Il social bonus è una misura agevolativa prevista dal codice del Terzo settore (art. 82) finalizzata a incentivare le erogazioni liberali in denaro destinate a progetti di recupero e valorizzazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata affidati agli enti del Terzo settore (Ets).
La ratio dell’istituto è quella di mobilitare risorse private per finalità di interesse generale, favorendo la rigenerazione di patrimoni immobiliari e mobili altrimenti inutilizzati e rafforzando il ruolo sociale degli Ets.
La misura si fonda difatti su un meccanismo fiscale premiale: i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di specifici progetti di recupero approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali beneficiano di un credito d’imposta, mentre gli Ets ottengono le risorse necessarie per realizzare interventi di interesse generale.
L’operatività dell'istituto è stata disciplinata dal Decreto Interministeriale 23 febbraio 2022, n. 89, che ha definito le procedure di approvazione dei progetti, gli obblighi degli enti beneficiari e le modalità di fruizione del beneficio fiscale.
Il social bonus opera attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno dei progetti approvati.
Il codice del Terzo settore riconosce il beneficio fiscale a tre categorie di soggetti:
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di un progetto ammesso al social bonus hanno diritto a un credito d’imposta pari al 65% della somma donata.
Il credito è riconosciuto entro il limite del 15% del reddito imponibile del contribuente ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Possono beneficiare del credito d’imposta (in questo caso del 50%) anche gli enti non commerciali che effettuano donazioni a favore dei progetti approvati.
Anche per tali soggetti il credito è riconosciuto entro il limite del 15% del reddito imponibile e viene utilizzato in tre annualità.
Le società e gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa possono anch’essi sostenere i progetti di social bonus ottenendo un credito d’imposta pari al 50% delle somme erogate.
Per tali soggetti il beneficio è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui e può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24. Inoltre, il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.
Il funzionamento del social bonus si articola in una sequenza procedimentale che coinvolge gli Ets, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i soggetti donatori.
In una prima fase l’Ets individua il bene pubblico inutilizzato o il bene confiscato alla criminalità organizzata di cui dispone in forza di un provvedimento di assegnazione o affidamento e predispone un progetto finalizzato al suo recupero e alla sua successiva destinazione ad attività di interesse generale.
Il progetto deve contenere una descrizione dettagliata delle attività da realizzare, delle finalità perseguite e delle modalità di utilizzo del bene una volta completato il recupero.
Particolare rilievo assume la componente economico-finanziaria, poiché l’ente deve dimostrare la sostenibilità dell’intervento e l’adeguatezza delle risorse necessarie alla sua realizzazione.
La progettazione deve consentire all’Amministrazione di verificare:
Il progetto viene quindi trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la piattaforma informatica dedicata corredato dalla modulistica prevista, ossia:
Successivamente la proposta progettuale è sottoposta a una valutazione amministrativa e tecnica finalizzata a verificare:
I progetti che superano positivamente la fase istruttoria vengono inseriti nella cosiddetta “Vetrina Social Bonus”, consultabile pubblicamente, attraverso la quale cittadini, imprese ed enti possono effettuare erogazioni liberali a sostegno dell’iniziativa.
Le somme raccolte mediante le donazioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione del progetto approvato e devono essere oggetto di specifica rendicontazione da parte dell’ente beneficiario.
Il procedimento di individuazione dei progetti opera mediante finestre periodiche di presentazione delle domande.
Gli Ets possono presentare le istanze entro tre scadenze annuali:
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’attuazione concreta del social bonus è iniziata nel 2024.
Con il primo decreto direttoriale del 4 settembre 2024 sono stati approvati i primi cinque progetti ammessi alla misura.
Successivamente sono stati approvati ulteriori elenchi di progetti:
Alla fine del 2025 risultano quindi ammessi complessivamente quattordici progetti di recupero, distribuiti attraverso sei diversi provvedimenti ministeriali.
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