisito di origine giurisprudenziale (Cassazione sezione VI 04/10/2017 n. 23228), legato all’esplicita affermazione del diritto di rappresentanza in assemblea, con esercizio del voto, in capo all’esercente la responsabilità genitoriale dell’associato minorenne, principio che nell’ambito del Terzo settore ha trovato una sua “consacrazione” in provvedimenti di prassi.

Gli statuti saranno soggetti al vaglio di conformità da parte del Comitato permanente, recentemente insediatosi, composto da rappresentanti del Coni, del Cip e del Dipartimento per lo sport.

Il Comitato con una recente nota ha evidenziato che le associazioni e società sportive dilettantistiche devono “prevedere nei propri statuti l’osservanza dei principi previsti dagli Statuti del CONI e CIP, rispettivamente agli articoli 29 e 33…. In particolare, è necessario che le norme siano ispirate ai principi di democraticità e pari opportunità, peraltro contenuti anche nell’articolo 7 del decreto legislativo 36/21, nonché alla lealtà sportiva ed all’osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport”.

Ai requisiti prima menzionati si rende pertanto di fatto necessario aggiungere anche quanto contemplato in tale nota, ma fortunatamente il Dipartimento dello sport ha chiarito che tali ultime prescrizioni “riguarderanno gli Statuti allegati alle nuove domande di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive Dilettantistiche presentate a decorrere dalla data del 24 febbraio 2025”. Bisognerà però verificare se con il tempo gli uffici interverranno per chiedere l’implementazione di tali requisiti negli statuti di tutti i sodalizi sportivi.

L’elaborazione dello statuto di una associazione sportiva dilettantistica, ancorché iscritta al Runts, si ritiene pertanto opportuno che implementi tutti questi aspetti in attesa di un chiarimento ministeriale: l’ente del Terzo settore sportivo che si iscrive nel registro delle attività sportive dilettantistiche senza assumere la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica non è invece chiamato ad implementare detti vincoli ma esclusivamente quelli contemplati dal codice del terzo settore e dalle molteplici indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro.

Come è noto, l’assunzione della qualifica di associazioni di promozione sociale, a differenza degli altri enti del Terzo settore, è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti in capo all’associazione:

  • deve avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
  • può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità;
  • il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Con riferimento alla definizione di lavoratori si rende necessario evidenziare quello che si presume essere un refuso nell’indicazione di prassi del Ministero del Lavoro.

Nella nota n. 18244 del 30/11/2021 si legge infatti che per lavoratori – ai fini del rispetto dei rapporti percentuali sopra riportati – è possibile avvalerci della previsione di cui all’articolo 8, comma 6, lettera r) del dm n. 106 del 15/09/2020, con riguardo alle procedure di iscrizione al Runts, nella quale si è ritenuto di limitare il computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo. Difatti, l’inclusione anche di questi ultimi tra i lavoratori (ovvero al numeratore del rapporto lavoratori/volontari di cui alla norma) potrebbe comportare l’equiparazione di situazioni recanti oggettiva disomogeneità”.

Il citato decreto ministeriale prevede invece che nel Runts le associazioni di promozione sociale debbano indicare “il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa”.

La differenza è rilevante per le organizzazioni sportive dove i lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono esonerati dall’apertura di una posizione assicurativa in quanto il legislatore ritiene sufficiente la copertura assicurativa garantita attraverso il tesseramento (obbligatorio) ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni, mentre gli stessi potrebbero avere una posizione previdenziale al superamento dei cinque mila euro di compensi complessivi annui (art. 35, comma 8bis, del dlgs 36/2021). Si ricorda, infatti che l’art. 34 del dlgs 36/2021 recita che “3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi”.

Atteso che la circolare non costituisce fonte normativa e avuto riguardo anche al refuso nella citazione dei contenuti del decreto ministeriale, si ritiene che debbano essere presi in considerazione esclusivamente i lavoratori con tutela assicurativa, come i collaboratori amministrativo-gestionali, ma non i collaboratori coordinati e continuativi sportivi. Sul tema si ritiene indispensabile un chiarimento ministeriale considerate le potenziali pesanti ripercussioni rispetto alla qualificazione, o meno, del sodalizio come associazione di promozione sociale.

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