Misure fiscali

Le imprese sociali possono usufruire di specifiche misure fiscali rispetto agli altri enti del Terzo settore (Ets). Si tratta di particolari indicazioni sulla formazione del reddito imponibile e agevolazioni sulle imposte indirette.

Pur non trattandosi tecnicamente di agevolazioni fiscali a beneficio delle imprese sociali è qui comunque il caso di ricordare che chi (persona fisica o società) contribuisca con risorse proprie al finanziamento di una nuova impresa sociale ha una previsione agevolativa di grande interesse. Tali risorse infatti si detraggono, per un importo pari al 30% della somma investita, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche purché il contribuente le abbia investite nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

Stessa previsione anche per le società, con il meccanismo però della deduzione dal reddito imponibile. I limiti sono di 1 milione di euro l’anno per le persone fisiche e di 1 milione e 800 mila euro l’anno per le società, in entrambi i casi per un massimo di tre anni. il capitale investito nell’impresa sociale deve comunque essere mantenuto nella stessa per almeno 5 anni.

REGIME FISCALE

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:

  • le somme destinate ad apposite riserve previste dalla norma. Si tratta di riserve di utili costituite da avanzi di gestione e destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
  • le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva: si tratta dell’attività di verifica svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro su richiesta del Ministero e volta alla verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di imprese sociali.

L’utilizzo delle riserve a copertura di perdite è consentito e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione effettuate ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, qualora tali variazioni possano determinare l’insorgere di un utile o di un maggior utile da tassare.

Sono invece imponibili gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale sottoscritto o versato dai soci, o attraverso l’emissione di strumenti finanziari, o anche mediante le erogazioni liberali a favore di altri Ets diversi dalle imprese sociali (che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o da questa controllate) finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

AGEVOLAZIONI FISCALI

IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI A TUTTE LE IMPRESE SOCIALI

Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a condizione che i beni siano utilizzati entro 5 anni dal trasferimento, per la diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale. L’impresa sociale deve rendere apposita dichiarazione in tal senso al momento della stipula dell’atto.

Nel caso in cui il bene non sia utilizzato direttamente entro cinque anni o in cui sia resa dichiarazione mendace, l’impresa dovrà pagare, oltre alle imposte in misura ordinaria e agli interessi di mora, anche una sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta.

AGEVOLAZIONI APPLICABILI ALLE SOLE IMPRESE SOCIALI NON COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

Imposte sulle successioni e donazioni

Viene stabilito che i trasferimenti a titolo gratuito “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” non siano soggetti all’imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione.

Le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche della normativa sono invece esenti dall’imposta di registro. Tra questi atti rientrano le modifiche agli statuti effettuate per “adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili”. Pertanto, laddove l’impresa effettui anche modifiche statutarie di carattere diverso dalle tipologie indicate, esse saranno invece assoggettate ad imposta di registro in misura fissa.

Imposta di bollo

Sono esenti da imposta di bollo “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”.

L’Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha chiarito che, data l’ampia formulazione della disposizione recata dal codice, si possono ricomprendere nell’esenzione dall’imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto.

Irap

Le Regioni e le Province autonome possono deliberarne la riduzione o l’esenzione.

Imposta sugli intrattenimenti

Non è dovuta se le attività sono svolte dalle imprese sociali occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Al fine di fruire dell’esenzione, l’impresa sociale deve dare comunicazione alla Siae prima dell’inizio della manifestazione.

Tasse sulle concessioni governative

Tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle imprese sociali sono esenti da tasse sulle concessioni governative, il cui elenco è rinvenibile nelle tabelle allegate al dpr. 640 del 1972.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il regime fiscale di favore delle imprese sociali è una delle principali novità della riforma.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 18

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 82

ABROGAZIONI

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell’impresa sociale”

ENTRATA IN VIGORE

L’efficacia delle disposizioni fiscali sulle imprese sociali sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La scheda è aggiornata a giugno 2022.

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